Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19550 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19550 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
1. Montemurro Anna Maria, nata a Cellara il 13/10/1932
2. Montemurro Gabriele, nato a Cosenza il 13/04/1934

avverso l’ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cosenza emessa il 20/02/2013, nell’ambito del procedimento iscritto
nei confronti di
– Altomare Luigi, nato a Rogliano il 13/12/1925
Altomare Agostino Mario, nato a Como il 25/08/1962
Altomare Salvatore, nato a Paterno Calabro il 01/01/1968

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Aldo Policastro, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

Data Udienza: 27/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con il
provvedimento indicato in epigrafe, disponeva – su richiesta dell’ufficio del P.M.
in sede – l’archiviazione di un procedimento penale iscritto a carico di Luigi
Altomare ed altri, per il reato di cui all’art. 485 cod. pen.; avverso tale
ordinanza, emessa all’esito di udienza camerale in quanto le presunte persone
offese avevano avanzato opposizione alla richiesta del Procuratore della

Gabriele Montemurro, a mezzo del loro difensore / procuratore speciale,
deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Secondo la difesa degli opponenti, nel caso di specie non sarebbe stato
correttamente esaminato il problema della data di consumazione del reato de
quo, incidente anche sulla verifica della decorrenza dei termini di prescrizione:
contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, il tempus commissi delicti
dovrebbe individuarsi nel 10 dicembre 2010, in concomitanza con la produzione
dell’atto che si assume falso (una scrittura privata recante la sottoscrizione
apocrifa di Luigi Montemurro, deceduto nel 2006) nell’ambito di un giudizio civile
pendente fra le parti.
Con dichiarazione pervenuta il 05/02/2014, i ricorrenti hanno formalizzato
rinuncia all’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, in ragione della sopravvenuta
rinuncia formalizzata da parte degli aventi diritto.
Già a prescindere da detta rinuncia, peraltro, appariva evidente come il
ricorso fosse stato avanzato fuori dai casi previsti dalla legge, in particolare dei
limiti fissati dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. Si deve infatti considerare
che «l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati
dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che
sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata
norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art.
127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto
nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad
esse attribuite dalla legge» (Cass., Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv
201381). L’orientamento appena illustrato risulta costantemente ribadito nella

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Repubblica, propongono ricorso per cassazione gli stessi querelanti Anna Maria e

successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass., Sez. II, n. 29936 del
04/07/2013, Loffredo.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto
riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 500,00, così

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 27/02/2014

equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

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