Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19550 del 21/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19550 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRESCIA ROSARIO nato il 04/01/1957 a NAPOLI
avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
Data Udienza: 21/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brescia Rosario ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato alla pena di
mesi due e giorni venti di arresto ed C.800,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art.
186, secondo comma, lett. c) cds (tasso alcolemico rilevato 3,09 g/I).
Lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, poiché la Corte territoriale
non aveva adeguatamente valutato la certificazione medica rilasciata in sede di rinnovazione
della patente di guida, attestante il diabete nnellito scompensato da cui era affetto, causa del
La doglianza è manifestamente infondata.
Risulta dagli atti nonché dalla sentenza impugnata che il motivo di gravame proposto
riguardava l’applicazione dell’art. 131 bis cod pen e che, sul punto, la Corte d’Appello ha
ampiamente motivato escludendo la speciale tenuità del fatto, richiamando non solo
l’elevatissima misura del tasso alcolemico rilevato, ma anche la circostanza, emergente dalla
annotazione di servizio, che l’imputato stava circolando contromano in strada urbana e che, a
causa della evidente alterazione, non era neanche riuscito a compiere la manovra di
retromarcia.
L’odierno ricorso, dunque, propone mere censure di fatto neppure dedotte quali motivi
di appello e deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
rilevato tasso alcolemico in misura superiore al limite di legge.