Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1955 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1955 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BUSI MARINO N. IL 02/02/1951
avverso la sentenza n. 4896/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BUSI Marino ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che
confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 378 cod.pen., e denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato,
assumendo che il giudice a qua, pur riconoscendo ch’egli aveva rifiutato di rispondere
alle domande degli inquirenti per il timore di subire ritorsioni da parte degli imputati,
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la doglianza formu-
lata poggia sulla confusione di due concetti che devono invece essere tenuti distinti: il
dolo e il movente. Il primo indica coscienza e volontà del fatto tipico costitutivo del
reato, il secondo colora il dolo, disvelando il motivo che ha spinto il reo a commettere
il reato.
Nella fattispecie la circostanza che l’imputato, spinto dalla paura di ritorsioni, abbia rifiutato di identificare i suoi aggressori favorendone l’impunità, non esclude
affatto che abbia volontariamente e coscientemente tenuto la condotta incriminata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
abbia contraddittoriamente ritenuto la sussistenza del dolo.