Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1955 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1955 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLO ROCCO N. IL 02/05/1952
avverso la sentenza n. 935/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
Il ricorso di GALLO Rocco deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a disposizione,
richiamando, seppure in maniera sintetica, gli elementi probatori in base ai quali riteneva di
attribuire al ricorrente le operazioni di sostituzione dei dati identificativi volti ad occultare la
provenienza illecita dell’auto rubata.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone, quindi,
unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non
consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di
merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo