Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1955 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1955 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

Data Udienza: 21/11/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRANATA BERARDO N. IL 16/04/1977
avverso la sentenza n. 1087/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

D

!TATA

IN CANCELLERIA

1 7 GEN 2014

t

OSSERVA
Granata Berardo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di L’aquila , in data 9-2-11 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 e
582-585 cp , commessi in Fossacesia il 29-9-05.
Il ricorrente deduce prescrizione dei reati ; assorbimento del reato di lesioni in
eccessiva, per la continuazione e la recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.
La prima censura è manifestamente infondata, essendo intervenuta la sentenza
d’appello prima dell’estinzione del reato per prescrizione e non potendosi tener
conto, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale del periodo successivo,
stante l’inammissibilità del ricorso.
In merito alla seconda censura , occorre osservare come costituisca ius receptum ,
nella giurisprudenza di questa suprema Corte, che il reato di cui all’art ‘337 cp
rimanga nettamente distinto da quello di cui all’art 582 cp e concorra con
quest’ultimo, nella specie concretatosi, secondo quanto risulta dalla sentenza
impugnata, in una contusione escoriata al ginocchio.
Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza
impugnata, la terza censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha
contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà
devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.
Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del

( 17 .

quello di resistenza; vizio di motivazione in merito agli aumenti effettuati, in misura

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