Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19549 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19549 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTALDO ERNESTO nato il 12/05/1980 a NAPOLI

avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato CASTALDO Ernesto propone ricorso contro la sentenza 15/06/2016
in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna del predetto per il reato di cui
all’art. 189 co. 6 C.d.S. accertato il 21/02/2008.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta

non avendo la parte svolto alcuna critica al ragionamento contenuto nella sentenza
impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez.
6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del
27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui
principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione], con cui la Corte territoriale
ha ritenuto l’offensività della condotta e la congruità della sanzione individuata, rispetto
alla quale ha valutato positivamente il comportamento processuale dell’imputato,
rideterminando la relativa pena).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott.ssa Gabriella Cappello

dott. Rocco Marco Blaiotta

..1

■111/

genericità dei motivi (quanto alla ricostruzione dei fatti e alla dosimetria della pena),

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA