Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19549 del 12/02/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19549 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 358/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di SASSARI, del 07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/02/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Scardaccione, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

applicava su richiesta delle parti la pena, condizionalmente sospesa, di un anno
ed otto mesi di reclusione nei confronti di A.A., per i delitti di atti
persecutori in danno di alcuni vicini di casa , nonché per i delitti di minaccia aggravata, percosse e
calunnia in danno di B.B.; il giudice condannava altresì l’imputato al
pagamento delle spese di costituzione di parte civile, che liquidava in €500
ciascuno per B.B. e per Pasquino ed €1500 per tutte le altre, oltre accessori.
2. Contro la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, avv. Antonio
Secci, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi
dell’articolo 606 lettera B, C ed E, limitatamente alla statuizione di condanna
dell’imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite. A
giudizio del ricorrente il giudice ha disatteso il suo dovere di fornire, sia pure
nell’ambito di una valutazione discrezionale, un’adeguata motivazione di
congruità delle somme liquidate sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal
patrono di parte civile, tenuto conto del numero e dell’importanza di questioni
trattate, avuto riguardo ai minimi ed ai massimi fissati dalla tariffa forense in
forza del D.M. 140 del 2012; il giudice si sarebbe invece limitato ad un generico
accenno ad una somma complessiva di €1500 ed €500, senza dare conto anche
solo genericamente dell’importanza delle questioni trattate, della natura ed
entità delle singole prestazioni svolte.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso,
poiché il giudice ha indicato con sufficiente chiarezza ed equità, in relazione alla
pluralità dei comportamenti vessatori del ricorrente, la liquidazione delle spese.
4. In data 11 febbraio 2014 è pervenuta rinuncia all’impugnazione sottoscritta
dal difensore, avv. Antonio Secci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

1. Il G.U.P. presso il Tribunale di Sassari, con sentenza del 7 maggio 2013,

1. Preliminarmente va dichiarata l’inefficacia dell’atto di rinuncia del difensore
non munito di procura speciale. La rinuncia all’impugnazione è un atto
processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa,

dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria dell’ufficio
giudiziario. L’atto, non costituendo l’espressione dell’esercizio del diritto di difesa,
richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa
personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 1, n. 29202 del
23/05/2013, Maida, Rv. 256792). La procura speciale, come affermato da questa
Sezione, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., deve, tra l’altro, contenere la
determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (Sez.
5, n. 6948 del 18/05/2000, Sclavini, Rv. 216368).
2. Il ricorso è comunque inammissibile per difetto di interesse.
Sebbene questa Corte abbia affermato che «è ricorribile per cassazione la
sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle
spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma
liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che
sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato
eccepito» (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680), deve tuttavia
ritenersi che, allorché la richiesta della parte civile sia contenuta nei limiti di una
ragionevole opinabilità e risulti che il giudice abbia concretamente esercitato il
potere di controllo a lui spettante, non sia consentita l’impugnazione per
Cassazione della sentenza di patteggiamento, sotto il profilo del vizio di
motivazione, se l’impugnazione non è accompagnata dall’esposizione, sia pure
sommaria, delle ragioni di illegittimità della liquidazione e non venga addotta la
violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive certamente svolte dal
patrono di parte civile (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256358). Ciò
in quanto la motivazione della sentenza di patteggiamento è funzionale, sotto il
profilo in esame, all’interesse dell’imputato a formulare i rilievi attinenti alla
pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità e alla loro documentazione,
laddove presentino margini di opinabilità e necessitino, per la loro pregnanza, di
analitica esposizione. Quando, invece, la liquidazione operata in concreto dal

3

irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della inammissibilità

giudice è tale da coprire certamente le voci di spesa indefettibilmente sostenute
dalla parte civile, e sia contenuta nei valori minimi di tariffa, la motivazione non
potrebbe che dare atto del rispetto di tali valori, per cui la sua mancanza non
determina quel pregiudizio che costituisce – secondo la summenzionata sentenza
– la ragione della ricorribilità in Cassazione.

parti civili costituite, delle somme estremamente contenute, pari ad appena 500€
ciascuna, per due di esse, ed a 1500€ complessivi per altre quattro.
Trattasi di importo inferiore alla somma minima spettante per la fase di studio e
quella introduttiva (voci che, in base alla tariffa allora vigente, nei valori minimi,
corrispondono rispettivamente ad €180 ed €360 davanti al G.U.P.), per cui
nessun pregiudizio è derivato all’imputato dalla mancata esplicitazione delle
ragioni della determinazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al
versamento della somma di €500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014
Il consigliere estensore

Il Presidente

3. Nel caso di specie, il giudice del patteggiamento ha liquidato, a favore delle

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