Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19548 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19548 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
URCIUOLO LUIGI nato il 06/01/1977 a AVELLINO

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 21/03/2018

OSSERVA

1. L’imputato URCIUOLO Luigi propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la condanna per il reato di cui all’art. 186 co. 1 e 2
C.d.S. Con successiva memoria ha sviluppato le proprie argomentazioni difensive,
allegando documentazione.

infondatezza dei motivi. Le nullità dedotte sono smentite dagli atti processuali (notifica
ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen. preceduta da ricerche, come da relativo verbale in data
13/02/2017 dei Carabinieri della stazione di Pietrastornina), l’imputato avendo avuto
due difensori (Avv. Costantino Sabatino e Avv. Alfonso Urciolo, cfr. decreto di citazione
in appello del 20/12/2016), a fronte dell’allegata rinuncia da parte di uno solo di essi;
infine, non essendo la presenza del difensore necessaria all’espletamento dell’atto
urgente, ma avendo la parte solo il diritto a ricevere l’avviso ex art. 114 disp. att. cod.
proc. pen. [cfr. sez. 4 n. 27736 dell’08/05/2007, Rv. 236933; n. 7967 del 06/12/2013
Ud. (dep. 10/02/2014), Rv. 258614].
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per manifesta

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