Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19547 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19547 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORVINO ANTONIO nato il 30/10/1980 a SAN CIPRIANO D’AVERSA

avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Corvino Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto
colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico fisica da
sostanze stupefacenti.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla

generiche.
La doglianze sono manifestamente infondate perché non tengono conto della consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo da
sottoporre all’esame alcoolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in
violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a
norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod.
proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ( Sez. U, n. 5396
del 29/01/2015 Rv. 263023). Nel caso in esame, il vizio risulta dedotto soltanto con i motivi di
ricorso per cassazione, e quindi tardivamente.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d’appello le ha espressamente negate richiamando i
precedenti penali a carico dell’imputato, già colpito da altro provvedimento di sospensione
della patente per analogo reato, nonché l’ oggettiva pericolosità della condotta di guida e la
cospicua quantità di alcool e stupefacenti ingerita. E’ dunque assolutamente corretto e
insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati
di allarmante gravità che rendono l’imputato immeritevole di un più mite trattamento
sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

utilizzabilità dell’esame ematico nonché in ordine alla mancata concessione delle attenuanti

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