Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19546 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19546 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udienza: 21/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINNIELLI DONATO nato il 28/09/1976 a BARI

avverso la sentenza del 14/12/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

t:22

OSSERVA
1. L’imputato MINNIELLI Donato propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 186 co. 2, 2

bis e 2 sexies C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Quanto al secondo infatti, esso riproduce profili di censura già adeguatamente esaminati
dal giudice del gravame, attraverso un percorso argonnentativo del tutto congruo, logico

sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il
ricorrente non ha sviluppato una effettiva critica al ragionamento svolto dai giudici di
merito, funzione tipica dell’impugnazione essendo invece quella di una critica
argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che devono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
[cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi
possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]. Inoltre, deve definitivamente
ricordarsi che, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale
di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed
indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato,
dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini
della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, e non anche attendere l’arrivo
del difensore eventualmente nominato [cfr. sez. 4 n. 41178 del 20/07/2017, Rv.
270772; n. 7967 del 06/12/2013 Uyd. (dep. 19/02/2014), RV. 258614] e che in
presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione
normativa, è onere dell’imputato dare dimostrazione di circostanze in grado di privare
quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato (Sez. 4 n. 40722
del 09/09/2015, Rv. 264716; conf. n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 21 marzo 2018

e non contraddittorio che si sottrae al sindacato di legittimità [sui limiti del quale, cfr.,

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