Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19546 del 09/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19546 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANNINI MARCO N. IL 17/10/1984
avverso la sentenza n. 894/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
10/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del D t.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/01/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Enrico DELEHAYE, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna in data 10 maggio 2013
confermava quella del G.U.P. presso il Tribunale di Parma, con la quale Marco TANNINI era
stato condannato per il reato di cui all’artt. 110, 614 comma 4 cod. pen. (commesso in
concorso con altri due soggetti, per essersi introdotto all’interno dell’abitazione occupata da

nonché del reato di cui agli artt. 110 – 588 comma due cod. pen. (per aver partecipato ad una
rissa con persone extracomunitarie rimaste ignote, nella quale riportavano lesioni sia lui che i
suoi concorrenti).
2. Ha proposto ricorso l’imputato TANNINI, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente censura la motivazione della sentenza nella parte in cui non avrebbe
adeguatamente valutato le dichiarazioni dei soggetti sentiti a sommarie informazioni e che
avrebbero confermato la tesi difensiva, secondo la quale lo IANNINI si era recato
nell’abitazione indicata nel capo di imputazione per rifornirsi di sostanza stupefacente e che era
rimasto coinvolto in una aggressione da parte di alcuni extracomunitari.
Contesta quindi soprattutto la configurabilità del reato di cui all’art. 588 cod. pen.,
rappresentando che era rimasto vittima di aggressione altrui e, a tal fine, ha indicato
specificamente le dichiarazioni che proverebbero tale assunto.
Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe motivato
sull’eccessivo aumento della pena in applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen.
Infine, è stata dedotta l’omessa motivazione in ordine alla negazione del giudizio di prevalenza
delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, di conseguenza, immeritevole di accoglimento.
1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché non avrebbe
adeguatamente valutato le dichiarazioni dei soggetti sentiti a sommarie informazioni ed
utilizzate nel giudizio abbreviato di primo grado ai fini della decisione.
Il ricorrente contesta soprattutto la configurabilità del reato di cui all’art. 588 cod. pen.,
rappresentando che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, egli era rimasto
vittima di aggressione altrui e, a tal fine, ha indicato specificamente le dichiarazioni che
proverebbero tale assunto e in particolare quelle del teste Filippo Terzoni.
In effetti le doglianze sono essenzialmente finalizzate a rappresentare una ricostruzione dei
fatti diversa da quella ritenuta dai giudici di merito.
Giova, a tal proposito, ricordare che in sede di legittimità non è consentita una diversa
interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti.

2

tale BOUSSADI contro la sua volontà, dopo aver forzato le tapparelle di una delle finestre),

Né la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova,
neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l’argomentazione critica che si fonda
sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può
essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la
rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).
Orbene, l’esame del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado consentono di
apprezzare come le motivazioni dei giudici di merito siano sufficientemente congrue ed

Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza d’appello, in punto di responsabilità, ha
/
confermato quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a
una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di
assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel
caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e
altro, Rv. 258438).
Non è superfluo, peraltro, sottolineare che il giudice d’appello ha riportato specificamente
quanto accertato dal G.U.P. in relazione alle dichiarazioni di tutti i testi, compreso il Terzoni,
evidenziando che questi aveva riferito “di aver visto una zuffa dove un uomo cadeva in terra
ed altri che Io picchiavano selvaggiamente, poi altri che cercavano di difendere quello in terra;
quindi notava un uomo impugnare una bottiglia rotta e sferrarla con violenza contro un altro
contendente; infine notava uno dei partecipanti alla rissa con un vistoso taglio nella parte
sinistra del volto”.
E’ evidente che tale descrizione dei fatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,
rappresenta una rissa e smentisce la tesi difensiva che sostiene che egli sia stato solo vittima
di una aggressione da parte di più persone.

2. Infondato è anche il motivo con il quale il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale non
avrebbe motivato sull’eccessivo aumento della pena in applicazione dell’art. 81, comma 2, cod.
pen.
Nella sentenza d’appello si legge che “l’aumento di sei mesi di reclusione ex art. 81 cpv cod.
pen. operato in relazione al delitto di cui all’art. 588 cod. pen. è tutt’altro che sproporzionato o
incongruo, considerato, oltre alla brutalità con cui i contendenti si affrontarono (anche se
ebbero la peggio occorre non dimenticare che anche i prevenuti erano armati e si erano recati
sul posto armati), che a dare inizio alle ostilità furono proprio gli imputati e IANNINI per primo,
essendo entrato in casa dell’antagonista con le ormai note modalità ed armato di tirapugni”.
V’è dunque specifica ed articolata motivazione sul punto, sebbene giovi ricordare il prevalente
orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui in tema di determinazione della pena
3

improntate a criteri di logicità e coerenza.

,

*

nel reato continuato non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena
effettuati ex art. 81 cod. pen., valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione
della pena-base (Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014Di Palma e altro, Rv. 262313; sez. 5, n.
27382 del 28/04/2011, Rv. 250465; Cass. sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, Rv. 214857).
3. Infondato è pure il motivo con il quale è stata dedotta l’omessa motivazione in ordine alla
negazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
La Corte territoriale ha specificamente motivato sul punto, richiamando peraltro anche i rilievi
fatti per giustificare la determinazione della pena.

circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel
formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli
elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati
come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014,
Manzari e altri, Rv. 260415).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015
Il consigliere estensore

Peraltro anche in questo caso va ribadito il principio secondo cui, in tema di bilanciamento di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA