Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19545 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19545 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia
nel procedimento nei confronti di
2. Singh Harmeet, nato in India il 05/10/1978

avverso la sentenza dell’11/07/2013 della Corte d’Appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal
ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di
Brescia del 18/10/2012, Singh Harmeet veniva assolto per insussistenza del

Data Udienza: 27/03/2014

fatto dall’imputazione dei reati di cui agli artt. 477 cod. pen. e 116 cod. strada,
contestati come commessi il 21/07/2010 ponendosi alla guida di un furgone con
una patente di guida indiana contraffatta, che esibiva ai Carabinieri di Pontevico
nel corso di un controllo, per la ritenuta insufficienza della prova della falsità del
documento.
Il Procuratore generale territoriale ricorre sulla pronuncia assolutoria e
deduce carenza della motivazione in quanto fondata unicamente sulla mancanza
delle informazioni richieste all’Interpol in ordine al regolare rilascio della patente

contrassegni di sicurezza nelle patenti indiane, trascurandosi gli elementi
indicativi di falsità del documento segnalati nella deposizione dibattimentale dai
verbalizzanti e valorizzati nella sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure proposte dal ricorrente in ordine alla mancata considerazione
degli elementi sintomatici di falsità del documento, indicati dai verbalizzanti nella
particolare la difformità dai modelli originali, nell’apparente provenienza da una
fotocopiatura, nella mancanza di contrassegni di sicurezza e nell’aver l’imputato
denunciato il furto della propria patente solo un mese prima, sono generiche nel
momento in cui tali elementi venivano effettivamente valutati dalla Corte
territoriale, evidenziando l’insufficienza dell’ultima circostanza per l’incertezza
sull’identificazione del documento del quale era stato denunciato il furto, e delle
altre in quanto dati rilevati in base alla sola esperienza dei verbalizzanti, e non
confermati dagli accertamenti viceversa di carattere tecnico dell’ufficio per i falsi
documentali dello stesso corpo di polizia locale; dalla cui relazione risultava che i
moduli per le patenti indiane venivano emessi su supporti cartacei privi di
contrassegni di sicurezza e formati con procedimenti di stampa di tipo comune, e
che il giudizio sulla regolare emissione del documento poteva essere espresso
solo dalle competenti autorità tramite il servizio Interpol, indagine la cui
mancanza veniva pertanto coerentemente ritenuta prevalente sugli elementi
accusatori.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
2

e/7

e sulla relazione tecnica della Polizia locale di Brescia in merito all’assenza di

Così deciso in Roma il 27/03/2014

Il Presidente

Il Consigliere egi nsore

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