Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19545 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19545 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPEANU NECULAI ILIE nato il 15/01/1980

avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;

Data Udienza: 21/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Campeanu Neculai Ilie ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la
quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed C.1500,00 di ammenda per il
reato di cui all’art. 16, comma 2, lett. c) e 2 bis CdS.
A motivo del ricorso lamenta mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del
trattamento sanzionatorio.

Manca, invero, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come
condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Il proposto ricorso, invero, non mira a
rimuovere alcun concreto pregiudizio, neppure prospettato dal Campeanu. Questi, invero, è
stato dichiarato colpevole dell’ipotesi aggravata per la quale è previsto un minimo edittale pari
a un anno di arresto ed €.3.000,00 di ammenda. La pena finale, ridotta per la scelta del rito
abbreviato, è stata determinata nel minimo previsto per la fattispecie non aggravata ( mesi sei
di arresto ed C.1500,00 di ammenda): l’imputato ha quindi beneficiato di una riduzione pari
alla metà, e quindi ben superiore alla misura di 1/3 prevista per legge.

Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art.616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa
delle ammende, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo
ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

Il ricorso é inammissibile.

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