Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19544 del 27/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19544 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Parretti Giancarlo, nato a Orvieto il 23/10/1941
2. Masuzzo Maurizio, nato a Siracusa l’08/05/1959
3. Rosati Paolo, nato a Orvieto il 28/06/1959

avverso la sentenza del 21/02/2012 della Corte d’Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi;

1

Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Roma del 28/04/2004, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Giancarlo Parretti, Maurizio Masuzzo e Paolo Rosati per più reati di bancarotta
fraudolenta patrimoniale riferibili ai fallimenti di società incluse in uno stesso
gruppo facente capo al Parretti. Si trattava in particolare del reato commesso dal
Parretti quale amministratore di fatto e dal Masuzzo e dal Rosati rispettivamente

amministrazione della Viaggi Melia Italia s.r.I., dichiarata fallita in Roma il
07/04/1993, distraendo somme per complessive £. 6.622.152.749 corrisposte
senza contropartita dal 1991 al 1992 alla società controllante Genaf ed alla
Emilviaggi s.r.I., e una disponibilità di cassa non rinvenuta dalla curatela per
circa E. 200.000.000, e dai soli Parretti e Rosati distraendo l’azienda della fallita
mediante la stipula il 15/02/1992 di un contratto d’affitto della stessa senza
corrispettivo alla Chic Holiday s.r.I., amministrata dal Rosati; nonché del reato
commesso dagli stessi imputati, con qualifiche amministrative analoghe a quelle
sopra indicate, nella gestione della citata Emilviaggi, dichiarata fallita in Roma il
21/01/1993, distraendo somme per complessive E. 3.109.000.000 erogate quali
finanziamenti alla Genaf e una disponibilità di cassa per E. 516.000.000 non
rinvenuta dalla curatela. La sentenza di primo grado veniva riformata con
l’assoluzione degli imputati in ordine al reato di bancarotta documentale e la
conseguente rideterminazione delle pene in anni tre e mesi nove di reclusione
per il Parretti e in anni tre e mesi due di reclusione per il Masuzzo ed il Rosati, e
con la revoca nei confronti del Masullo delle statuizioni civili, viceversa
confermate per il Parretti ed il Rosati nella condanna al risarcimento dei danni in
favore della parte civile Fallimento Viaggi Melia Italia.
Gli imputati ricorrono sull’affermazione di responsabilità e deducono illogicità
della motivazione rispetto all’inquadramento della corresponsione delle somme
dalla Viaggi Melia Italia alla Genaf in operazioni di compensazione contabile fra le
società del gruppo facente capo al Parretti, in quanto pagamento di un credito di
circa £. 5.800.000.000 nei confronti della fallita, che la società Melia Viajes
aveva ceduto alla Genaf; e più in generale rispetto al perseguimento di vantaggi
compensativi nella movimentazione in uscita dal settore turistico del gruppo alla
Genaf, che operava come holding del gruppo stesso, destinata a sostenere il
progetto della creazione di un network televisivo italiano attraverso l’acquisizione
della Pathè Cinema e della Metro Goldwin Mayer e l’utilizzazione dell’archivio
filmistico garantito da tali società, che prefigurava in prospettiveZ ricadute

2

quali presidente e componente fino al 03/02/1992 del consiglio di

positive su tutte le società del gruppo, progetto non realizzatosi solo per
l’ostinata opposizione di ambienti finanziari riferibili al Credit Lyonnaise.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.
Il tema della riconducibilità dell’uscita dalla Viaggi Melia, in favore della

Melia Viajes, veniva adeguatamente trattato nella sentenza impugnata
attraverso il richiamo alle considerazioni spese sull’argomento nella sentenza di
primo grado, la cui motivazione era testualmente riportata dalla Corte d’Appello.
In quella sede la possibilità di qualificare in tal senso l’operazione era infatti
coerentemente esclusa, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico,
osservando per un verso come la stessa avrebbe implicato l’estinzione o quanto
meno la riduzione del debito iscritto al bilancio della Viaggi Melia nei confronti
della Mena Viajes; e per altro che la prospettazione alternativa della difesa, per
la quale la Melia Viajes avrebbe compensato il credito nell’ambito di rapporti con
la Melia International, controllante della Genaf, era a sua volta smentita dall’esito
degli accertamenti di polizia giudiziaria sull’effettiva movimentazione di denaro
dalla fallita alla Genaf, dimostrata dall’indicazione documentale dei numeri degli
assegni bancari e circolari con i quali la stessa era avvenuta. Ed a questi
elementi i ricorrenti oppongono unicamente la riaffermazione della tesi difensiva,
che non evidenzia alcuna illogicità nel percorso motivazionale della Corte
territoriale.
Per quanto riguarda il più generale profilo della ravvisabilità, nelle operazioni
contestate, di vantaggi compensativi nell’ambito del gruppo al quale la fallita
apparteneva e nella prospettiva del progetto di costituzione di un

network

televisivo, già nella sentenza di primo grado si osservava come le erogazioni in
favore della Genaf contrastassero in primo luogo con l’oggetto sociale, che non
contemplava alcuna attività di finanziamento a terzi, non risultassero assistite da
delibere consiliari o assembleari e da accordi formalizzati con la società
beneficiaria, non prevedessero garanzie e, soprattutto, fossero assolutamente
sproporzionate rispetto all’andamento fortemente negativo manifestato dalle
società fallite già dal 1988. A questo si aggiungeva che il consulente tecnico
aveva accertato come le somme fossero state concretamente destinate alla
copertura di perdite della Genaf che dipendevano non solo dal progetto di cui
sopra, al quale vengono riferiti i dedotti vantaggi compensativi, ma anche da
iniziative diverse nel campo turistico ed alberghiero; e che, in ogni caso, lo
3

Genaf, al pagamento di un credito verso la fallita ceduto a quest’ultima dalla

stesso progetto risultava velleitario e destinato inevitabilmente all’insuccesso per
l’inadeguatezza delle fonti finanziarie disponibili, che in effetti ne impediva infine
la realizzazione.
Nel richiamare tali osservazioni, la Corte territoriale faceva altresì
riferimento ai principi generali sul tema, posto con gli atti di appello, della
rilevanza dei vantaggi compensativi delle operazioni infragruppo. Secondo i quali
tale rilevanza, espressamente prevista nell’attuale formulazione dell’art. 2634,
comma terzo, cod. civ. nel senso dell’esclusione del carattere ingiusto del profitto

dall’appartenenza al gruppo di società, è tuttavia direttamente riferibile alla
fattispecie di infedeltà patrimoniale prevista dalla norma citata, e non rende
inoperante, ai fini della configurabilità delle diverse ipotesi di bancarotta, il
principio dell’autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del gruppo
(Sez. 5, n. 23241 del 24/04/2003, Tavecchia, Rv. 224952); rimanendo inalterata
l’offensività tipica dei reati di bancarotta nel momento in cui le ragioni dei
creditori della società fallita, l’affidamento dei quali è riposto sulle capacità
patrimoniali di quest’ultima, sono comunque pregiudicate da trasferimenti di
risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione in favore di altre
pur ricomprese nello stesso gruppo (Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, Cardinali,
Rv. 218390; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245136). L’influenza
sulla ravvisabilità dei reati in esame dei collegamenti della società fallita
nell’ambito del gruppo deve pertanto essere esaminata nel rispetto
dell’autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla società
fallita; dovendo di conseguenza essere allegata dall’imputato, a fronte della
natura oggettivamente distrattiva dell’operazione, l’esistenza di uno specifico
vantaggio derivante dall’atto di disposizione patrimoniale, complessivamente
riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure
indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli
effetti immediatamente negativi dell’operazione stessa che derivi anche in favore
della fallita (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234606; Sez. 5, n.
41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008,
Vianello, Rv. 242546; Sez. 5, Sentenza n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv.
251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031; Sez. 5, n.
20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646). Vantaggio che non può essere
ravvisato nel mero spostamento di disponibilità fra società dello stesso gruppo
che si trovino tutte in condizioni di difficoltà economiche, tali pertanto da
escludere una prognosi favorevole sul risultato dell’operazione (Sez. 5, n. 37370
del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492).

4

della società collegata ove compensato dal vantaggio stesso in quanto derivante

Quest’ultima era per l’appunto la situazione individuata, nella ricostruzione
della sentenza di primo grado, per le società del gruppo Parretti e, in particolare,
per i rapporti fra la Viaggi Melia Italia, la Emilviaggi e la Genaf. Le
movimentazioni finanziarie dalle prime due società in favore della terza si
presentavano infatti come esborsi, a sostegno di operazioni per le quali la Genaf
non disponeva di risorse adeguate, in danno di società che si trovavano già a
loro volta in difficoltà economiche; e tanto rendeva insostenibile la prospettiva di
vantaggi futuri, per il gruppo ed in particolare per le società fallite.

considerazione le ulteriori condotte distrattive contestate con riguardo alla
disponibilità di cassa non rinvenuta dalla curatela, circostanza per la quale
l’assenza di qualsiasi giustificazione contabile veniva correttamente ritenuta tale
da integrare prova del reato, ed all’affitto dell’azienda, anch’esso coerentemente
qualificato nella sentenza di primo grado come oggetto di distrazione in base ad
una serie di elementi, quali la conclusione del contratto a soli dodici giorni di
distanza dalla messa in liquidazione della fallita, il mancato adempimento dello
stesso, la fissazione della durata della locazione in termini incompatibili con lo
stato di liquidazione ed il rapporto di affinità fra il Parretti ed il Rosati,
amministratore della società affittuaria, convergenti nell’indicare l’affitto come
stipulato al solo scopo di trasferire la disponibilità dell’azienda ad altro soggetto
giuridico in previsione del fallimento, con pregiudizio per i creditori nella
diminuzione del valore di mercato dei beni.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 27/03/2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Non va infine sottaciuto che i ricorrenti non prendono assolutamente in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA