Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19543 del 21/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19543 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONOMO ANTONIO nato il 21/07/1980 a NAPOLI

avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

Data Udienza: 21/03/2018

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Bonomo Antonio, ritenuto in primo grado responsabile del reato di guida in
stato di ebbrezza
2. Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore l’imputato chiedendo dichiararsi la
nullità della gravata sentenza per errata indicazione della data del commesso reato ed
eccependo l’intervenuta prescrizione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero come precisato da questa Corte (cfr. ex
plurimis, Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013. Rv. 256758) non costituisce motivo di nullità
l’erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità – peraltro
sul punto non vi era stato alcun motivo di appello- che non impedisce all’imputato di articolare
in modo compiuto le proprie difese. (Fattispecie in cui la data di commissione del reato indicata
nel 21 aprile invece del 22 marzo, che non aveva, però, impedito all’imputato – così come
accaduto nel caso in esame- di difendersi nel merito delle accuse). Nella specie, peraltro,
l’esatta data di commissione del reato è emersa nel corso dei giudizi di merito, essendo stati
acquisiti in dibattimento i certificati di analisi. Quanto alla eccepita prescrizione, eventualmente
maturatasi dopo la sentenza impugnata, la manifesta infondatezza del ricorso ne preclude il
rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 2000= a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 2.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

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