Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19542 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19542 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Castoldi Giordano, nato a Monza il 25/05/1943

avverso la sentenza dell’11/01/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositats per il
ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Monza del 13/05/2005, con la
quale Giordano Castoldi era ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 216 r. d.
16 marzo 1942, n. 267, commesso quale socio accomandatario della La Monzese
1

Data Udienza: 27/03/2014

Trasporti s.a.s., dichiarata fallita in Monza il 27/12/1996, in concorso con la
moglie Maria Rita Sangiorgio, socio accomandante ed amministratore di fatto,
distraendo la somma complessiva di £. 733.986.000 dalla cassa e quella di £.
75.000.000 portata da titoli costituenti parte del pagamento ricevuto per la
vendita di un immobile, e tenendo la contabilità in modo da impedire la
ricostruzione del movimento degli affari della fallita; e condannato alla pena di
anni due di reclusione.
L’imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce, anche con la

sussistenza del reato di bancarotta documentale e quella del reato di bancarotta
patrimoniale, il cui accertamento presuppone una ricostruzione contabile fondata
su dati precisi. Lamenta altresì illogicità e contrasto con il principio del
ragionevole dubbio nell’asserita prova delle distrazioni in base alla mera
incompletezza della contabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente sono infatti generiche nella deduzione di
contraddittorietà fra le contestate lacune nella tenuta della contabilità della fallita
e l’accertamento della condotta distrattiva, non considerando le stesse quanto
specificamente osservato nella sentenza impugnata in ordine all’essere stato
detto accertamento effettuato in base alle diverse risultanze provenienti dalla
documentazione bancaria. Altrettanto generiche sono le doglianze di violazione
del principio del ragionevole dubbio e di illogicità della motivazione, nell’asserita
desunzione delle distrazioni dall’incompletezza della contabilità, ove viceversa la
Corte territoriale evidenziava come le uscite contestate emergessero dagli
estratti conto bancari quali prelievi dei quali non era documentata ed era anzi
esclusa qualsiasi giustificazione lecita, non essendovi utili distribuibili o
finanziamenti dei soci da rimborsare e non essendo previsti compensi per
l’amministratore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

2

memoria successivamente depositata, contraddittorietà fra la ritenuta

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 27/03/2014

Il Presidente

Il Consigliere estsore

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