Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19542 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19542 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Scuderi Salvatore, nato il 01/08/1987 a Taormina

avverso l’ordinanza del 28/12/2017 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina, sezione
specializzata per il riesame, ha rigettato il ricorso per riesame avverso
l’ordinanza del 3 novembre 2017, con cui il Gip del Tribunale di Messina ha
applicato nei confronti di Salvatore Scuteri la misura della custodia in carcere in
relazione alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad associazione mafiosa
(segnatamente alla consorteria facente capo a Brunetto Paolo legato alla cosca
Santapaola) e di partecipazione ad associazione finalizzata ad attività di

Data Udienza: 18/04/2018

narcotraffico aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152 (conv. con I. 12
luglio 1991, n.203) (rispettivamente sub capi 1 e 13).

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso Salvatore Scuteri, con
atto a firma del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi di
seguito sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la contraddittorietà della
motivazione con riferimento all’intercettazione richiamata a pagina 34

Scuderi sembrerebbe indicato dall’autorità inquirente come soggetto inserito nel
c.d. “gruppo di Pino Vincenzo” vicino al c.d. “gruppo Laudani”, mentre,
nell’odierno procedimento, il medesimo Pino viene ritenuto responsabile
territoriale della “famiglia Brunetto”.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la mancanza di
motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l’individuazione del ricorrente nelle
conversazioni intercettate, come espressamente dedotto nelle note depositate in
udienza.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha rilevato la contraddittorietà della
motivazione in relazione all’adesione di Salvatore Scuteri al gruppo Brunetto.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha eccepito la mancanza e
contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza con riguardo alla sussistenza dell’associazione finalizzata al
traffico di stupefacenti ed alla ritenuta intraneità dello Scuderi nella medesima,
non essendo definito il contributo che questi avrebbe dato all’attività del gruppo
criminale.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunciato la contraddittorietà e
l’illogicità della motivazione in merito all’esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo
74, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 6.
2.6. Con il sesto motivo, Scuteri ha dedotto la mancanza di motivazione in
ordine alle esigenze cautelari, rimarcando come i Giudici della cautela non
abbiano precisato gli elementi comprovanti l’inserimento del ricorrente in
contesti plurisoggettivi, là dove, dall’agosto 2013 al novembre 2017, non risulta
alcuna segnalazione di reato a carico dell’indagato, soggetto comunque privo di
precedenti penali e carichi pendenti.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente ha eccepito la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale omesso di
confrontarsi con la collocazione temporale del fatto in epoca risalente.
2.8. Con l’ultimo motivo, il ricorrente ha denunciato l’assenza di
motivazione, giusta la mera apparenza, in ordine alla scelta della misura, avendo
2

dell’ordinanza emessa nel procedimento denominato “Santa Barbara”, là dove

il Tribunale omesso di valutare l’inidoneità di misure meno afflittive a
fronteggiare i pericula libertatis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato, con valenza assorbente rispetto a tutte le altre deduzioni, il

motivo con il quale si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla
identificazione del ricorrente nelle conversazioni intercettate, espressamente

(sub punto 2.2 del ritenuto in fatto).
1.1. Nel dare risposta all’omologa deduzione mossa col ricorso ex art. 309
cod. proc. pen., il Tribunale si è limitato a dare conto del fatto che “secondo
quanto rappresentato dalla polizia giudiziaria”, i fratelli Filippo Scuderi e
Salvatore Scuderi sono chiamati con il nomignolo di “facci lodda” (v. pagina 6
dell’ordinanza impugnata).
Nel pervenire a detta conclusione, il Giudice dell’impugnazione cautelare si è
limitato a riprendere quasi testualmente il tenore dell’ordinanza custodiale c.d.
genetica e non ha indicato le evidenze investigative (raccolte nel procedimento
denominato “Santa Barbara” e/o di questo procedimento), sulla scorta delle quali
abbia stimato certa l’identificazione del ricorrente in uno dei

“facci lodda” e

dunque acclarata – sia pure in termini di gravità indiziaria – la partecipazione del
prevenuto al delitto associativo sub iudice.
2.2. Sussiste pertanto la denunciata lacuna motivazionale.
Ed invero, il Collegio del gravame cautelare, che sia stato formalmente
sollecitato a pronunciarsi su specifiche questioni ovvero a disaminare elementi
prodotti dalle parti, in particolare quelli a difesa fatti oggetto di una memoria
prodotta in udienza, non può sottrarsi dal dare espressa risposta ai temi
sottoposti al proprio vaglio, incorrendo – in caso contrario – nel vizio, rilevabile
in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (in questo
senso, sia pure in tema di ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., v. ex plurimis,
Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938).
Va, del resto, posto in risalto come lo stesso Tribunale abbia evidenziato che
la partecipazione di Salvatore Scuteri al sodalizio sia comprovata – sebbene in
termini di gravità indiziaria – da un’unica conversazione (v. pagina 10
dell’ordinanza in verifica), di tal che il tema della corretta identificazione del
ricorrente nel personaggio in essa intercettato si appalesa determinante e
decisiva ai fini della valutazione sul requisito ex art. 273 cod. proc. pen.

3

contestata nelle note depositate all’udienza di discussione del ricorso per riesame

3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto,
dovendosi rimettere al Tribunale del riesame la valutazione del tema
concernente la corretta identificazione del prevenuto fra gli interlocutori dei
dialoghi monitorati, ovviamente preliminare alla valutazione circa l’integrazione
dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e la scelta della misura.

P.Q.M.

sezione specializzata per il riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18 aprile 2018

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

I Presidente
V ncenzo Rotu

‘ kdAlg’°

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina,

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