Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19541 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19541 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Olivieri Pietro, nato iI29/06/1967 a Acireale

avverso l’ordinanza del 28/12/2017 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina, sezione
specializzata per il riesame, ha rigettato il ricorso per riesame avverso
l’ordinanza del 3 novembre 2017, con cui il Gip del Tribunale di Messina ha
applicato nei confronti di Pietro Olivieri la misura della custodia in carcere in
relazione al reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. 13 maggio
1991, n.152 (conv. con I. 12 luglio 1991, n.203), di cui al capo 5). In particolare,
a Olivieri è contestato in via provvisoria di avere concorso nella condotta
estorsiva commessa in danno dell’imprenditore Letterio Motta, costretto dietro

Data Udienza: 18/04/2018

minaccia a versare una somma di denaro per ottenere la restituzione dei trattori
in precedenza sottrattigli; fatto aggravato dalla circostanza del metodo mafioso
e/o dell’agevolazione mafiosa.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso Pietro Olivieri, con atto a
firma del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi di
seguito sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito l’illogicità della

estorsivo, sebbene l’unica intercettazione richiamata dai Giudici della cautela non
contenga alcun riferimento all’indagato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà
della motivazione in ordine al ritenuto coinvolgimento dell’Olivieri nell’estorsione,
sebbene lo stesso Tribunale abbia dato atto del fatto che l’ordine proveniva
direttamente da Paolo Brunetto.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la motivazione del
provvedimento in relazione alla ritenuta partecipazione all’estorsione, in quanto
evinta dal contenuto di una conversazione intercettata in un momento nel quale
il delitto si era ormai perfezionato.
2.4. Con il quarto motivo, Olivieri ha eccepito la contraddittorietà e
l’illogicità della motivazione in ordine alla denegata dichiarazione d’incompetenza
territoriale, là dove la persona offesa Motta ed il bracciante rumeno sentito a
sommarie informazioni non sono stati in grado di precisare il luogo ove venivano
rubati i trattori, né quello ove essi venivano ritrovati, né quello in cui veniva
pagato il prezzo dell’estorsione, mentre l’azienda del Motta ha sede nel territorio
di Catania.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della mancanza di
motivazione in ordine all’individuazione di Olivieri nel soggetto chiamato
“Carmeluccio” nelle intercettazioni telefoniche, profilo espressamente fatto
oggetto di deduzione nella memoria depositata in sede di discussione del ricorso
per riesame.
2.6. Con il sesto motivo, Olivieri ha dedotto la mancanza di motivazione in
ordine alle esigenze cautelari, per avere il Tribunale omesso di precisare gli
elementi obbiettivi denotanti il ritenuto inserimento del ricorrente in contesti
plurisoggettivi là dove, dall’agosto 2013 al novembre 2017, non è emersa alcuna

notitia criminis

o segnalazione di Polizia a carico dell’indagato, persona

comunque immune da precedenti penali e da carichi pendenti.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente ha eccepito la contraddittorietà le
manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, per
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motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell’Olivieri nell’episodio

avere il Tribunale omesso di confrontarsi con la collocazione temporale del fatto
in epoca risalente.
2.8. Con l’ultimo motivo, il ricorrente ha censurato la motivazione del
provvedimento in ordine alla scelta della misura, stante l’omessa valutazione
circa l’inidoneità di misure meno afflittive a fronteggiare i pericula libertatis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

motivo con il quale si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla
identificazione del ricorrente nelle conversazioni intercettate (sub punto 2.5 del
ritenuto in fatto).
2.1. Giova premettere come la difesa abbia espressamente censurato, nella
memoria prodotta nell’udienza di celebrazione del ricorso per riesame, la ritenuta
identificazione di Pietro Olivieri nel personaggio chiamato nelle intercettazioni
“Carmeluccio” e come, a tale deduzione, il Tribunale abbia risposto che, nel
procedimento “Santa Barbara”, si è accertato che il ricorrente è indicato con tale
nomignolo.
Nel pervenire a tale conclusione, il Giudice dell’impugnazione cautelare si è
limitato a riprendere sul punto quasi testualmente il tenore dell’ordinanza
custodiale generica e non ha indicato le specifiche evidenze investigative —
acquisite nel procedimento c.d. “Santa Barbara” ovvero nel procedimento de quo
— sulle quali abbia poggiato le proprie conclusioni circa l’identificazione del
ricorrente nel “Carmeluccio”.
2.2. Risulta pertanto fondata la denunciata lacuna motivazionale.
Ed invero, il Collegio del gravame cautelare, che sia stato formalmente
sollecitato a pronunciarsi su specifiche questioni ovvero a disaminare elementi
prodotti dalle parti, in particolare quelli a difesa fatti oggetto di una memoria
prodotta in udienza, non può sottrarsi dal dare espressa risposta ai temi
sottoposti al proprio vaglio, incorrendo – in caso contrario – nel vizio, rilevabile
in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (in questo
senso, sia pure in tema di ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., v. ex plurimis,
Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938).
2.3. Va rimarcato come il tema dell’identificazione del ricorrente fra gli
interlocutori dei dialoghi monitorati costituisca questione certamente decisiva, in
quanto presupposto di fatto imprescindibile per poter affermare – sia pure in
termini di gravità indiziaria – il coinvolgimento del medesimo nella vicenda
estorsiva in oggetto.

3

1. 1. E’ fondato, con valenza assorbente rispetto a tutte le altre deduzioni, il

3. Come anticipato, tutte le ulteriori doglianze sono assorbite.
Giova solo incidentalmente rilevare che, salva una diversa ricostruzione
storico fattuale della vicenda da parte del Giudice di rinvio, corrette si
appalesano allo stato le considerazioni svolte dal Tribunale della cautela in punto
di incompetenza territoriale (di cui al punto 2.4 del ritenuto in fatto), là dove dato atto dell’assenza di elementi per poter individuare con certezza il luogo in
cui la persona offesa ebbe a corrispondere l’utilità e dove si è pertanto
consumato il reato di estorsione (che, per costante lezione ermeneutica di questa

e il danno patrimoniale; Sez. 2, n. 9115 del 20/02/1996, Palermo ed altro, Rv.
206202) – ha fatto ineccepibile applicazione della regola suppletiva di
determinazione della competenza territoriale codificata all’art. 9 cod. proc. pen.,
radicando la competenza presso l’A.G. di Messina ove è avvenuta parte
dell’azione (id est la restituzione dei mezzi sottratti al Motta).

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina,
sezione specializzata per il riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.

att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18 aprile 2018

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

Il Presidente
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Corte, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verificano l’ingiusto profitto

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