Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19540 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19540 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC JUGOSLAV nato il 16/01/1997 a GHILARZA

avverso la sentenza del 08/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilíta del ricorso.
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Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza dell’8 febbraio 2018 ha
dichiarato l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione di Jovanovic Jugoslav, cittadino italiano, presentata dal Governo
della Confederazione elvetica per il reato di truffa (previsto dall’art. 146 cod.
pen. elvetico), in esecuzione del mandato di cattura emesso il 24 ottobre

2. All’estradando, arrestato in esecuzione dell’indicato mandato di
cattura, è stata applicata la misura della custodia in carcere poi sostituita
con quella degli arresti domiciliari ritenuta adeguata a presidiare il pericolo
di fuga.

3.Ricorre in cassazione per l’annullamento dell’indicata sentenza il
difensore di fiducia dell’estradando con due motivi.
3.1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 700 cod. proc. pen. per
mancata allegazione alla richiesta di estradizione della relazione contenente
l’indicazione del tempo, del luogo di commissione dei fatti e della loro
qualificazione giuridica.
3.2. Con il secondo motivo si fa valere la non esaustività del compendio
indiziario, ritenuto integrato nell’impugnata sentenza per richiamo alla
richiesta ed al mandato d’arresto elvetico relativamente all’intervenuto
riconoscimento della vittima ed alla presenza di impronte digitali su alcune
banconote non genuine.
Il riconoscimento personale sarebbe stato lacunoso e non riscontrato a
mente dei requisiti richiesti nel nostro ordinamento, restando non
comprensibile, agli atti, se la foto del soggetto da riconoscere fosse stata
mostrata alla vittima da sola e dopo l’abbinamento alle impronte digitali.
Le generalità dell’estradando sarebbe poi state riportate in modi diversi
nella domanda di estradizione, nel mandato di arresto elvetico e nel
formulario SI.RE.NE .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili.
1.1.11 motivo è manifestamente infondato.
Insieme alla nota del 29 novembre 2017 del Ministero della giustizia,
Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II – Cooperazione
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2017 dal P.m. del Cantone di Zurigo.

Giudiziaria Internazionale, è in atti la relazione di accompagno della richiesta
di estradizione redatta dalle autorità elvetiche contenente la descrizione del
fatto — consistente in un’operazione di cambiavaluta realizzata con la
tecnica del cd. Rip-Deal mediante raggiro e con astuzia avente ad oggetto il
cambio di 179.002 Bitcoin in 200.000 euro in contanti presso l’hotel Hyatt di
Zurigo —, qualificato come truffa, ai sensi dell’art. 146 del codice penale
elvetico, norma, quest’ultima, di cui sono riportati i contenuti quanto a
descrizione della condotta e trattamento sanzionatorio.

reso rilevante la proposta critica.
La relazione di cui all’art. 700, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. che
deve accompagnarsi alla domanda di estradizione è invero finalizzata, nella
costanza affermazione della giurisprudenza di legittimità, a consentire la
verifica dell’assenza di condizioni ostative per l’estradizione stessa

(ex

multis: Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268108) e la
mancata prospettazione di siffatto profilo nel ricorso per cassazione vale a
qualificare in termini di genericità l’introdotto mezzo avverso la sentenza che
dichiari di quelle condizioni l’esistenza.

2. Quanto al secondo motivo pacifico è l’indirizzo di questa Corte per il
quale ai fini della ai fini della pronunzia favorevole all’estradizione, è
richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’estradando soltanto se non esiste Convenzione di
estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero quando, pur
tale Convenzione esistendo, essa espressamente condizioni l’estradizione
alla sussistenza dei gravi indizi.
In regime convenzionale, invero, la sussistenza dei gravi indizi di reità
va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e
ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando gli siano
ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi
(Sez. 6, n. 45253 del 22/11/2005, Haxhiu, Rv. 232633; Id., n. 40959 del
11/07/2013, Campos Cama, Rv. 258122).
L’art. 12 della ‘Convenzione europea di estradizione’ firmata a Parigi il
13 dicembre 1957 fissa gli atti da allegarsi a sostegno della domanda di
estradizione e non subordina l’estradizione alla sussistenza dei gravi indizi
che va quindi, in applicazione dell’indicato indirizzo, presunta.
Le censure portate in ricorso all’impugnata sentenza della Corte di
appello dì Milano si risolvono pertanto in non ammissibili contestazioni in

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1.2. Il motivo è generico mancando di censurare il profilo che avrebbe

ordine ad un preteso apprezzamento condotto dalla Corte territoriale sui
gravi indizi.
E’infatti quello dedotto un estremo assente nell’impugnata motivazione
che, in applicazione del segnalato principio ed alla presunzione ivi sancita, si
limita a verificare della documentazione in atti la corrispondenza ai contenuti
di cui all’art. 12 cod. proc. pen. operandone un mero controllo formale.
Le censure fatte valere nel ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello in punto di giudizio sui gravi indizi di colpevolezza con

documentazione versata dallo Stato estero richiedente l’estradizione sono
inammissibili in un sistema di estradizione convenzionale che non subordini
espressamente l’estradizione alla formulazione di un giudizio sui gravi indizi.

3.

La pure dedotta questione sulla identificazione della persona

dell’estradando è genericamente portata al sindacato di questa Corte.
Resta infatti fermo il principio per il quale, in tema di estradizione per
l’estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente
identificato l’estradando come la persona destinataria del provvedimento
restrittivo della libertà personale emesso dall’autorità giudiziaria straniera, a
nulla rileva che l’autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli
altri requisiti di identificazione previsti dall’art. 700, comma 2, lett. c), cod.
proc. pen. (Sez. 6, n. 3079 del 06/12/2017, Magni, Rv. 272142).

4. La manifesta infondatezza dei motivi e la loro genericità determina la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conferma della sussistenza
delle condizioni per l’estradizione verso la Repubblica elvetica di Jovanovich
Jogoslav, come stabilito dalla Corte d’appello di Milano.

5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 2.000,00 in
favore della Cassa delle ammende, in ragione della natura dei proposti
motivi.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.
cod. proc. pen.

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cui si denunciano le insufficienze del compendio di prova consegnato alla

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att.
cod. proc. pen.

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Presidente
Vi?rcenzo Rotundo
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Così deciso il 13/04/2018

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