Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1954 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1954 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAHAGUN ERARIO LUMBAN N. IL 01/10/1973
avverso la sentenza n. 6574/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Sahagun Erario Lumban ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte d’appello di Milano, in data 7-1-13, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione poichè egli si era allontanato
dall’abitazione per cercare una farmacia, poiché affetto da vomito e diarrea, come

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato che, se l’ intervento medico è di tre giorni dopo, significa
che, al momento del fatto, egli non era in condizioni particolarmente gravi,
potendo d’altronde chiedere l’intervento dei familiari .Dalle cadenze motivazionali
della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

da certificazione sanitaria in atti , e versava dunque in stato di necessità.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .

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