Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19539 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19539 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LOSSETTO DAIGORO nato il 15/07/1994 a MILANO
LOSSETTO DIEGO nato il 20/11/1974 a VAPRIO D’ADDA

avverso il decreto del 21/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG Dr.ssa E. Ceniccola che ha chiesto, in via preliminare,
la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 10/04/2018

FITEMTOIN FATTO
1. Il Difensore di Daigoro LOSSETTO e Diego LOSSETTO ha proposto ricorso
per Cassazione contro il decreto con la quale la Corte di Appello di BRESCIA ha
confermato il decreto emesso dal Tribunale che aveva disposto la confisca di
prevenzione di beni immobili, somme di denaro e veicoli a vario titolo

2. I ricorrenti hanno dedotto due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti hanno riproposto il tema, rigettato in
entrambi i giudizi di merito, della incostituzionalità degli artt. 1,4,16,23 e 24
decr. leg.vo 159/2011 in relazione all’art. 117, primo comma Cost. per violazione
dell’art. 2 del Protocollo n.4 addizionale alla C.E.D.U.
I ricorrenti hanno richiamato le argomentazioni della sentenza 23/2/2017
della Grande Camera e l’ordinanza 14/3/2017 della Corte di Appello di Napoli,
nel sollevare la questione di costituzionalità delle norme sopra richiamate, aveva
osservato come il tema si ponesse anche nei confronti del diritto di proprietà,
oltre a provvedimenti di altre Corti di Appello che avevano ritenuto
incostituzionale la disciplina anche delle misure di prevenzione patrimoniale.
2.2 Con il secondo motivo, che denuncia cumulativamente vizi di
motivazione e di violazione di legge, i ricorrenti hanno lamentato che non fossero
stati individuati con precisione i necessari sintomi di pericolosità personale di
entrambi i proposti e che fosse stato ingiustificatamente negato ingresso ad una
richiesta di audizione testimoniale circa la legittima provenienza della provvista
per l’acquisto immobiliare.
3.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di manifesta

infondatezza della questione di costituzionalità proposta e di inammissibilità del
ricorso.
3.1 Quanto al primo profilo, il Procuratore generale ha ricordato il tenore di
recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità che ha negato che il sistema
delle misure di prevenzione personale possa incorrere in quei vizi di chiarezza,
determinatezza, precisione e prevedibilità tali da essere interessati dalla
pronuncia 32/2/2017 della CEDU in proc. DE TOMMASO e da giustificare quindi

1

appartenenti ai due proposti.

una questione di non manifesta infondatezza della eccezione di legittimità
costituzionale nuovamente sollevata con il ricorso.
3.2 Quanto al secondo profilo, il Procuratore ha osservato come i relativi
motivi di ricorso fossero caratterizzati da genericità e ripetitività e riferibili a
profili prettamente di merito, denunciando poi vizi di motivazione non
prospettabili in questa specifica sede.
CONSODERAIDIN DIRITTO

parte manifestamente infondati e in parte non consentiti, con le conseguenze di
cui all’art. 616 cod. proc. pen. in tema di condanna alle spese del procedimento
e di sanzione pecuniaria.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile posto che la eccezione di
legittimità costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata.
Chiarito in via preliminare che si tratta, nel caso in esame, di persone già
sottoposte a misura di prevenzione personale in quanto reputate pericolose ex
art. 1 lett. aebe4 lett. c del decr. leg.vo 159/2011 e oggi oggetto di misura di
prevenzione patrimoniale della confisca sulla base del precedente giudizio di
pericolosità, va osservato come il tema proposto, quello della incostituzionalità
degli artt. 1,4,16, 23 e 24 del decr. leg.vo 159/2011 in relazione all’art. 117,
primo comma e 42 Cost. per violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 addizionale
alla Convenzione Europea dei diritti dell’ Uomo come interpretati dalla Gran
Camera della Corte Europea con la decisione 23 febbraio 2017 in proc. De
Tommaso, abbia costituito oggetto di un recente intervento giurisprudenziale
della Corte di Cassazione che ha dichiarato la manifesta infondatezza di una
questione di legittimità costituzionale contenutisticamente identica a quella
sollevata in questa sede con l’osservazione che l’iscrizione del proposto in una
categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri
sospetti, ma esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte
materiali del medesimo, al fine di successivamente valutarle nell’ottica della
verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna
non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e
prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo
convenzionale (così, recentemente, Cass. sez. 1 , 15/6/2017 n. 349, Bosco, Rv
271996).
Il ricorrente si è limitato a riproporre, in termini riproduttivi di quanto già
sostenuto davanti alla Corte di Appello, la eccezione di legittimità in questione
2

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per motivi in

senza addurre alcun apporto argomentativo nuovo e collegato criticamente a
quanto affermato nella motivazione e al tenore della giurisprudenza sopra citata,
così che il relativo motivo di ricorso va necessariamente valutato in termini di
inammissibilità.
3. Quanto alle altre prospettazioni critiche, va rilevata in primo luogo la
palese inammissibilità di tutte quelle censure che lamentano, come testualmente
indicato al punto 2 del ricorso, “carenza e contraddittorietà della motivazione”,
posto che, come è noto, il riscorso per Cassazione in tema di misure di

10, comma 3 e 27 comma 2 decr. leg.vo 159/2011) e che la motivazione può
essere censurata, sempre nella prospettiva della violazione di legge, solo quando
la stessa sia totalmente omessa o meramente apparente (Cass. Sez. Unite
29/5/2014 n. 33451, Repaci, Rv 260246).
All’interno del perimetro sopra disegnato, quindi, va rilevato come le censure
svolte dai ricorrenti si limitino in realtà a contestare, per sommi capi e con
affermazioni tutte appartenenti alla sfera del merito, anch’esse non introducibili
in questa specifica sede, una affermazione di pericolosità che si fonda invece su
legittimi dati di fatto oggettivi quali i precedenti penali e di polizia per reati
contro il patrimonio, tutti riportati con cura nella motivazione del provvedimento
impugnato e una affermazione di sproporzione tra redditi dichiarati, in pratica
inesistenti, e i beni di cui i due proposti avevano la disponibilità, così che del
tutto legittimamente è stata disposta la relativa confisca di prevenzione di quelli
acquistati e pervenuti ai proposti nel periodo temporale di accertata pericolosità.
4. Anche il tema, potenzialmente sensibile sotto il profilo della violazione di
legge processuale, della mancata audizione di alcuni testi che avrebbero dovuto
giustificare la provenienza legittima della provvista per l’acquisto dei beni
confiscati è stato dettagliatamente trattato, con motivazione piena, sia dal
Tribunale che dalla Corte di Appello, che ne hanno sottolineato la sostanziale
ininfluenza a fronte degli elementi già acquisiti mentre la deduzione svolta sul
punto con il ricorso è totalmente generica e ripetitiva posto che la stessa non
giustifica le ragioni per le quali gli apporti testimoniali non introdotti in causa
avrebbero potuto essere decisivi per una diversa valutazione del requisito della
sproporzione cui si è sopra fatto cenno.

3

prevenzione è legislativamente limitato ai soli profili di violazione di legge (art.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di euro duemila in favore della cassa delle

Così deciso il 10 aprile 2018.
Il Consigliere es nsore
Maurizio GIAN INI

Il Presidente
GiacomokAOLOINI

ammende.

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