Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19537 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19537 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRANITZIA CORRADO N. IL 01/02/1963
avverso la sentenza n. 610/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
10/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale • persin l del Dott.
Sqw)0749/A
che ha concluso per
p’ t i i • ijet9(Ac.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udi, i igifensoirAvv.

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Data Udienza: 30/01/2014

Con sentenza in data 10.4.2013 la Corte di Appello di Cagliari ,in parziale riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 7.dicembre 11,appellata da
GRANITZIA Corrado,dichiarato responsabile del reato di cui all’art.624 bis CP per
essersi impossessato con strappo di una borsa sottraendola a Meneguez Elena,e
condannato alla pena di anni uno di reclusione,€309,00 di multa,ritenuta la
sussistenza del vincolo della continuazione tra il suddetto reato e quelli già giudicati
con le sentenze dello stesso Tribunale in data 19.9.2006 e in data
15.1.2009,determinava l’aumento di pena ai sensi dell’art.81 cpv.CP, in mesi otto di
reclusione,€200,00 di multa; confermava nel resto l’appellata sentenza.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il
Granitzia,deducendo:
1-omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello,all’imputato che
era detenuto per altra causaOsserva che,l’imputato aveva preso parte al dibattimento di primo grado,e che il
decreto di citazione gli era stato notificato nel carcere,ove si trovava per altra causa.
Evidenziava che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello,era stata
eseguita ai sensi dell’art.157 CPP.,presso l’abitazione del Granitzia,in Cagliari(alla
Via Pigafetta n.4)-a mani della sorella.
In tal senso riteneva sussistente la violazione di legge ,rilevando che in ogni caso il
decreto per il giudizio di appello avrebbe dovuto essere notificato nel luogo di
detenzione dell’imputato.
2-mancanza,contraddittorietà,manifesta illogicità della motivazione,in relazione al
giudizio di responsabilità;
-violazione dell’art.500 co.II CPP;
-erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.192 CPP.
A riguardo osserva che la Corte,pur dando atto della inutilizzabilità delle
risultanze,come eccepito dalla difesa,aveva ritenuto fondamentale ,a1 fine di provare
la responsabilità dell’imputato,l’elemento costituito dalla disponibilità attribuita al
suddetto dell’autovettura che risultava segnalata ,in riferimento al furto avvenuto in
data 12 ed il 13 settembre 2006.
Rilevava che le dichiarazioni della persona offesa in merito al preteso riconoscimento
sarebbero inutilizzabili ,se non per la verifica di attendibilità della stessaInfine evidenziava la carenza probatoria del possesso ininterrotto del veicolo da parte
dell’imputato3-contraddittoirietà e manifesta illogicità della motivazione.

RITENUTO IN FATTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero,per quanto concerne il primo motivo si osserva che non è provata la violazione
di legge inerente alla notifica del decreto di citazione.
Premesso che la difesa censura detta notifica per essere stata eseguita presso
l’abitazione dell’imputato,a mani della sorella,essendo il suddetto imputato già
detenuto per altra causa al tempo del dibattimento di primo grado,va sul punto
annoverato l’indirizzo giurisprudenziale sancito da questa Corte con sentenza delle
Sezioni Unite n.119 del 27.10.2004,ove si stabilisce tra l’altro che la notificazione
della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona
convivente,anziché presso il domicilio eletto,non integra necessariamente una ipotesi
di “omissione” della notificazione ex art.179 CPP,ma dà luogo,di regola,ad una
nullità di ordine generale a norma dell’art.178 stesso codice,soggetta alla sanatoria
speciale di cui all’art.184 co.I,alle sanatorie generali di cui all’art.183 e alle regole di
deducibilità di cui all’art.182,oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art.180
stesso codiceNella specie,la difesa dell’imputato non aveva formulato eccezioni innanzi al giudice
di appello,per il presunto difetto di citazione dell’imputato,e dunque resta
validamente instaurato il rapporto processuale di secondo grado,dovendo ritenersi
ininfluente il generico riferimento allo status detentionis dell’imputato per altra
causa,laddove risulta dimostrata la notifica al luogo di abitazione a mani di persona
convivente.
2-In ordine alle censure relative ai vizi della motivazione ed erronea applicazione
della legge penale,ove si afferma la violazione dell’art.192 CPP,deve osservarsi che il
testo della sentenza impugnata si rivela dotato di congrua e logica
motivazione,avendo desunto la prova della responsabilità dell’imputato dalla
deposizione della persona offesa che aveva indicato con precisione la targa ed il tipo
di veicolo del quale era in possesso l’autore del furto con strappo,evidenziando che
tale auto era risultata in possesso dell’imputato qualche ora dopo il fatto.
A riguardo risultano altresì disattese con logiche argomentazioni le censure
difensive,che restano peraltro prive di riscontri e come tali ininfluenti,ai fini del
giudizio di legittimitàD’altra parte va rilevato che risulta vagliata l’attendibilità della persona offesa anche
in relazione al mancato riconoscimento del viso dell’imputato,e parimenti non è stata
trascurata la circostanza del mancato rinvenimento di quanto era stato illecitamente
sottratto alla persona offesa,restando insuperato l’elemento della concreta
disponibilità del veicolo utilizzato per commettere il furto da parte dell’imputato,in
un breve lasso di tempo successivo all’azione illecita,in assenza di elementi addotti in
segno contrario validamente rappresentati innanzi al giudice di appello.

RILEVA IN DIRITTO

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 30 gennaio 2014.
Consigliere relatore

Non ricorrono dunque i presupposti per ritenere sussistente la violazione dell’art.192
CPP
Va quindi pronunziato il rigetto del ricorso,restando compresa nei suddetti rilievi
ogni censura difensiva.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.

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