Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19537 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19537 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

PORCU ANTONIO MARTINO FRANCO nato il 21/06/1959 a ALGHERO
PORCU LUCIA nato il 24/03/1953 a ORUNE
MOREDDU BACHISIO nato il 06/09/1939 a ORUNE
MULA PIETRO nato il 06/08/1943 a ORUNE
BARDEGLINU FEDELE nato il 30/06/1954 a ORUNE
MONNI ANGELA nato il 21/09/1955 a ORUNE
PIRISI SALVATORE nato il 24/09/1968 a FONNI
PIRISI RAFFAELE nato il 20/06/1959 a FONNI
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 01/12/2017 del TRIBUNALE di SASSARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che conclude per l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore dei ricorrenti, avvocato SECHI ALBERTO del foro di TEMPIO
PAUSANIA che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Martino Franco Porcu, Lucia Porcu, Bachisio Moreddu, Pietro
Mula, Fedele Bardeglinu, Angela Monni, Salvatore Pirisi e Raffaele Pirisi
impugnano l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Sassari, in sede di
rinvio a seguito di annullamento di disposto dalla Seconda Sezione penale di
questa Corte con sentenza del 19 luglio 2017, ha respinto la richiesta di riesame
avverso il decreto il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini

Alghero, di proprietà della RAS —Regione autonoma della Sardegna — Servizio
Demanio e Patrimonio Autonomie Locali di Sassari, oggetto del reato di invasione
di terreni ed edifici altrui e pascolo abusivo ipotizzato a carico dei ricorrenti.
Questa Corte, in sede di annullamento con rinvio, premesso l’inquadramento del
reato di cui all’art. 633 cod. pen., rilevava che la motivazione con la quale il
Tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza del periculum in mora non
era soddisfacente e che, pertanto, si imponesse una più attenta valutazione degli
elementi del reato e della situazione oggettiva derivante dall’occupazione dei
beni.
2. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che non erano acquisiti elementi alla
stregua dei quali risultasse che gli indagati avessero la disponibilità dei terreni
occupati in base ad un titolo legittimo e che era priva di riscontro la petizione
della difesa secondo la quale l’occupazione principiava da un originario e
legittimo titolo di occupazione poiché, invece, dagli atti emergeva che i beni
appartenevano alla ERSAT in base a decreti di trasferimento immobiliare del
giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sassari del 15 ottobre e 16 giugno 1986;
che l’ente proprietario, nel corso degli anni, aveva rivendicato i propri diritti e
che, in sede riconvenzionale, gli occupanti avevano proposto azione di
usucapione che non era approdata ad alcune esito decisorio. Da qui la
ravvisabilità del fumus delicti e, vista la protrazione della illegittima situazione di
fatto, la perdurante sussistenza del periculum in mora che ha cagionato alla
persona offesa dal reato un indiscutibile danno, dal momento che è stata privata
della disponibilità del bene e della possibilità di esercitare qualsivoglia facoltà
connessa al diritto di proprietà.
3. Con unico e articolato motivo di ricorso i ricorrenti denunciano vizio di
illogicità e contraddittorietà della motivazione. Osservano che la decisione
impugnata non ha tenuto in conto che i ricorrenti erano in possesso dei beni ben
prima dell’acquisto da parte dell’ERSAT e che la pacifica situazione di fatto,
originata dall’autorizzazione ad occupare i terreni e dalla permanenza della
buona fede, era culminata anche in pronunce giudiziarie di assoluzione per il

preliminari del Tribunale di Sassari di terreni ed edifici, siti in agro del Comune di

reato di invasione di terreni ed edifici ed aveva comportato, per l’ ente
acquirente, la impossibilità di intraprendere l’azione possessoria civile
costringendolo ad un’azione petitoria per vedere ristabilito il proprio diritto. Le
ulteriori azioni monitorie intraprese dall’ERSAT, inoltre, non avevano riguardato
tutti i terreni ma un numero limitatissimo di essi e solo in pochissimi casi i
processi si erano conclusi, in sede penale, con sentenze di applicazione pena
ovvero condanne a pena pecuniaria potendo, dunque, solo per dette
limitatissime ipotesi, ravvisarsi l’illegittimità dell’occupazione. Né è ravvisabile,
periculum in

mora. Si è in presenza di una sdemanializzazione di fatto del compendio
immobiliare che mai è stato utilizzato per finalità pubbliche con conseguente
concretizzarsi dell’usucapione e il venir meno di ogni tutela dell’ente acquirente.
4. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
5. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di provvedimenti coercitivi reali
è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere
sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,
Rv. 239692). E, rileva il Collegio, nella nozione di violazione di legge, rientra la
individuazione delle coordinate ermeneutiche attraverso le quali il giudice
perviene alla ricostruzione della nozione giuridica della condotta di reato e del
dolo specifico che deve sorreggerla, operazione che, nella fattispecie in esame, al
di là della formale rubricazione del vizio dedotto come vizio della motivazione, i
ricorrenti censurano poiché essa implicava la necessaria verifica e valutazione
della situazione di fatto dedotta dinanzi al Tribunale del riesame, pretermesse
dall’analisi dei giudici della cautela, con conseguente vizio della motivazione così
rilevante da tradursi in un errore di giudizio.
6. In buona sostanza i ricorrenti hanno allegato di essere stati in possesso
da epoca risalente nel tempo, addirittura precedente all’acquisto da parte della
Regione Sardegna e che, allo stato, pende controversia civile nella quale, alla
pretese della Regione Sardegna, essi oppongono un’azione riconvenzionale volta
a dichiarare l’usucapione dei terreni. Di tale complessa realtà fattuale l’ordinanza
impugnata non ha tenuto conto ai fini della disamina della sussistenza del fumus
delicti,

limitandosi a richiamare la inesistenza di un provvedimento giudiziario

che attesti l’intervenuta usucapione dei fondi e di un preesistente titolo di
legittimazione della posizione di fatto determinatasi in capo ai ricorrenti, là dove

2

vista l’epoca risalente e preesistente all’acquisto dell’ERSAT, il

la condotta tipica del reato consiste, secondo la pacifica giurisprudenza di questa
Corte, nella introduzione dall’esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il
possesso o la detenzione con la conseguenza che il reato deve escludersi tutte le
volte in cui il soggetto sia in possesso del bene, tesi sostenuta dai ricorrenti, e
che l’indagine, in capo all’agente, richiede il dolo specifico della occupazione
della cosa altrui al fine di trame profitto. La dimostrazione dell’esistenza di un
elemento soggettivo così connotato, inoltre, non discende, in modo automatico,
dalla consapevolezza che la controparte contesti la legittimità del possesso,

civile nel quale si controverte proprio delle opposte pretese della Regioni
Sardegna e degli odierni ricorrenti. Come precisato nella sentenza di
annullamento la norma di cui all’ art. 633 cod. pen. intende tutelare non la
proprietà in senso giuridico civilistico, bensì la posizione di fatto tra soggetto e
bene; tuttavia si impone pur sempre, nel caso della imputazione per reato di
invasione di terreni, una accurata indagine sulla concreta sussistenza di
condizioni di fatto riconducibili al possesso, conseguito senza violenza e non
clandestinamente, da parte dei presunti usurpatori e che imponeva, ai fini della
sussistenza del fumus delicti del reato di cui all’art. 633 cod. pen., ben altra
indagine che quella della verifica della esistenza del decreto di trasferimento
immobiliare in capo alla Regione e della mancanza di un esito decisorio in favore
degli odierni ricorrenti, che è proprio il tema controverso in sede civile,
nell’azione che oppone i ricorrenti alla Regione Autonoma Sardegna quale
formale proprietaria degli immobili.
7. Ne consegue che, ai limitati fini che occupano, non può ritenersi integrato
il fumus delicti che legittima l’apprensione dei beni, mancanza che travolge
anche il provvedimento genetico e dalla quale deriva la necessità di restituzione
degli immobili agli aventi diritto, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del 10
novembre 2016 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Sassari e dispone la
restituzione dei beni in favore dei soggetti nei cui confronti è stato dispciko il
sequestro stesso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626
cod. proc. pen..
Cosi deciso il 15 marzo 2018

come può essere nel caso di specie, tenuto conto della pendenza di un giudizio

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