Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19537 del 11/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19537 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Roveto Romano, nato a Cetraro il 23.9.61
imputato art. 73 tud
avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Brescia del 14.6.12

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr.ssa Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto una
declaratoria di annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con l’ordinanza impugnata, la
Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione avanzata dal
ricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, del 3.11.10 con la quale era
stata confermata la condanna inflittagli per violazione dell’art. 73 T.U. stup..
2. Motivi del ricorso tramite difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

Data Udienza: 11/04/2013

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.
In data 26.3.13, la difesa del ricorrente ha depositato anche una memoria con nuovi
motivi nella quale si sottolinea come l’ordinanza impugnata abbia del tutto ignorato anche le
dichiarazioni di Mario Scorza, quelle rese ex art. 391 bis comma 2 c.p.p. da Ruzzi Vilma e
Filippi Serena nonché quelle del sig. Mesiti. Vi si sottolinea, inoltre, che la decisione della Corte
è stata assunta senza che fosse ancora nota la relazione peritale del dr. Dezzani in quanto
relativa ad elementi emersi solo successivamente al giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato. .

In particolare, è per tabulas che la decisione impugnata, nel considerare la consulenza
di parte, ha argomentato solo con riguardo alla foto n. 5 e non anche alle altre esaminate dal
consulente nonché a quelle ivi indicate come non comprese nella documentazione a suo tempo
prodotta e valutata nell’ambito del processo di cognizione.
Come, poi, evidenziato e ribaditosi nella memoria difensiva, è palmare, nel
provvedimento impugnato, l’assenza di qualsiasi accenno, sia, alle dichiarazioni dell’imputato
Scorza (all. 6 e 7 ridi. di revisione), che, a quelle di Mesiti Maurizio (all. 12).
La palese mancanza di riferimento a tali atti convince dell’assenza di un vaglio adeguato
da parte della Corte in punto di affidabilità delle prove indicate e con riferimento alla loro
persuasività e congruenza con il materiale probatorio già acquisito; la qual cosa impedisce
persino di ipotizzare che si sia in presenza di una reiezione implicita.
E’, quindi giustificato il richiamo del ricorrente ai principi giurisprudenziali in tema di
revisione ed, in particolare a quella pronuncia (sez. VI, 19.1.12, Russo, Rv. 252421) con la quale la
Corte aveva censurato la decisione impugnata perché, senza operare un giudizio comparativo
tra prove già acquisite e quelle nuove, aveva dichiarato inammissibile l’istanza ritenendo le
nuove emergenze processuali già note ed apprezzate in precedenti decisioni di rigetto di
analoghe istanze di revisione.
A fortiori, nella specie, la critica è legittima visto che – come evidenziato — la Corte ha
addirittura ignorato una serie di nuove prove indicate nell’istanza quali, in particolare, le foto
nn. 9 e 10, le risultanze dell’elaborato del dr. Dezzani, le dichiarazioni rese dallo Scorza al
2

1) violazione di legge e vizio
motivazione (art. 606 lett b), d) ed e) c.p.p.) perché la
decisione è frutto di una lettura parziale degli atti portati alla sua attenzione a fondamento
dell’istanza di revisione.
Il ricorrente muove dal riepilogo della vicenda ricordando che egli era stato accusato di
avere detenuto illecitamente e ceduto a Scorza Mario, a fini di successiva cessione, gr. 298,68
circa di cocaina. All’atto dell’arresto il Roveto non aveva né sostanza stupefacente né beni
riconducibili in qualche modo all’illecito traffico ed aveva sempre negato, sin dall’udienza di
convalida, le proprie responsabilità. A propria volta, anche Scorza Mario (indosso al quale era stata
trovata la droga) aveva ammesso gli addebiti e contestualmente escluso il coinvolgimento del
Roveto. Lo Scorza era stato giudicato separatamente avendo scelto n rito alternativo ma, con
dichiarazione scritta, nel luglio 2009 aveva ribadito la estraneità del Roveto anche in punto di
consapevolezza circa quanto da lui trasportato in uno zaino.
La doglianza del ricorrente concerne, quindi, in primo luogo, la mancata considerazione
di tali dichiarazioni che non sono mai state valutate neppure nel giudizio di merito.
Aggiungasi che, l’istanza di revisione è stata fondata anche sui contenuti di una
consulenza tecnica delegata ad un esperto per valutare – sulla base di foto (di cui il Roveto era
venuto in possesso solo dopo il giudizio di appello) – i tempi di spostamento e le rispettive posizioni del
Roveto stesso e dello Scorza in occasione dell’incontro monitorato dalla P.G. il 24.3.09, data
dell’arresto.
Nella decisione qui impugnata, la Corte, non solo, non mostra di avere considerato tale
materiale – semmai, solo la foto numero 5 (unica menzionata) – ma, a giudizio del ricorrente, si
addentra anche in considerazioni che sfociano nel merito della vicenda e degli elementi addotti
laddove, invece, suo compito avrebbe dovuto essere solo quello di valutare la novità e
congruità di tutti gli elementi indicati per ottenere la revisione.

.!

G.i.p. nonché quelle rilasciate, in sede di indagini difensive da Mesiti Maurizio, Filippi Serena e
Ruzzi Vilma.
Inevitabile la conclusione secondo cui si impone un annullamento della decisione
impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui
formulati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia

Così deciso 1 1 11 aprile 2013
Il P

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA