Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19536 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19536 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO VALERIO N. IL 22/04/1956
avverso la sentenza n. 237/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona d l D tt
che ha concluso peri t

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r la parte ivil , 1’A vv
Udit i ifensor Avv.

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Data Udienza: 30/01/2014

Le condotte ascritte come bancarotta fraudolenta riguardavano le distrazioni di beni
informatici ,che risultavano ceduti senza corrispettivo alla CDS sr1.-Cilento Data
Sistem sr1.-e a favore della società occulta denominabile “La Corte Michele,Bruno
Valerio ,D’Alessandro Antonio,Del Prete Mariano “(indicata al capo I) della rubrica)Era stata accertata altresì la bancarotta documentale,essendo stati indicati fatti non
contabili in modo da precludere la ricostruzione del patrimonio,omettendo di
compiere le annotazioni sui libri contabili,e le fatture relative agli acquisti di beni
informatici.(anni 1998-1999)Tali condotte erano state accertate a seguito del fallimento della srl LA METRO
ITALIA,ed il curatore(dr.Omero) si era costituito come parte civile,dichiarando in
dibattimento che le scritture contabili risultavano in biancoLe indagini della Guardia di Finanza avevano consentito di accertare i rapporti con le
società di San Marino e la società CDS.,desunti dalla documentazione rinvenuta nello
studio del ragioniere D’Alessandro Antonio,dalla quale era emersa la destinazione dei
beni informatici di cui si è detto.
All’imputato era stato attribuito il ruolo di amministratore “di fatto” della
COMPUTER SYSTEM (società fittizia ),della CDS srl.,e della CILENTO Data
Sistem e Computer Sistem.
L’imputato,secondo la deposizione di un teste della Guardia di Finanza risultava
essere stato fermato all’uscita dal territorio di San Marino,e trovato in possesso di un
computer,dal quale risultavano annotate le operazioni svolte.
In base a tali elementi la Corte di Appello aveva ritenuto dimostrata con certezza la
qualifica dell’imputato,come amministratore di fatto delle società e dominus della
illecita attività,nonchè beneficiario dei profitti.

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rispondenti al vero sulla costituzione della srl.La METRO Italia,tenendo le scritture

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-la violazione degli artt.416-640-61 n.7 CP.-e degli artt. 216-219-223 L.Fall.,e
dell’art.8 D.Lvo.n.74/2000,e 192 CPP.,in riferimento all’art.606 comma I lett.B) ed
E) CPP.
A riguardo censurava la decisione rilevando che la motivazione della sentenza
destinatario dei beni ,e beneficiario del profitto derivante dalla condotta truffaldina.
Sul punto,la difesa evidenziava che la carenza della motivazione impediva di
comprendere le ragioni in base alle quali si fosse riconosciuta la responsabilità
dell’imputato,e prospettava la violazione dell’art.192 CPP.
2-deduceva inoltre la violazione dell’art.62 bis CP. in riferimento all’art.606 comma I
lett.B) E) CPP.,rilevando che anche sulla richiesta di applicare le generiche con
giudizio di prevalenza o equivalenza la Corte aveva trascurato di rendere una
motivazione che desse conto della mancata concessione di tali attenuantiRILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero deve evidenziarsi in primo luogo che sia la sentenza di primo grado che quella
di appello si presentano adeguatamente motivate,in riferimento alle risultanze emerse
da esiti di indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Battipaglia e dal curatore
fallimentare della società Metro Italia srl.,dando luogo all’accertamento del ruolo
dell’imputato che secondo la dinamica complessa descritta a f1.4 dal Tribunale era il
reale destinatario dei profitti derivanti dalla illecita attività realizzata con
l’importazione di beni informatici dalla Repubblica di San Marino.
All’imputato si riconosceva il ruolo di gestore della CDS(poi denominata
CS),secondo risultanze di deposizione resa da un dipendente di tale società innanzi al
GIP.e con ampia motivazione il primo giudice aveva illustrato i passaggi della
elusione del versamento dell’IVA e dei presupposti di addebito di bancarotta
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risultava carente,o meramente apparente,avendo indicato l’imputato quale effettivo

documentale (v.fl.23 e seg.) evidenziando che nella specie l’imputato aveva tenuto le
scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio
aziendale,con coscienza e volontà,rivestendo la funzione di gestore di fatto(27
sentenza di primo grado)-Inoltre risulta specificamente motivata l’esistenza
dell’elemento psicologico del reato,desumendolo sia dalla totale incompletezza delle
(fl.26 e seg.sentenza del Tribunale)La Corte territoriale ha condiviso la predetta esaustiva motivazione,menzionando a
carico del predetto imputato le risultanze di deposizioni dibattimentali(di un
verbalizzante della Guardia di Finanza e di un coimputato)Al cospetto di tali emergenze ,valide nel loro insieme a dare conto in modo esaustivo
del giudizio di responsabilità del ricorrente per le condotte innanzi menzionate,deve
relevarsi che i motivi di gravame si palesano manifestamente infondati,dal momento
che non è ravvisabile carenza di motivazione,atteso che ogni aspetto della vicenda
processuale risulta vagliato dal Tribunale con adeguata e specifica motivazione,non
smentita da deduzioni dell’appellante ,e la legittima ,sia pur sintetica motivazione per
relationem resa dal giudice di appello,che non può in questa sede essere
censurata,stante l’assenza di specifici motivi di gravame sui quali sia ravvisabile
l’omessa motivazione.
-Ciò vale anche per le richieste attinenti alla concessione delle attenuanti
generiche,delle quali risulta negata l’applicazione sia per la gravità del fatto che per i
negativi precedenti penali dell’imputato,onde trattasi di motivazione specifica e
conforme ai canoni giurisprudenziali imposti da questa Corte (v.Sez.I,sente. N.33506
del 13.9.2010-RV247959-per cui la concessione delle circostanze attenuanti
generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art.133
CP,essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare
riferimento.)In conclusione i motivi di ricorso si rivelano puramente generici e manifestamente
infondati,onde va dichiarata l’inammissibilità del gravame,a cui consegue la
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scritture contabili che dalle finalità della intera vicenda descritta dal primo giudice

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,oltre al versamento di
una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si determina in euro 1.000,00 ,e
alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile,che
vengono liquidate in euro2.000,00,oltre accessori di legge-

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende,nonché al
rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile,che liquida in
euro2.000,00,oltre accessoriRoma,deciso in data 30 gennaio 2014.
Il Consigliere relatore

PQM

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