Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19536 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19536 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BROSCRITTO SERGIO GIUSEPPE nato il 01/03/1963 a MILANO

avverso l’ordinanza del 13/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ dì MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per l’inammissibilita’
Il difensore presente l’avvocato DE LUCA GIOACCHINO del foro di MILANO ,
conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza depositata il 28/12/2017, il Tribunale di Milano ha

confermato il divieto di accesso e di dimora nei Comuni di Casalmaiocco,
Cervignano d’Adda, Merlino, Tavazzano con Villavesco e Zelo Buon Persico,
applicato a Giuseppe Sergio Broscritto dal Tribunale di Lodi ex art. 81, comma 2,
319 e 321 cod. pen. per avere, quale commissario di Polizia locale, falsamente
accertato la presenza di soggetti brasiliani in luoghi di dimora dichiarati da Lidia
Leite de Miranda Pereira, in cambio di euro 200 a persona, per favorire il rilascio
“da giugno 2016 e in

permanenza attuale”.

2. Nel ricorso di Broscritto si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo
violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e omessa motivazione per avere
desunto gli elementi di valutazione su cui ha fondato la decisione dai contenuti
della sentenza di condanna in primo grado, pur non essendo ancora state
depositate le motivazioni della sentenza al momento dell’emissione
dell’ordinanza, e per avere ritenuto concrete e attuali le esigenze cautelari
nonostante che Boscritto sia stato sospeso dal servizio e che l’attività della
coindagata è cessata dopo la notifica dell’ordinanza cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per l’applicazione di una misura cautelare l’art. 274, comma 1, lett c),
cod. proc. pen. richiede che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti della
stessa specie di quello per cui si procede sia non solo “concreto” ma anche
“attuale” e, quanto più le esigenze cautelari vengono valutate in tempo vicino al
fatto addebitato, tanto più le condizioni della concretezza e della attualità del
pericolo – astrattamente ben distinguibili nei termini sopra esposti – tendono a
coalescere e a risolversi in una endiadi. Inoltre, i canoni fissati dalla norma,
mentre non consentono di desumere il pericolo di recidiva soltanto dalla gravità
del titolo di reato per il quale si procede, non impediscono di valutare la concreta
condotta attuata e le circostanze di fatto che la connotano, perché l’una e le altre
costituiscono concreti elementi di valutazione per una prognosi di probabile
reiterazione del reato (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522), potendo
servire a comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale o, invece, si
colleghi a un sistema di vita, così da denotare una rilevante difficoltà del
soggetto di autolimitarsi rispetto a ulteriori reati (Sez. 1, n. 37839 del
2

del permesso di soggiorno, con condotta accertata

02/03/2016, Rv. 267798; Sez.

3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv.

266177).

2. Nel caso in esame, Tribunale ha ritenuto che “le modalità e circostanze
dei fatti oggetto di contestazione, acclarati dalla sentenza di condanna, sono già
di per sé fortemente sintomatici di una spiccata indole delinquenziale”.

Nel

valutare questo, il Tribunale non si è rifatto ai contenuti della (non ancora
notagli) motivazione della sentenza di condanna in primo grado ma a quelli del

di colpevolezza. Da questi ha desunto la rilevanza del ruolo di Broscritto nel
contesto in cui sono maturati i reati e ha valorizzato gli episodi criminosi
considerandoli dati “sintomatici di una spiccata indole delinquenziale” anche
perché svoltisi in un periodo breve. Infine, ha considerato irrilevante la
sospensione dal servizio valutando che l’attività illecita si è interrotta solo con
l’esecuzione dell’ordinanza cautelare e che la rete dei rapporti potrebbe
consentire a Broscritto di reiterare condotte analoghe anche in contesti diversi
non avendo egli mostrato ravvedimento.

3. Tuttavia, nella sopra richiamata parte dell’ordinanza impugnata manca
una adeguata motivazione circa la concreta sussistenza di specifiche condizioni
che rendano probabile che l’indagato colga nuove occasioni per compiere ulteriori
delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Rv. 267091; Sez. 6,
n. 21350 del 11/05/2016, dep. Rv. 266958). Peraltro, sebbene nei reati contro la
pubblica amministrazione la prognosi sulla pericolosità dell’incolpato non sia di
per sé impedita dalla sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto di
servizio perché l’art. 274 lett. c), cod. proc. pen., questo non esime il decidente
dall’inserire anche tale circostanza nel novero degli elementi da valutare
espressamente (Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Rv. 270634; Sez. 6 n. 19052
del 10/01/2013, Rv. 256223; Sez. 1, n. 33928 del 22/09/2006, Rv. 234801).
Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze
cautelari con rinvio per nuovo esame di questo profilo.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano, Sezione per il Riesame.
Così deciso il 14/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

capo di imputazione corroborati dalla valutazione della sussistenza di gravi indizi

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