Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19536 del 11/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19536 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pararsi Glanluca, nato a Roma il 28.1.68
indagato art. 6 L. 401/89

avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Milano del 13.2.12

Sentita la relazione del ‘cons. Guida Mùlliri ;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Vito D’Ambrosio, che ha chiesto il ri g etto del ricorso ;
Rilevato che, con l’ordinanza impu g nata, il G.i.p. ha convalidato il provvedimento con
Questore
cui il
di Milano ha disposto, nei confronti del ricorrente, per la durata di tre anni, il
divieto di accesso a g li stadi per tutti g li incontri che vedano impe g nata la s q uadra di calcio del
Monza nonché l’obbli go di presentazione presso il Commissariato di Sesto S. Giovanni,
mezz’ora dopo l’inizio e mezz’ora prima della fine di o g nuno di tali incontri ;
Considerato che, con dichiarazione presentata il 2.4.13, il Perani ha rinunciato al ricorso
in Cassazione tempestivamente proposto contro la predetta ordinanza ;
Poiché, essendo venuto meno l’interesse al ricorso, si è in presenza di una causa di
inammissibilità ex art. 591 co. 1 lett. d) c.p.p. alla cui declaratoria se g ue, per le gge, la
condanna alle spese processuali ed al versamento della somma di C 500 a favore della Cassa
delle Ammende

Data Udienza: 11/04/2013

Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 500 €

Così deciso 1’11 aprile 2013

Il Pr sidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA