Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19536 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19536 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pararsi Glanluca, nato a Roma il 28.1.68
indagato art. 6 L. 401/89
avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Milano del 13.2.12
Sentita la relazione del ‘cons. Guida Mùlliri ;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Vito D’Ambrosio, che ha chiesto il ri g etto del ricorso ;
Rilevato che, con l’ordinanza impu g nata, il G.i.p. ha convalidato il provvedimento con
Questore
cui il
di Milano ha disposto, nei confronti del ricorrente, per la durata di tre anni, il
divieto di accesso a g li stadi per tutti g li incontri che vedano impe g nata la s q uadra di calcio del
Monza nonché l’obbli go di presentazione presso il Commissariato di Sesto S. Giovanni,
mezz’ora dopo l’inizio e mezz’ora prima della fine di o g nuno di tali incontri ;
Considerato che, con dichiarazione presentata il 2.4.13, il Perani ha rinunciato al ricorso
in Cassazione tempestivamente proposto contro la predetta ordinanza ;
Poiché, essendo venuto meno l’interesse al ricorso, si è in presenza di una causa di
inammissibilità ex art. 591 co. 1 lett. d) c.p.p. alla cui declaratoria se g ue, per le gge, la
condanna alle spese processuali ed al versamento della somma di C 500 a favore della Cassa
delle Ammende
Data Udienza: 11/04/2013
Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 500 €
Così deciso 1’11 aprile 2013
Il Pr sidente