Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19535 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19535 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOSCARINO GIUSEPPE N. IL 08/02/1987
avverso la sentenza n. 3267/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS k / . I _ D k
Udito il Procuratore G erale in pem del Dott. WO
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 4.12.2012 la Corte di Appello di Catania confermava la
sentenza emessa in data 3.7.2008 dal Tribunale del luogo nei confronti di
BOSCARINO Giuseppe,ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.624-625 n2 CP

introdotto all’interno di un palazzo-fatto contestato con l’ aggravante di avere agito
con violenza sulle cose,accertato in data 26.5.2007Innanzi al giudice di appello la difesa aveva chiesto l’esclusione dell’aggravante,e la
dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela.
La Corte aveva disatteso le richieste di esclusione dell’aggravante,ed aveva rigettato
le eccezioni di nullità formulate dalla difesa,in riferimento alla notifica del decreto di
citazione a giudizio e dell’ avviso di cui all’ art.415 bis CPP.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore ,deducendo:
1-la violazione degli artt.157 co.I-171 co.I CPP,in riferimento alla notifica del decreto
di citazione per il giudizio di appello a soggetto diverso da quelli legittimati ai sensi
dell’art.157 co.I CPP.
–A riguardo la difesa evidenziava che il decreto era stato notificato con consegna
dell’atto a persona indicata quale domiciliatario,senza che fosse dimostrato il
presupposto che la qualità di domiciliatario corrispondesse ad un soggetto
convivente,in base a quanto avrebbe dovuto attestare l’ufficiale giudiziario.
2-deduceva altresì la violazione dell’art.625 co.I n.2 CP.
La difesa censurava al riguardo la applicazione dell’aggravante della violenza sulle
cose,rilevando che non risultavano sequestrati sul luogo del reato arnesi atti a
realizzare l’aggravante contestata(quali strumenti da taglio)Rilevava inoltre che le sentenze di primo e secondo grado avevano fatto riferimento
ad una deposizione inutilizzabile(resa dal teste Mossutto),che aveva notato la
somiglianza dei cavi asportati a quelli esistenti all’interno dell’immobile.
Pertanto la difesa riteneva sussistente la illogicità della motivazione sul punto.
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per essersi impossessato di Kg.45 di fili di rame,che aveva sottratto dopo essersi

3-deduceva inoltre la violazione degli artt.157,commi I-III-VII-VIII-CPP.e
dell’art.171 co.I -185 CPP.,e la nullità della notificazione dell’avviso ex art.415 bis
CPP- nonché della notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado,con
conseguente nullità degli atti successivi,osservando che l’imputato aveva eletto
citazione era stato notificato ai sensi dell’art.161 co.IV CPP presso il difensorePer tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenzaRILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
In riferimento al primo motivo si osserva che la censura di nullità della notifica del
decreto di citazione per il giudizio di appello,con riferimento alla violazione
dell’art.157 CPP non è dotata di fondamento,atteso che trattasi di notifica del decreto
di citazione presso il domicilio eletto dall’imputato,onde non si ravvisano i
presupposti per l’applicazione dell’art.157 e dell’art.171 CPP.dovendo escludersi che
si sia verificata la notifica mediante consegna a soggetto non legittimato dal rapporto
di convivenza con il destinatario.
Deve ugualmente ritenersi priva di fondamento la censura inerente al difetto di
notifica dell’avviso di cui all’art.415 bis CPP.,essendo ritualmente eseguita la notifica
di detto avviso ,in data 17.7.2007 al difensore avv Pastore Dario,essendo rimasta
senza esito positivo quella indirizzata all’imputato,che risultava non rinvenuto in
loco,con informazioni negative attestate il 12.7.07Parimenti risulta rituale la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo
grado,avvenuta ai sensi dell’art.161 co.IV CPP ,atteso che il destinatario imputato
risultava sconosciuto al domicilio dichiarato.
Sul punto vale rilevare che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato
cui fa riferimento la norma del comma quarto dell’art.161 cpp.va intesa e correlata
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domicilio presso l’abitazione e che dopo la prima notifica,senza esito,i1 decreto di

con l’insufficienza o inidoneità delle indicazioni contenute nella dichiarazione.(v.in
tal senso Cass.Sez.III,6.10.1993,n.9104-Milia-onde nella specie deve ritenersi
verificata l’ipotesi di impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato.
Devono ritenersi inammissibili le censure inerenti alla erronea applicazione
dell’aggravante di cui all’art.625 co.I n.2 CP. ,essendo i rilievi difensivi articolati in
provvedimento impugnato che l’imputato era stato tratto in arresto nella flagranza di
reato,dato che la difesa contesta con argomentazioni in fatto,e prive di riscontri.
Va in ogni caso ribadito che ai fini della aggravante di avere agito con violenza sulle
cose,resta valido il riferimento reso dal giudice di merito alla circostanza che i cavi di
rame sul luogo in cui si era consumato il furto,risultavano tagliati.
– In conclusione si deve dunque ritenere il ricorso privo di fondamento,e ne va
pronunziato il rigetto condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali
del grado.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 30 gennaio 2014.
Il Consigliere relatore

modo da rendere diversa interpretazione dei dati probatori,desumendosi dal testo del

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