Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19535 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19535 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amidani Sciascia, nato a Brescia il 18.11.73
indagato art. 6 L. 401/89
avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Napoli del 12.3.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto P.G. dr. Vito D’Ambrosio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con l’ordinanza impugnata, il
G.i.p. ha convalidato il provvedimento con cui il Questore di Napoli ha disposto, nei confronti
del ricorrente, per la durata di quattro anni, il divieto di accesso agli stadi nazionali ed esteri
per tutti gli incontri, di qualsiasi campionato o torneo che veda impegnata la squadra di calcio
del Brescia e la Nazionale italiana nonché anche l’obbligo di presentazione presso il
Commissariato di Chioggia, mezz’ora dopo l’inizio e mezz’ora prima della fine di ognuno di tali
incontri.

Data Udienza: 11/04/2013

2. Motivi del ricorso – Avverso la predetta decisione, il sottoposto ha avanzato ricorso,
tramite difensore, deducendo, in primis, il mancato rispetto del termine a difesa (intercorrente tra
la notifica del provvedimento del questore e la emissione della convalida) nonché difetto di motivazione del
provvedimento impugnato in relazione alla necessità ed urgenza, da parte del Questore, di
disporre la misura limitativa della libertà personale, in relazione alla stessa imposizione della
misura dell’obbligo di presentazione ed alla sua durata.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

3. Motivi della decisione –

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

3.1. Come risulta in atti, il provvedimento dl Questore è stato notificato
all’interessato il 10.3.11 ore 16.45 e l’ordinanza del G.i.p. reca il “depositato” in data 12.3.11
Difettando specificazioni di orario (nel deposito dell’ordinanza del G.i.p.) ed è di tutta evidenza che
non vi è prova certa che, all’atto della emissione della convalida, fosse previamente decorso il
termine di almeno 48 ore effettive. La qual cosa dà vita ad una sicura violazione del diritto di
difesa.
Ed infatti, dopo qualche incertezza ed oscillazione iniziali, la giurisprudenza di questa
S.C. ha ormai assunto un atteggiamento preciso a riguardo del termine concesso
all’interessato per depositare memorie (che, cioè, non può essere inferiore a quello previsto dalla legge per
il P.M., vale a dire, di 48 ore dalla notifica del decreto).

Sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si era,
da subito, andato formando il convincimento secondo cui, in tema di provvedimenti di
interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, fosse da ritenere illegittima la convalida del
G.i.p. intervenuta prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento del questore all’interessato, in quanto, in un’ipotesi del genere, è reso
impossibile l’esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al
giudice. Si è espressa in tal senso Sez. I, 28.1.00, Bucciarelli (Rv. 215496) e le ha fatto eco Sez.
I 9.5.03, Michelotto (Rv. 226034) che ha ribadito la necessità di un termine congruo, per la
preparazione di memorie ed atti defensionali, da identificarsi in quello concesso dalla legge al
P.M..
Più di recente, proprio questa sezione (sez. III 11.12.07, Castellano, Rv. 238537) ha esplicitato
ulteriormente il concetto attraverso l’affermazione che, nel procedimento di convalida di
provvedimenti di interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, si deve realizzare una
sorta di “contraddittorio cartolare” nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla
notifica del provvedimento; detto termine è quello entro il quale, il P.M., può richiedere la
convalida e, l’interessato, può presentare memorie e deduzioni.
Ne consegue inevitabilmente che, qualora – come nel caso in esame – la decisione sulla
convalida intervenga prima della scadenza del termine indicato, l’ordinanza è affetta dal vizio
di violazione di legge che ne comporta l’annullamento senza rinvio.
Per l’effetto anche il provvedimento del Questore di Napoli, in data 9.3.11, deve essere
annullato limitatamente alla imposizione dell’obbligo di presentazione.
3.2. (quanto al secondo motivo). Come accennato inizialmente, anche la seconda doglianza
merita considerazione perché é un dato di fatto indiscutibile che il provvedimento qui
impugnato si contraddistingue per una motivazione, a dir poco, stringata che si risolve nella
mera asserzione della tempestività nella presentazione della richiesta di convalida e
nell’affermazione della ricorrenza di «tutti i presupposti applicativi». Vi si soggiunge, infine, che
«in particolare, il Rau, in data 5.2.11, durante l’incontro di calcio tra le squadre della Nuova
Retina e Scoglitti Soccer, svoltosi in Noto, si è reso responsabile di un grave episodio di
aggressione nei confronti del direttore di gara».
Quanto precede non risponde ai requisiti minimi del controllo di legalità da svolgere in
casi del genere.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Non è, tuttavia, il caso di diffondersi oltre sul punto perché la violazione denunciata con
il primo motivo è assorbente e, dando luogo ad una violazione di legge, comporta un
annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Per l’effetto deve dichiararsi anche la perdita di efficacia del provvedimento del
Questore di Napoli in data 9.3.11, limitatamente all’obbligo di presentazione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con atti al Tribunale di Napoli
dichiara cessata, nei confronti del ricorrente, l’efficacia del provvedimento del Questore di
Napoli in data 9.3.11, limitatamente all’obbligo di presentazione.
manda alla cancelleria di trasmettere il presente dispositivo al Questore di Napoli.

Così deciso 1’11 aprile 2013

Il Co

re estensore

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

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