Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19534 del 14/03/2018

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19534 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso l’ordinanza del 18/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per l’annullamento
con rinvio, limitatamente alla valutazione di adeguatezza della misura cautelare.
L’avvocato Guido Contestabiledel foro di PALMI , conclude riportandosi ai motivi.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/12/2017-5/01/2018, il Tribunale di Milano ha
confermato la custodia cautelare in carcere applicata a A.A. dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano: ex art. 416 cod.
pen., per avere partecipato a una associazione finalizzata a fare ottenere titoli di

pen., per avere, quale assistente della Polizia di Stato, gestito e validato
indebitamente diverse pratiche per il rinnovo e il rilascio di permessi di soggiorno
(capo L); ex artt. 81, comma 2, e 479 cod. pen., per avere attestato falsamente
il possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana da parte di Injun
Cai (capo M).

2. Nel ricorso di A.A. si chiede annullarsi l’ordinanza per: a) vizio di
motivazione solo apparente, per omessa valutazione dei contenuti della memoria
difensiva prodotta in sede di discussione; b) violazione dell’art. 274 cod. proc.
pen. e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari attinenti
alle indagini – invece escluse dal Giudice per le indagini preliminari e, comunque
insussistenti anche per effetto del sequestro di tutte le apparecchiature
telefoniche – per avere ibridato con queste la valutazione del rischio di
reiterazione del reato pur mancandone la concretezza e l’attualità, considerata
pure la sospensione dal servizio connessa all’applicazione di una misura
cautelare, trascurando l’incensuratezza del ricorrente e la possibilità di applicare
la meno restrittiva misura degli arresti domiciliari in Sicilia (distante dai luoghi
dell’attività delittuosa svoltasi in Lombardia) anche con divieto di comunicazioni
con l’esterno e con l’applicazione del braccialetto elettronico).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso sono manifestamente
infondate perché – nella parte in cui non si limitano a richiamare alcuni principi
elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte circa la valutazione dei gravi indizi
di colpevolezza – risultano aspecifiche, non confrontandosi con le argomentazioni
che reggono l’ordinanza impugnata e limitandosi a rinviare (senza neanche
richiamarne i contenuti) alla memoria difensiva suindicata.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
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soggiorno sul territorio italiano (capo A); ex artt. 81, comma 2, 319 e 321 cod.

2.1. L’art. 274, comma 1, lett c), cod. proc. pen. richiede, per l’applicazione
di una misura cautelare, che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti della
stessa specie di quello per cui si procede sia non solo “concreto” ma anche
“attuale: questi canoni non consentono di desumere il pericolo di recidiva solo
dalla gravità del titolo di reato per cui si procede ma non escludono che siano
considerate la concreta condotta attuata e le circostanze di fatto che la
connotano, perché l’una e le altre possono servire a comprendere se la condotta
illecita sia stata occasionale o, invece, si colleghi a un sistema di vita, così da
denotare una rilevante difficoltà del soggetto di autolimitarsi rispetto a ulteriori

02/03/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv.
266177).
Nel caso in esame, il Tribunale ha desunto la capacità a delinquere di
A.A., “pur a fronte della formale incensuratezza, da “l’acuto meccanismo per
eludere i controlli dei superiori e far apparire come idonee procedure
irrimediabilmente viziate, al fine di conseguire un personale profitto (…) nel
totale spregio ai doveri connessi alla sua posizione di pubblico ufficiale” (pag. 25)
– anche evidenziando che egli è indagato per analoghi reati in altro procedimento
penale – e dal fatto che “nell’estesa rete di reazioni contessute dal prevenuto, vi
sono anche diversi soggetti rimasti a piede libero e dunque ancora in grado di
proseguire l’illecita attività criminosa”, mentre la sospensione dal servizio non
impedisce la prognosi di reiterazione della condotta. Inoltre ha valutato che le
perquisizioni effettuate fanno presumere un’attività ancora in corso e non
risalente al 2016, come assume la difesa.
Manca, tuttavia, una adeguata motivazione circa la concreta sussistenza di
specifiche condizioni che rendano probabile che l’indagato colga nuove occasioni
per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 24477 del
04/05/2016, Rv. 267091; Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, dep. Rv. 266958).
Peraltro, sebbene nei reati contro la pubblica amministrazione la prognosi
sulla pericolosità dell’incolpato non sia di per sé impedita dalla sopravvenuta
sospensione del rapporto di servizio perché l’art. 274 lett. c), cod. proc. pen.,
questo non esime il decidente dall’inserire anche tale circostanza nel novero degli
elementi da valutare espressamente (Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Rv.
270634; Sez. 6 n. 19052 del 10/01/2013, Rv. 256223; Sez. 1, n. 33928 del
22/09/2006, Rv. 234801).
2.2. Nel ricorso si segnala che il Tribunale ha ravvisato il rischio di
inquinamento probatorio escluso dal Giudice per le indagini preliminari, che
invece, in realtà, questo rischio aveva considerato con riferimento al coimputato
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reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839 del

Rubino (pag. 26 dell’ordinanza del riesame che richiama quella del Giudice per le
indagini preliminari). Per sua parte, il Tribunale ha ravvisato il rischio di
inquinamento probatorio nel fatto che l’indagato, “avendo negato ogni addebito,
se rimesso in libertà, potrebbe agevolmente avvicinare le persone che si sono
avvalse dei suoi servigi al fine di concordare versioni di comodo o di indurre le
stesse a ritrattare le dichiarazioni già rese (pag. 26).
Tuttavia, anche il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova,
richiesto dall’art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l’applicazione di una misura

dalle quali sia possibile desumere che l’indagato possa alterare la formazione
della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. 6, n.
29477 del 23/03/2017, Rv. 270561) e non può basarsi sulla mera eventualità di
una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la
manifestazione dell’intento di incidere sulla genuinità delle fonti per turbarne o di
deviarne le corrette modalità di acquisizione o di concertare linee difensive
comuni (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Rv. 270814).
2.3. Inoltre, il Tribunale ha considerato che misure meno restrittive della
custodia in carcere non salvaguarderebbero le esigenze cautelari perché “solo
una forma di eterocontrollo continuo e costante dell’indagato è in grado di
impedire il ripetersi di analoghi episodi” considerando che l’indagato, reimmesso
nell’ambiente in cui è maturato il delitto potrebbe riallacciare i rapporti con i
correi, anche senza lasciare il proprio domicilio fornendo “supporto logistico” e
“custodia della documentazione”. In questa prospettiva ha valutato anche la
“scarsa affidabilità dell’indagato, che ha dimostrato una particolare pervicacia nel
delinquere e, al tempo stesso, l’assenza di qualunque segnale di ravvedimento” e
che l’applicazione del braccialetto elettronico non consente di fronteggiare
“potenziali condotte realizzabili a domicilio” e, in caso di evasione, non permette
l’immediata localizzazione dell’indagato

“con conseguente impossibilità di

impedire eventuali illeciti compiuti nell’immediatezza dell’allontanamento”.
Tuttavia l’ordinanza impugnata – nell’utilizzare formule generiche
ordinariamente riferibili a altre tipologie di reati – non spiega adeguatamente
come il collocamento agli arresti domiciliari in Sicilia (lontano dal luogo del reato)
e con l’applicazione del braccialetto elettronico potrebbe comunque consentire la
reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede ex artt. 319
e 479 cod. pen., che sono specificamente inerenti alle funzioni svolte
dall’indagato, peraltro in un diverso contesto territoriale.
2.4. Sulla base dei rilievi effettuati, si rende necessario un nuovo esame
delle esigenze cautelari con quel che ne deriva in dispositivo.
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cautelare, deve essere concreto e attuale e va identificato in tutte le situazioni

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano, Sezione per il riesame.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/03/2018

Angelo stanzo

Il Presidente
Vincenzo Rotundo

Il Consigliere estensore

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