Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19532 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19532 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA CASCIA GIROLAMA N. IL 10/08/1962
avverso l’ordinanza n. 1971/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
31/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
4ettelsentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difen er Avv.;

Data Udienza: 06/05/2014

2.
3.

4.

5.

Il Tribunale della Libertà di Palermo, con ordinanza del 31 dicembre
2013 respingeva la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di La
Cascia Girolama, indagata per il delitto di cui all’ art 378 cp.
Ricorre per Cassazione l’indagata denunciando violazione di legge e
vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.
Successivamente la stessa ricorrente, con dichiarazione sottoscritta
anche dal difensore, ha rinunciato al ricorso essendo stata revocata
ex art 299 cpp la misura coercitiva alla stessa comminata.
A seguito della revoca del provvedimento cautelare, così come
confermato anche nella rinunzia al ricorso , il ricorrente ha dunque
perso l’interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato
che sperava di ottenere da questa Corte.
Trattandosi di carenza d’interesse sopravvenuta per causa non
imputabile al ricorrente , non deve essere pronunciata condanna la
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di
interesse.
Così deciso il 6 maggio 2014
IL Presidente
IL Consigliere relatore

1.

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