Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19532 del 05/03/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 19532 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STARA SALVATORE nato il 14/05/1941 a SORGONO

avverso l’ordinanza del 05/12/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
lepefsentiteltínclusioni-tté

Data Udienza: 05/03/2018

I

FATTO e DIRITTO

1. Salvatore Stara ha proposto personalmente ricorso per ricusazione ai
sensi degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. nei confronti di due componenti
(segnatamente del Presidente, dott.ssa Margherita Taddei, e del Consigliere
relatore, dott.ssa Giovanna Verga) il Collegio della Settima Sezione penale
designato per la trattazione, nell’udienza in camera di consiglio del 5 dicembre
2017, del ricorso relativo alla impugnazione, proposta ex art. 625-bis cod. proc.

2016 – 14 luglio 2016 con riferimento ad un ricorso per cassazione proposto
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 1014/15, che lo aveva
assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, anziché con la
formula perché il fatto non sussiste, sebbene due sentenze passate in giudicato
avessero escluso la presenza dell’elemento oggettivo.
1.1. Si deduce nel ricorso che entrambi i Magistrati sopra indicati sarebbero
incompatibili alla trattazione del procedimento attesa la pendenza di una causa
dal ricorrente promossa, anche in relazione al loro operato, presso il Tribunale di
Roma in base alla legge n. 117/1988, con il conseguente obbligo – non
adempiuto – di astensione ai sensi dell’art. 36 cod. proc. pen., per la presenza di
una situazione di inimicizia (art. 36, lett. d), ovvero per un interesse “morale” ex
art. 36, lett. a), ovvero, quantomeno, per gravi ragioni di convenienza, ai sensi
dell’art. 36, lett. h), cod. proc. pen.
1.2. Si eccepisce, inoltre, la incostituzionalità degli artt. 40 e 41 cod. proc.
pen. là dove assegnano ad un Collegio composto da soli colleghi dei Giudici
ricusati, sia pure di altra Sezione, la competenza in tema di ricusazione, atteso il
contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., difettando la garanzia di terzietà ed
imparzialità e dovendosi, pertanto, affidare le relative decisioni ad altro organo
giudiziario, tento conto del fatto che numerose ricusazioni dal ricorrente proposte
nei confronti di Collegi di quasi tutte le Sezioni penali della Corte di Cassazione
sono state ritenute immotivatamente infondate.
1.3. Si chiede, infine, la previsa fissazione di un’udienza camerale in
contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost., che ha implicitamente abrogato il
provvedimento emesso de plano ex art. 41 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo questa
Suprema Corte da tempo stabilito che non può costituire motivo di ricusazione
per incompatibilità la previa presentazione, da parte del ricusante, di una
denuncia penale o la instaurazione di una causa civile nei confronti del Giudice,
in quanto entrambe le iniziative sono “fatto” riferibile solo alla parte e non al

pen., dell’ordinanza n. 29741/16 dalla Corte di Cassazione resa il 31 maggio

Magistrato e non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la
scelta di chi lo deve giudicare (Sez. 5, n. 8429 del 10/01/2007, Querci, Rv.
236253)
Né, peraltro, costituisce, in tema di ricusazione, motivo di inimicizia grave,
ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la pendenza di una causa
civile di risarcimento danni intentata dal ricusante nei confronti del Giudice, a
seguito della trattazione di un altro procedimento (Sez. 6, n. 45512 del
14/12/2010, Lucarelli, Rv. 248958).

rilevarsi che la proposizione di una azione per il risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più Magistrati appartenenti
allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla
responsabilità civile introdotta con legge 27 febbraio 2015, n. 18, “grave
situazione locale”, esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il
trasferimento della regiudicanda ex art. 45 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16924 del
18/03/2015, Longo, Rv. 263331, che in motivazione ha escluso che l’esercizio di
tale azione costituisca ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del
singolo Magistrato).

3. Questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 5, n. 30383 del 07/07/2006,
Stara, Rv. 235147) ha da tempo stabilito che è inammissibile la ricusazione di
Componenti di una Sezione della Corte di Cassazione chiamati a decidere sulla
ricusazione di Giudici di un’altra Sezione, osservando in motivazione, fra l’altro:
a) che le disposizioni normative di cui agli artt. 40 e 41 cod. proc. pen. non sono
irragionevoli, nè ledono il principio d’imparzialità del Giudice, giacché esse sono
deputate, nell’ambito di un necessario bilanciamento di valori e interessi tutti
costituzionalmente riconosciuti, l’una ad istituire un criterio sufficientemente
garantito (cfr. C. cost. sent. n. 78 del 2002), l’altra ad impedire l’inevitabile
stallo processuale che l’incrociarsi di ricusazioni inevitabilmente produrrebbe; b)
che tale esigenza è stata ritenuta dalla stessa Corte Costituzionale di primario
rilievo ai fini dell’ordinato assetto della giurisdizione, nella sentenza n. 10 del
1997, confermata dalle ordinanze nn. 312 del 1997, 466 del 1998, e 388 del
2002 (dopo la novella dell’art. 111 Cost.).

4. L’inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza
deve essere dichiarata con procedura camerale “de plano”, senza sentire le parti
interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in
quanto l’articolo 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il Collegio provveda
“senza ritardo” e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo

2

Nella medesima prospettiva, sotto altro ma connesso profilo, deve poi

alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
(Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770).
Questa Corte (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 269896) ha
ritenuto, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., per asserita violazione del
diritto di difesa (art. 24 Cost., 6 CEDU) e dei principii del giusto processo (ex art.
111 Cost.), nella parte in cui consente al Giudice collegiale competente di
dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione
dell’udienza camerale, poichè, quanto all’art. 6 CEDU, ne è esclusa l’applicabilità

nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e
livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato,
atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa.

5. Ne consegue che l’impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, lett. b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della natura delle questioni
dedotte e dell’elevato coefficiente di colpa sotteso alla rilevata causa di
inammissibilità, si reputa equo determinare nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 05/03/2018

Il Consigliere estensore

Ga ano

Apicis

Il Presidpnte
Giacomo )0aoloni
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5

ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all’art. 111 Cost., rientra

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