Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19531 del 06/05/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19531 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZANETTI TULLIO N. IL 12/07/1965
avverso l’ordinanza n. 2028/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
23/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S tvoirt
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Data Udienza: 06/05/2014
Così deciso il 6 maggio 2014
IL Consigliere relatore
IL Presi en e
1. Zanetti Tullio impugna per Cassazione l’ordinanza del Tribunale di Milano , Giudice
del riesame ex art 309 cp , con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente
avverso la ordinanza del Gip presso il Tribunale di Monza con la quale è stata comminata
al ricorrente della misura coercitiva dell’obbligo di dimora perché gravamente indiziato
del reato di cui all’art 353 cp .
2. Si lamenta con il ricorso vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo agli
artt 273 cpp , 353 cp ; ancora vizio di motivazione in punto alla ritenuta sussistenza
delle esigenze cautelari.
3. Osserva la Corte come nelle more tra il deposito del ricorso e la trattazione in sede di
legittimità la misura applicata al ricorrente è stata integralmente revocata ( con
ordinanza del 28/2/2014 resa dal GIP ex art 299 cpp).
4. Ne viene la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,
deprivato di residualità anche nell’ottica eventuale dell’art 314 cpp considerata all’uopo
la natura della misura originariamente adottata.
5 II motivo della inammissibilità sopravvenuta, non imputabile al ricorrente, esonera
quest’ultimo dalle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.