Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19531 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19531 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Spasiano Raffaele, nato il 15/04/1951 a Napoli

avverso l’ordinanza del 19/12/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per omessa
risposta alle doglianze.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/12/2017 il Tribunale di Napoli, facendo leva sulla
presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla
condanna riportata in primo grado da Spasiano Raffaele per il reato di cui all’art.
416-bis cod. pen., ha confermato l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli
in data 25/9/2017 aveva respinto l’istanza dello Spasiano Raffaele, volta ad

Data Udienza: 01/03/2018

ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con
quella degli arresti domiciliari.

2. Ha presentato ricorso lo Spasiano tramite i suoi difensori.
Deduce mancanza di motivazione in ordine agli elementi dedotti nell’atto di
appello cautelare, essendo stato al riguardo allegato il provvedimento con cui la
Corte di appello aveva concesso ad altro soggetto, condannato alla stessa pena,
la misura degli arresti domiciliari, ed essendosi inoltre documentata la

verificati i fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

2. In realtà avrebbe dovuto reputarsi inammissibile la stessa originaria
istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, in
quanto lo Spasiano è detenuto per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., in
relazione al quale ha riportato condanna anche in grado di appello, cosicchè ai
sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera la presunzione assoluta di
adeguatezza della custodia in carcere e quella relativa in ordine alla sussistenza
delle esigenze cautelari: ne discende che giammai potrebbe ottenersi la
sostituzione della misura più afflittiva, ma solo la revoca di ogni misura, ove
positivamente risulti che tutte le esigenze cautelari siano venute meno.

3. A tale stregua è agevole osservare che il ricorso, con cui si censura
l’ordinanza che, confermando quella della Corte di appello, ha negato la
sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, è parimenti
inammissibile, essendo dedotti solo argomenti (la disponibilità di una dimora in
luogo lontano da quello in cui si sono verificati i fatti) che, coerentemente con
l’originaria istanza,

dovrebbero suffragare la sostituzione della custodia in

carcere, non essendo peraltro in questa sede utilmente prospettabile addirittura
la mancanza di esigenze cautelari, in difformità dal presupposto su cui si fondava
l’originaria istanza.
Deve d’altro canto reputarsi irrilevante che la posizione di altro soggetto,
quand’anche analoga, sia stata diversamente regolata, non potendosi ascrivere
al provvedimento impugnato alcuna violazione di legge o difetto di motivazione
in relazione alla puntuale applicazione della disciplina vigente.

2

disponibilità di una dimora sita in comune lontano da quello in cui si erano

4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla
causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 1/3/2018

spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle

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