Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19530 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19530 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPISI LUIGI N. IL 30/11/1937
DIAMANTE AGATA N. IL 30/03/1943
CAMPISI LIBERTO N. IL 08/01/1968
avverso l’ordinanza n. 30/2012 TRIB. L1BERTA’ di ENNA, del
04/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/04/2013

RITENUTO IN FATTO
I- Con ordinanza dei 4.10.2012, il Tribunale di Enna,- per quanto ancora
interessa in questa sede – in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da
Campisi Luigi, Diamante Agata e Campisi Uberto (titolari di una pasticceria-panetteria
In Enna ed indagati in ordine al reato di cui all’art. 674 cp), ha disposto la restituzione
di locale commerciale e del beni ivi esistenti, limitando invece il sequestro preventivo
(originariamente disposto dal GIP) al solo forno a legna.
I C.ampisl denunziando la violazione dell’art. 674 cp per mancanza di prova del fumus
clelicti. Osservano in particolare che una questione di natura prettamente privatistica
tra vicini (I Campisi appunto e Il denundante avv. Cantaro, proprietario del sovrastante
appartamento) avrebbe dovuto trovare la sua soluzione davanti al giudice civile
secondo la previsione dell’alt,. 844 cc mentre invece è stata considerata come ipotesi
del reato dì cui all’art. 674 cp, che

datig richiede, per la sua sussistenza, il pericolo

per la salute pubblica, cioè per una generalità indistinta di persone.
Rilevano inoltre che il Tribunale ha sostenuto in modo apodittico che i fumi del
panificio In sequestro possono rientrare nella fattispecie contravvenzionale di cui
all’art. 674 cp senza spiegare se nel caso sottoposto al suo esame siano stati superati
o meno di limiti di tolierabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

primo profilo di doglianza è infondato. perché come già affermato da

questa Corte l’evento del reato di cui all’art. 674 cp consiste nella molestia, che
prescinde dai superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente Il
superamento dei limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; se manca la
possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle
emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben
può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando
tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive
o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente
percepito dagli stessi dichiaranti” (cass. Sez. 3, Sentenza n. 37037 del 29/05/2012 Ud.
dep. 26/09/2012 Rv. 253675).
Da ciò discende, come logico coronario ,che non vi è nessun rapporto di
alternatività tra la tutela civilistica di cui all’art. 844 cc e la tutela penale.
2 Il secondo profilo è invece fondato.
Per giurisprudenza costante, il ricorso per cessazione contro ordinanze emesse
in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di
legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o in
procedendoTM, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei
2

2. Per l’annullamento del provvedimento hanno proposto ricorso per Cessazione

requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cass. Sez. U, Sentenza n. 25932
del 29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008; cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009
Cc. dep. 11/11/2009).
Nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non
debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve, tuttavia,
accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato;

mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto
il giudice del riesame nella motivazione dell’ordinanza deve rappresentare in modo
puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti e dimostrare la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata
rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (Sez.
4, Sentenza n. 15448 del 14/03/2012 Cc. dep. 20/04/2012 Rv. 253508; Sez. 3,
Sentenza n. 26197 del 05/05/2010 Cc. dep. 09/07/2010 Rv. 247694; Sez. 5^, n.
37695 del 15/07/2008 Rv. 241632).
La circostanza che restano preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali
sia l’accertamento sul merito dell’azione penale che il previo sindacato sulla concreta
fondatezza dell’accusa – non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria non può esimere, infatti, il tribunale dall’indicazione sia pure sommaria delle ragioni
che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria. Diversamente, infatti, il
controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto si appaleserebbe
meramente cartolare e formale (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 26197/2010 cit.).
Nel caso di specie, il giudice di merito, per verificare il fumus del reato
ipotizzato, avrebbe dovuto innanzitutto accertare, sia pure nei limiti del procedimento
cautelare, che le emissioni in atmosfera provocate dal forno a legna, o in forma diffusa
o in forma convogliata, superavano la normale tollerabilità indicando gli elementi di
fatto che deponevano in tal senso.
E invece, il Tribunale, dopo essersi dilungato su premesse di carattere teorico
sulla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, ha dato per scontato
che i fumi prodotti dalla pasticceria-panificio fossero potenzialmente nocivi e/o
nauseabondi e che pertanto possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 674 cp: in
altre parole, ha omesso completamente di dare conto della necessaria premessa logica
che avrebbe dovuto condurre ad una tale conclusione, non essendo sufficiente ad
integrare il fumus del reato la mera esistenza di un forno e di una canna fumaria.
E’ pertanto palese la violazione di legge sotto il profilo della mancanza assoluta
di motivazione sul fumus delicti, cioè su un presupposto essenziale per remissione di
una misura cautelare reale e quindi i il provvedimento deve essere annullato con rinvio
al Tribunale di Enna.

3

pertanto, ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti”, non è sufficiente la

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna

Così deciso in Roma, il 4.4.2013.

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