Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19530 del 04/02/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19530 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano
nei confronti di
Rahmoune Abdelhak, nato il 4 aprile 1967
avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 7 maggio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con richiesta di disporre direttamente l’espulsione.

Data Udienza: 04/02/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con sentenza del 7 maggio 2014, il Tribunale di Milano ha condannato
l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, per reati di detenzione di cocaina e hashish
in continuazione, riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990, con la recidiva specifica infraquinquennale.
2. — Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano, lamentando la mancata
applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena
espiata, imposta dall’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990.

A

)

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. — Il ricorso è fondato.
Nei confronti dell’imputato si sarebbe dovuta valutare l’applicabilità della misura
di sicurezza dell’espulsione prevista dall’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990; misura la
cui applicazione è sempre subordinata all’accertamento in concreto della pericolosità
sociale, da svolgersi al momento della condanna o dell’applicazione di pena (Corte
cost., sentenza n. 58 del 1995; ex plurimis, Cass. pen., sez. fer, 14 agosto 2013, n.

accertamento avrebbe dovuto essere condotto dal Tribunale, il quale l’ha, invece, del
tutto omesso.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente
all’espulsione, con rinvio, per nuovo giudizio su tale ultimo punto, al Tribunale di
Milano. E l’annullamento deve essere pronunciato “con rinvio”, proprio in
considerazione del fatto che la concreta applicazione della misura di sicurezza è
subordinata all’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato straniero,
accertamento che deve comunque essere condotto dal giudice di merito ancor prima
che dal giudice dell’esecuzione, il quale è chiamato a intervenire laddove tale
accertamento non sia stato effettuato. Non si ritiene di condividere, perciò,
l’orientamento espresso sul punto da questa Corte con la sentenza sez. 6, 21 maggio
2010, n. 21384, rv. 247344, nella quale si è affermato che l’accertamento è rimesso,
alla fine, al giudice dell’esecuzione e si è conseguentemente proceduto a rettificare, ai
sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., una sentenza di patteggiamento nella quale la
statuizione in ordine all’espulsione era stata omessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata disposizione
dell’espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.

35432, rv. 255815; sez. 6, 23 novembre 2010, n. 45468, rv. 248961). Un tale

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