Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1953 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1953 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
CORTE
GENOVA
nei confronti di:
FIGLIUZZI ANTONIO N. IL 06/06/1955 *
avverso la sentenza n. 3916/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del
28/10/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, con la quale Figliuzzi
Antonio, all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti
generiche e previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena
(condizionalmente sospesa) di mesi tre di reclusione.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le attenuanti generiche sarebbero
state riconosciute unicamente “per adeguare la pena al fatto concreto” e che non sarebbe stata
accertata la unicità del disegno criminoso.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dal testo complessivo della motivazione della
sentenza impugnata emerge con chiarezza che il Tribunale, nel riconoscere al prevenuto le
attenuanti generiche, ha tenuto conto non soltanto della esigenza di adeguare la pena al fatto
concreto, ma anche della personalità dell’imputato, che risultava all’epoca dei fatti in stato
depressivo e curato con farmaci. Dalla descrizione dei fatti ascritti al prevenuto (e da lui ammessi)
contenuta in sentenza possono, poi, agevolmente desumersi le ragioni per le quali il Tribunale ha
ritenuto che i reati potessero essere avvinti dalla continuazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma addì 29-11-12.

c.c.: 29-11-12

R.G. n. 26211-12

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA