Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1953 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1953 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLAIANNI DOMENICA N. IL 01/09/1964
avverso la sentenza n. 1640/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Rileva il Collegio che il ricorso di COLAIANNI Domenica è inammissibile.
L’imputata in sede di appello aveva rinunciato a tutti i motivi con la sola esclusione di quelli in
punto pena.
In questa sede si lamenta assenza di motivazione sulla congruità della pena. La doglianza é
generica perchè il giudice ha indicato in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovapna VERGA

Il Presid nte
Antoni

!
E TI INO

nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.

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