Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19528 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19528 Anno 2018
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Quintas Casellas Julio, nato il 14/09/1958 a Villanova I La Geltru, Spagna

avverso l’ordinanza del 09/10/2017 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Ernesto D’Angelo, che ha insistito nel ricorso,
chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/12/2016 il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha
respinto, per difetto di esigenze cautelari, la richiesta di applicazione della misura
cautelare degli arresti domiciliari formulata nei confronti di Quintas Casellas
Julio, in relazione al reato di cui all’art. 12-quinquies legge 356de1 1992, avente
ad oggetto l’attribuzione fittizia al predetto, da parte di D’Anna Maria, con il

Data Udienza: 15/02/2018

concorso di Brancato Monia, della titolarità di beni, in particolare la somma di
euro 1.793.204,00, monili ed euro 90.000,00, questi ultimi rinvenuti in una
cassetta di sicurezza), al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di
prevenzione patrimoniale, anche in seguito a sequestro di beni disposto con
decreto del 20/5/2013.
Il Tribunale di Palermo, in sede di appello cautelare, con ordinanza del
6/3/2017, ha applicato alla predetta la misura degli arresti domiciliari,
ravvisando anche le esigenze cautelari.

annullato l’ordinanza emesse dal Tribunale, con rinvio ai fini dell’esame della
questione della concreta procedibilità del reato ipotizzato in relazione agli artt. 6,
comma secondo, e 9 cod. pen.
Con ordinanza del 9/10/2017 il Tribunale di Palermo, in sede di rinvio, ha
nuovamente accolto l’appello del P.M., applicando al Quintas Casellas la misura
cautelare degli arresti domiciliari, rilevando che il reato avrebbe dovuto reputarsi
commesso almeno per un’iniziale frazione in Italia e che era ravvisabile
l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa.

2. Ha presentato ricorso il Quintas Casellas.
2.1. Primo motivo: violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 6, comma secondo, e 9, commi primo e secondo, cod. pen. e
273 cod. proc. pen.
Il Tribunale non aveva proceduto all’accertamento indicato dalla Corte di
cassazione in ordine al luogo in cui erano avvenute le operazioni di smobilizzo
dei cespiti, antecedenti alla loro immissione nei conti correnti spagnoli, fermo
restando che risultava chiaro che tali operazioni si erano svolte all’estero.
Inoltre il Tribunale aveva ritenuto che la condotta fosse comunque avvenuta
in parte in Italia, dando rilievo a conversazioni intercettate, nel corso delle quali
D’Anna Maria, parlando con altra persona, aveva fatto menzione dei contatti con
due legali in merito al fatto che le somme detenute in Spagna fossero o meno
libere e dunque rimaste nella sua disponibilità.
Ma in tal modo non erano stati individuati comportamenti radicati in
territorio italiano, costituenti parte dell’azione o dell’omissione, intesa come
modificazione del mondo esterno e parte iniziale della condotta: inoltre non era
risultato che la D’Anna, nel momento della richiesta, avesse la volontà di
trasferire a terzi le somme possedute all’estero, ben potendo intendere di
disporre delle somme per scopi personali o di trasferirle fuori del territorio
spagnolo in conti correnti a lei intestati.

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Con sentenze del 27/6/2017 la Corte di cassazione, Sezione seconda, ha

Non era dunque dato evincere né che in Italia fosse sorto un accordo
criminoso né che la figlia Monia avrebbe provveduto a trasferire ad altri le
somme di sua proprietà né infine che l’intestatario fittizio fosse stato individuato.
2.2. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 267, comma
3, e 271, comma 1, cod. proc. pen.
Le conversazioni utilizzate erano state captate in forza di decreto urgente
del P.M. emesso in relazione al reato di cui all’art.

12-quinquies legge 356 del

1992, avuto riguardo alla ontologica natura del fatto quale delitto di durata o

Il decreto era stato emesso per la durata di giorni 40 ai sensi dell’art. 13 d.l.
152 del 1991, e poi il G.I.P. aveva proceduto alla convalida su tali basi.
Ma in realtà non avrebbe potuto ravvisarsi un delitto di criminalità
organizzata, cosicché non avrebbe potuto ritenersi legittima una durata di giorni
40, essendo al più utilizzabili le conversazioni captate fino al quindicesimo giorno
dall’inizio delle captazioni, tra le quale non rientrava nessuna delle conversazioni
valorizzate.
2.3. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 292,
comma 2 cod. proc. pen. e 12-quinquies legge 356 del 1992.
Per la parte dell’ordinanza impugnata che aveva richiamato sul punto delle
esigenze cautelari l’originaria ordinanza del Tribunale, la ricorrente reitera le
medesime censure a suo tempo formulate con ricorso per cassazione, ribadendo
che: il Tribunale non aveva esaminato distintamente la concretezza e l’attualità
del pericolo; era comunque incorso in travisamento della prova in quanto in sede
di sequestro di prevenzione il Tribunale non aveva prospettato occultamento o
dispersione dei beni, e successivamente, una volta individuati beni ulteriori per
valore superiore a quello per cui era stato disposto sequestro per equivalente,
aveva proceduto a sequestro ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159 del 2011; ulteriore
travisamento aveva riguardato la relazione dei periti in sede di prevenzione,
posto che gli stessi avevano tenuto in considerazione le somme di denaro e i
beni immobili posseduti dalle proposte ed erano pervenuti all’individuazione di
quelli non ancora sequestrati sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi delle
stesse, e che inoltre l’A.G. non aveva ritenuto di dover disporre il sequestro di
quanto poi individuato, pur avendone la possibilità, elementi che smentivano il
pericolo di occultamento di ulteriori beni non individuati; le proposte non
avevano mai occultato alcunché ma indicato nelle dichiarazioni dei redditi quanto
posseduto in Italia e all’estero, non essendo ad esse addebitabile il mancato
sequestro di ulteriori beni rinvenuti; la motivazione era carente in merito alla
valutazione della personalità dei soggetti sottoposti alle indagini; illogica era la
valutazione dell’attualità del pericolo, posto che le intestazioni fittizie risalivano al

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comunque alla connessione con delitti di criminalità organizzata.

2013 e che il tempo trascorso era inconciliabile con l’attualità del pericolo di
reiterazione, neppure potendosi attribuire rilievo alla pretesa volontà
dell’indagata di sottrarre beni derivati dalla vendita del Gruppo Gas, smentita da
comportamenti concreti successivi al 2013.
Con riguardo all’ulteriore parte della motivazione espressa in tema di
esigenze cautelari dall’ordinanza impugnata la ricorrente rileva che il Tribunale
non aveva compiuto autonoma valutazione della concretezza e dell’attualità e
ancora una volta aveva omesso di valutare l’indice rivelatore costituito dalla

Sebbene le intestazioni fittizie risalissero al 2013, il Tribunale non aveva
tenuto conto del lasso di tempo intercorso e della mancanza di ulteriori atti
distrattivi, sebbene nel maggio 2016 i periti avessero depositato relazione in cui
erano indicati ulteriori cespiti e beni.
Illogicamente il Tribunale aveva valutato una delle conversazioni captate,
riguardante il possesso delle «altre cose», ciò che avrebbe dovuto valutarsi alla
luce della parte restante della conversazione e dell’ulteriore conversazione del 28
maggio 2016, riferita ai beni poi sequestrati e a quelli individuati dai periti ma
non sequestrati.
Inoltre le stesse conversazioni valevano a dar conto che il trasferimento di
parte del denaro era stato un episodio isolato.
Era apodittica l’affermazione che l’apertura di cassetta di sicurezza intestata
al Quintas Casellas costituisse dato significativo dell’attuale e concreto rischio di
reiterazione delittuosa, anche in relazione a condotte integranti i delitti di
riciclaggio o autoriciclaggio, in quanto per i gioielli si sarebbe potuto parlare di
custodia realizzata con quella modalità nell’ambito della gestione dei beni
familiari e per la somma, peraltro modesta, si sarebbe potuto ravvisare un post

factum non punibile rispetto alla provenienza di essa dai conti spagnoli.
Peraltro i Giudici avevano omesso di dar conto dell’effettività del pericolo
sulla base di dati indicativi recenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, derivandone

conseguenze decisive ai fini della procedibilità del reato.

2. La sentenza di annullamento della precedente ordinanza aveva segnalato
la necessità che in sede di rinvio fosse indicato se le operazioni di smobilitazione
dei cespiti della ricorrente, antecedenti alla loro immissione nei conti correnti
spagnoli, fossero avvenute in Italia, potendosi solo in questo caso o in presenza

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personalità.

di altri comportamenti radicati in territorio italiano ritenere qui avvenuta una
parte della condotta contestata agli effetti dell’art. 6, comma secondo, cod. pen.
Il Tribunale con l’ordinanza in questa sede impugnata non ha fondato il
proprio giudizio sul rilievo che le operazioni di smobilitazione fossero avvenute in
Italia, non avendo sul punto contrapposto elementi specifici alla deduzione
difensiva secondo cui si era trattato di operazioni interamente eseguite all’estero,
ma ha ritenuto di poter dar conto di altri comportamenti, tenuti in Italia,
riconducibili all’ideazione del piano delittuoso (sulla scorta di principio affermato

A tal fine ha valorizzato, quale unico elemento disponibile, le conversazioni
intercettate sulla base del decreto emesso in via d’urgenza dal P.M. della D.D.A.
di Palermo in data 1/8/2016, eseguito a partire dallo stesso giorno e convalidato
dal G.I.P in data 3/8/2016, decreto fondato sulla sussistenza di gravi indizi del
reato di cui all’art. 12-quinquies legge 356 del 1992, a fronte della natura di
delitto di durata del fatto per cui si procede o comunque della sua ritenuta
connessione con delitti di criminalità organizzata.
Il decreto è stato in particolare ricondotto alla disciplina di cui all’art. 13 d.l.
152 del 1991, dettato per i delitti di criminalità organizzata, cosicché la durata
delle operazioni di captazione è stata fissata in giorni 40.
Il decreto di convalida del G.I.P. risulta riflettere pedissequamente tale
impostazione, senza indicazioni aggiuntive.

3. Senonché il ricorrente ha prospettato come tutte le conversazioni rilevanti
ai fini della decisione fossero intercorse dopo il quindicesimo giorno
dall’attivazione delle operazioni di captazione e, in ragione di ciò, ha eccepito
l’inutilizzabilità di dette conversazioni, in quanto nel caso di specie non si
sarebbe potuto parlare di di delitto di criminalità organizzata, cosicché la durata
delle operazioni non avrebbe potuto superare il termine ordinario di 15 giorni.
Va al riguardo osservato che «in tema di intercettazioni di comunicazioni,
qualora in sede di legittimità venga eccepita l’inutilizzabilità dei relativi risultati, è
onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare
specificamente l’atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli
elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l’omissione di tali
indicazioni incide sula valutazione della concretezza dell’interesse ad impugnare»
(Cass. Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, rv. 243416; Cass. Sez. 6, n.
13213 del 15/3/2016, Giorgini, rv. 266774).
D’altro canto, coerentemente con tale arresto, si è sottolineato che in caso
di dedotta inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative, correlate al tipo di
giustificazione contenuta nei decreti di autorizzazione o di proroga, costituisce

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da Cass. Sez. 2, n. 46665 del 20/9/2011, Illiano, rv. 252053).

onere della parte allegare i decreti medesimi, ove non trasmessi al Tribunale del
riesame e non diversamente pervenuti alla Corte di cassazione (Cass. Sez. 1, n.
31046 del 21/9/2016, dep. nel 2017, Pio, rv. 270903).
A tale stregua si rileva che il motivo di ricorso risulta specificamente
formulato, in quanto deduce con precisione gli elementi sui quali l’eccezione si
fonda, dà conto della rilevanza attribuita alle conversazioni intercorse dopo il 15
agosto e allega i provvedimenti autorizzativi che consentono di valutare

4. Ciò posto, deve ritenersi che l’eccezione sia fondata.
La nozione di «delitti di criminalità organizzata», presa in considerazione
dall’art. 13 d.l. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge 203 del
1991, aveva da tempo formato oggetto di esame ad altro fine da parte delle
Sezioni unite della Corte di cassazione, che avevano sul punto rilevato che tale
nozione «identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i
delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo
di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività
criminose più diverse, con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato,
nel quale manca il requisito dell’organizzazione» (Cass. Sez. U. n. 17706 del
22/3/2005, Petrarca, rv. 230895).
Più di recente il tema è stato rivisitato funditus, in occasione dell’analisi del
tema dell’ammissibilità di intercettazioni eseguite a mezzo di captatore
informatico: in tale circostanza (Cass Sez. U. n. 26889 del 28/4/2016, Scurato,
rv. 266906) si è affermato che ai fini dell’applicazione dell’art. 13 d.l. 152 del
1991 «per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono
intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.
nonché quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere, con
esclusione del mero concorso di persone nel reato».

E’ agevole osservare come, nel caso di specie, l’ipotesi di reato, sulla cui
base sono state disposte le conversazioni intercettate e per la quale peraltro è
stata chiesta la misura cautelare nei confronti della ricorrente, non rientra tra le
fattispecie di tipo associativo, incentrate sulla sussistenza di un assetto
organizzativo, o comunque tra quelle che possano dirsi riconducibili ai delitti
elencati nell’art. 51, commi

3-bis e

3-quater,

cod. proc. pen., al di là

dell’apodittico, ma comunque inconferente riferimento, contenuto nel decreto
d’urgenza emesso dal P.M., alla connessione con delitti di criminalità organizzata,
che a ben guardare non trova riscontro nella contestazione, come formalizzata
anche in occasione dell’esercizio dell’azione penale, non risultando che il

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compiutamente il tema dedotto.

ricorrente debba rispondere di reato di criminalità organizzata e non assumendo
rilievo la possibilità di assoggettamento dei beni a confisca di prevenzione.
Su tali basi, non essendo applicabile l’art. 13 d.l. 152 del 1991, deve
ritenersi che non fosse possibile disporre operazioni di captazione per la durata
di giorni 40, potendosi semmai ritenere utilizzabili le risultanze delle operazioni
svoltesi nell’arco ordinario di 15 giorni: da ciò discende l’inutilizzabilità delle
conversazioni in concreto valorizzate dal Tribunale per giungere all’affermazione
che parte della condotta, correlata alla fase dell’ideazione -come desunta

2016, che avevano coinvolto D’Anna Maria-, fosse avvenuta in Italia.

5. Deve a questo punto rilevarsi come, in assenza di elementi idonei a
lumeggiare comportamenti specifici avvenuti in Italia, interferenti con la
condotta di attribuzione di beni a Quintas Casellas Julio -concretatasi in
trasferimenti coinvolgenti istituti siti all’estero e che comunque il ricorrente ha
prospettato come effettuati «estero su estero», senza che il Tribunale, sollecitato
dalla sentenza di annullamento con rinvio, abbia contrapposto alcunché-, non
possa ravvisarsi il presupposto del compimento di almeno parte dell’azione in
Italia agli effetti dell’art. 6, comma secondo, cod. pen.
Ne discende la mancanza di elementi in forza dei quali possano dirsi
sussistenti tutte le condizioni di procedibilità di cui all’art. 9, comma primo e
secondo, cod. pen. (anche agli effetti del secondo comma deve ricorrere la
condizione della presenza del colpevole nel territorio dello Stato: Cass. Sez. 2, n.
9093 del 8/3/1989, Trivellato, rv. 184696), non essendo comunque sufficiente la
richiesta del Ministro della Giustizia e risultando la residenza all’estero del
ricorrente.
Tale conclusione, rilevante agli effetti dell’art. 273, comma 2, cod. proc.
pen., conduce all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, potendosi
ritenere assorbiti gli ulteriori motivi.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 15/2/2018

Il Consigliere estensore
Msimo Ric arelli

Il Presidente
Angelo 9anzzi

esclusivamente sulla base dei colloqui telefonici, intercorsi dopo il 15 agosto

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