Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19526 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19526 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cubeddu Angelica, nata il 02/11/1942 a Oristano
nei confronti di
Mancini Cristina Maria, nata il 10/02/1950 a Roma
Castrignanò Riccardo, nato il 16/05/1970 a Cagliari

avverso la sentenza del 20/04/2017 del G.U.P. del Tribunale di Cagliari

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, M.
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Marcialis Massimiliano per la parte civile, che ha insistito
nel ricorso, chiedendone l’accoglimento;
udito il difensore, Avv. Fabiana Gervasi, anche in sost. dell’Avv. Giuseppe
Macciotta, per gli imputati, che si è riportata alla memoria depositata,
concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/4/2017 il G.U.P. del Tribunale di Cagliari ha
dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Mancini Maria Cristina perché il
fatto non sussiste, e nei confronti di Castrignanò Riccardo, perché il fatto non
costituisce reato, in ordine al delitto di cui all’art. 328, comma secondo, cod.
pen. riguardante la mancata risposta a diffida inviata ai predetti, nelle rispettive
qualità di direttore generale del Comune di Cagliari e di dirigente del settore

2. La Cubeddu ha presentato ricorso tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Rievocato il procedimento amministrativo, originato da domanda di condono
edilizio, segnala in primo luogo erronea applicazione dell’art. 328, comma
secondo, cod. pen. con riferimento all’affermazione che il procedimento non era
maturo per l’emanazione del provvedimento finale, quando l’amministrazione
disponeva degli elementi idonei alla conclusione del procedimento.
Deduce inoltre violazione dell’art. 328, comma secondo, cod. pen. in
relazione alla posizione dell’imputata Mancini: segnala in particolare i poteri della
predetta quale direttore generale, e rileva che comunque la norma violata
incrimina la mancata indicazione delle ragioni del ritardo, cosicché il primo
Giudice non aveva considerato che quanto richiesto nell’atto di diffida rientrava
comunque tra le competenze funzionali dell’imputata.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al fatto che la sentenza
recava motivazione logicamente incompatibile con quanto emerso in sede di
udienza preliminare.
Quanto alla Mancini. il Giudice non aveva considerato le dichiarazioni della
segretaria Caredda, circa il fatto di aver riposto l’atto nell’apposita casella di
deposito, riferita ciascuna ad un servizio, e di aver la certezza che l’atto fosse
stato ricevuto nella stessa giornata.
A fronte delle dichiarazioni rese dall’imputata, la certezza palesata dalla
Caredda non avrebbe potuto dirsi smentita dalla Mancini, cosicché le generiche
dichiarazioni di lei non avrebbero potuto giustificare il proscioglimento per
insussistenza del fatto.
Quanto al Castrignanò, era da considerarsi che la segretaria Serra aveva
riferito di aver consegnato l’atto nelle mani dell’imputato, ciò che collideva con

2

edilizia privata, da Cubeddu Angelica, persona offesa, costituitasi parte civile.

quanto dichiarato dal predetto, che aveva escluso la consegna a sue mani,
indicando la prassi seguita per la consegna.
Quand’anche la segretaria avesse inserito l’atto in un fascicoletto, l’imputato
aveva contezza della presenza degli atti urgenti nell’apposito folder, posto sulla
scrivania e dunque nella sua disponibilità.
Del resto al momento del sopralluogo della P.G. lo stesso imputato aveva
ritrovato l’atto senza particolari sforzi, seppure spostato ma comunque visibile e
rintracciabile.

dell’elemento psicologico.

3. Con successiva memoria il difensore della parte civile ha ribadito gli
argomenti sui quali si fondava il ricorso, incentrato sul tema della validità della
diffida ad adempiere, sulla configurabilità del reato in relazione alle competenze
dei due imputati, sul vizio di motivazione riguardante la posizione di ciascun
imputato, a fronte di quanto dichiarato dalle impiegate Caredda e Serra.

4.

Con propria memoria i difensori degli imputati hanno dedotto

l’inammissibilità o almeno l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile con riguardo alla posizione di entrambi gli
imputati.

2. Deve premettersi che la ragione giustificativa della sentenza non risiede
nel rilievo, solamente aggiuntivo, che il procedimento non era neppure maturo
per l’emanazione del provvedimento finale, avendo il Giudice correttamente
rilevato come, a fronte di una diffida ad adempiere, come quella che era stata
presentata dalla odierna parte civile, avrebbe potuto rilevare la mancata
spiegazione delle ragioni del ritardo.
Va peraltro rimarcato come nell’interesse degli imputati sia stato ribadito
che, contrariamente agli assunti della parte civile, era stata presentata nel 2010
anche una richiesta di parere agli effetti dell’art. 32 legge 47 del 1985, come
invero sottolineato nella sentenza impugnata.

3. Ciò posto, deve osservarsi come / con riguardo al direttore generale
Mancini/ la sentenza impugnata abbia da un lato posto in evidenza il difetto di
competenza a provvedere, non essendo il direttore generale legittimato ad

3

Era dunque illogica la sentenza impugnata, che aveva fatto leva sull’assenza

avocare la pratica, ma semmai solo a proporre, in presenza di un
inadempimento, la nomina di un sostituto per il compimento degli atti omessi, e
dall’altro l’impossibilità di attestare, pur a fronte di quanto dichiarato dalla
segretaria addetta alla protocollazione, che l’imputata, avuto riguardo alle
concrete modalità di smistamento della posta, unitamente alla rimodulazione
dell’organigramma, avesse effettivamente visto la diffida, trasmessa mediante
filtro preventivo all’ufficio ritenuto competente.
3.1. Il ricorso risulta su tali punti manifestamente infondato e per altro verso

merito, ma esultante dallo scrutinio di legittimità.
3.2. In ordine alla competenza si invoca in effetti il citato potere sostitutivo,
ma va rinnarcato come, al fine di dimostrare la penale responsabilità in ordine al
delitto di omissione di atto di ufficio, di cui all’art. 328, comma secondo, cod.
pen., occorra individuare il soggetto cui è assegnata la responsabilità
dell’istruttoria e del provvedimento finale, non potendosi desumere una diretta
competenza dal potere di sorveglianza, se del caso gravante sul sindaco o, come
nel caso di specie, sul direttore generale (si rinvia per siffatto genere di
considerazioni a Cass. Sez. 6, n. 5691 del 6/4/2000, Scorsone, rv. 217340).
3.3. D’altro canto la contestazione delle valutazioni di merito esposta nel
ricorso, con riferimento all’effettiva conoscenza della diffida da parte
dell’imputata Mancini, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della
segretaria: va tuttavia osservato che il motivo di ricorso non contiene la
compiuta descrizione di tali dichiarazioni, al fine di attestarne l’inequivoca
concludenza, e neppure si confronta con il complesso delle argomentazioni e
degli elementi posti dal Giudice a fondamento del proprio giudizio, risolvendosi
dunque in un’assertiva manifestazione di dissenso, incentrata su un’alternativa
ricostruzione della vicenda, tuttavia inerente al merito e non al giudizio di
legittimità, nel mero presupposto che la versione della Mancini non fosse
convincente.

4. Relativamente alla posizione del Castrignanò, l’articolata motivazione
risulta imperniata su plurimi profili, in particolare sulle modalità di consegna
della posta, da sistemare con il rispetto di particolari adempimenti su un
determinato spazio a disposizione dell’imputato, sui fatto che nel caso di specie,
secondo riferito dall’imputato, per disattenzione la diffida della Cubeddu era stata
spostata dalla destinazione prefissata, tanto da essere stata ritrovata in
occasione dell’accesso della P.G. tra le carte meno urgenti, nonché sulle difficoltà
organizzative nelle quali si dibatteva la struttura, nonostante le segnalazioni

4

generico, oltre che inammissibilmente volto a sollecitare una rilettura inerente al

fatte anche dal Castrignanò, il tutto in aggiunta alla particolarità della pratica e al
suo stratificarsi nel tempo.
A fronte di ciò la ricorrente genericamente invoca le dichiarazioni della
segretaria Serra, prospettandone la concludenza, ma senza comprovare un
travisamento della prova e senza segnalare specifici profili di manifesta illogicità
della ricostruzione operata dal Giudice, sulla base del complesso delle risultanze
probatorie, comprendenti anche le dichiarazioni dell’imputato, utilizzando
piuttosto argomentazioni inerenti ancora una volta al merito e destinate a

Va aggiunto che nel ricorso si prospetta, senza offrirne la dimostrazione, che
l’imputato avrebbe dichiarato che al momento dell’accesso della P.G. egli
avrebbe rinvenuto la diffida nel folder che aveva indicato come contenitore degli
atti urgenti, mentre nella sentenza si assume sul punto che a detta dell’imputato
il documento era stato rinvenuto tra le carte meno urgenti.
Ancora una volta dunque si sommano la genericità dei rilievi e il loro riferirsi
alle valutazioni inerenti al merito, come tali esulanti dallo scrutinio consentito in
questa sede.

5. Va infine osservato che con riguardo a nessuna delle due posizioni sono
state formulate specifiche censure inerenti ai limiti delle valutazioni demandate
al G.U.P. in sede di definizione dell’udienza preliminare, risultando solo un
generico e non argomentato accenno a pag. 7 del ricorso in relazione alla
posizione dell’imputata Mancini.

6. In conclusione deve ribadirsi l’inammissibilità del ricorso, conseguendone
la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della
somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 1/2/2018

Il Consigliere estensore
Masimo

Il • esidente
rcano

propiziare una diversa ma non necessitata valutazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA