Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19525 del 27/11/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19525 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EDINTORNI NETWORK SAS DI EDINTORNI MEDIA SRL GIÀ
EDINTORNI NETWORK SRL parte offesa nel procedimento
c/
A.A.
avverso il decreto n. 9385/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
27/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. -é s a„,,t3

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data 27.4.2014 il Giudice per le indagini preliminari di
Torino, disponeva l’archiviazione del procedimento- instaurato a seguito
della denuncia della Edintorni Network s.a.s. di Edintorni Media S.r.l., già
Edintorni Network S.r.l.- nei confronti di A.A., n
Ruggiero Michele, per il reato di cui all’art. 595 c.p..
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la società [dintorni Network
s.a.s. di Edintorni Media S.r.l., lamentando l’inosservanza dell’art. 408/2°

c.p.p., atteso che, nella la querela presentata da Urbani Alessandro, quale
amministratore unico legale rappresentante di Network, nei confronti del
A.A. per il delitto di diffamazione, evidenziava all’Ufficio Requirente di
voler

essere informato circa l’eventuale archiviazione dell’instaurando

procedimento penale a carico del querelato; in data 28/3/2014 il P.M.
depositava la richiesta di archiviazione, rivolta all’ufficio con inosservanza
dell’art. 408/2 c.p.p., avendo omesso di redigere l’avviso di deposito della
richiesta di archiviazione, cui seguiva il provvedimento del GIP, così
determinando la nullità insanabile di tale decreto per violazione del
contraddittorio camerale previsto dall’art.127/1 e 5 c.p.p.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dr. Eugenio Selvaggi, ha depositato conclusioni scritte per
l’inammissibilità del ricorso, atteso che, fermo restando la correttezza di
quanto sostenuto in ricorso circa in punto di diritto al contraddittorio,
tuttavia il Gip ha disposto l’archiviazione del procedimento perché trattasi
duplicato mentre quello originario è stato definito con sentenza.
4.

In data 5.11.2015 è stata depositata memoria nell’interesse della

Edintorni Network con la quale il ricorrente ha precisato che il presente
procedimento non è un duplicato del procedimento n. 27575/2012 a carico
di Nappo Raffaele, neppure definito con sentenza; infatti, i due procedimenti
sono del tutto diversi riguardando fatti criminosi differenti commessi dai
due autori secondo modalità oggettive differenti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ed invero, a fronte della richiesta pacificamente avanzata nella querela
sporta dalla p.o. società Edintorni Network s.a.s. nei confronti di A.A. di essere informata dell’eventuale richiesta di
archiviazione, l’avviso della richiesta di archiviazione non risulta essere

c.p.p. e la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 127/1 e 5

stato notificato a cura del P.M. alla predetta, come si ricava dal fatto che il
decreto di archiviazione non fa alcun cenno all’avviso di cui all’art. 408/2
c.p.p..
Orbene, secondo i principi più volte espressi

da questa Corte,

l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne
abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la
conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto
di archiviazione emesso “de plano”, il quale è impugnabile con ricorso per

in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento

(Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, Rv. 261172; Sez. H, 08/02/2013, n.
20186).
La circostanza messa in risalto dal P.G.- secondo la quale il presente
procedimento costituirebbe duplicazione di altro procedimento, risultando
quello originario definito con sentenza – a prescindere dal rilievo che non
appare idonea ad escludere, in relazione al presente procedimento, la
necessità di avvisare la persona offesa della richiesta di archiviazione , in
ogni caso, essa è stata anche contestata dalla p.o..
Da quanto detto, dunque, il decreto di archiviazione impugnato, va
annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, dal momento che la nullità è
conseguente all’inosservanza di un onere di interpretazione del
contraddittorio che fa capo al Pubblico Ministero e per la quale non è
previsto rimedio da parte del giudice (Sez. 2, n. 1587 dell’8 agosto 1996,
rv. 205580).

p.q.m.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore
corso.
Così deciso il 27.11.2015

cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento

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