Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19525 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19525 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Provaroni Gino, nato a Rieti il 15/03/1968

nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso la ordinanza del 14/07/2017 del Tribunale di Rieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Luca Conti, in qualità di sostituto dell’avv. Pietro
Cappanini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 23/01/2018

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Rieti ha rigettato la richiesta di
riesame ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca ai sensi dell’art.

640-quater cod. pen., emesso dal Giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Rieti in data 25 maggio 2017 nei confronti di
Gino Provaroni sino alla concorrenza del valore di euro 451.123,45, quale
profitto dei delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche al medesimo contestati ai capi A4) ed A5) della imputazione cautelare.

responsabile dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale dell’A.S.L. di Rieti, in concorso con
Andrea e Claudio Monti, soci e procuratori dell’ACMM S.r.l., e Gino Provaroni,
socio della Provaroni costruzioni, al fine di far conseguire all’ATI ACMM/Provaroni
l’appalto per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria del centro prelievi del
laboratorio di analisi dell’Ospedale San Camillo De’ Lellis di Rieti, con artifici e
raggiri consistiti nell’attestare falsamente l’esecuzione di tali lavori, in luogo della
effettiva realizzazione ex novo di altro reparto, attestando falsamente, altresì, la
somma urgenza, al fine di eludere il ricorso alle procedure dell’evidenza pubblica
e di assicurarsi i fondi regionali stanziati per opere di manutenzione
straordinaria, aveva indotto in errore la Regione Lazio in ordine alla reale
tipologia degli interventi ed alla ricorrenza del requisito dell’urgenza, procurando
agli imprenditori l’ingiusto profitto di euro 234.219,05 (sul totale stanziato di
euro 218.148,15, IVA ed oneri compresi), in Rieti in data 31 marzo ed 11 giugno
2014 (capo A4).
Analoga condotta veniva contestata al capo A5) ai medesimi indagati, in
relazione ai lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento dei Laboratori
di chimica ed ematologia dell’Ospedale San Camillo De’ Lellis di Rieti, che aveva
consentito di lucrare l’ingiusto profitto di euro 216.904,40, in Rieti il 13 luglio ed
il 6 agosto 2015.

3. L’avv. Pietro Cappannini nell’interesse di Gino Provaroni ricorre avverso
tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo quattro motivi e,
segnatamente:

la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, e 292,

comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in riferimento all’art. 606, comma 1, lett. c) ed
e), cod. proc. pen. e la illogicità, la contraddittorietà e la mancanza della
motivazione sul punto;

la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, e 649 cod.

proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., e la
illogicità, la contraddittorietà e la mancanza della motivazione sul punto;

2

2. Secondo l’ipotesi accusatoria, il Fiorenza, in qualità di dirigente e

-

la violazione e la falsa applicazione dell’art. 267, comma 1, cod. proc.

pen., nonché dell’art. 268, commi 3, 4 e 5, in relazione all’art. 606, comma 1,
lett. c) e d), cod. proc. pen. e la illogicità, la mancanza e la contraddittorietà
della motivazione sul punto;

la violazione e falsa applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. in

relazione agli artt. 416, 322 ter e 640-bis cod. pen. in relazione all’art. 606,
comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen. e la illogicità, la mancanza e la

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per
motivi diversi da quelli consentiti dall’art. 325 cod. proc. pen. e, comunque,
manifestamente infondati.

2. Devono, in via preliminare, essere dichiarate inammissibile le censure
svolte dal ricorrente in ordine alla asserita contraddittorietà ed illogicità della
motivazione della ordinanza impugnata.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo è, infatti, ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi
della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932
del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli,
Rv. 269656).

3.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa

applicazione degli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
in riferimento all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e la illogicità e
contraddittorietà della motivazione, in quanto il Giudice per le indagini
preliminari si era “appiattito” sulla richiesta del pubblico ministero e non era
stato rispettato il canone della autonoma valutazione nella delibazione del fumus

commissi delicti.

4. Tale censura si rivela, tuttavia, manifestamente infondata.

3

contraddittorietà della motivazione sul punto.

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le
disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla
legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono
applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso
codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento
applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che
il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione
manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne

(Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789; Sez. 3, n. 2257 del
18/10/2016, Burani, Rv. Rv. 268800).
Nella specie, peraltro, il Tribunale di Rieti ha rilevato come il Giudice per le
indagini preliminari abbia svolto un effettivo vaglio degli elementi di fatto posti a
fondamento di ciascuna contestazione e di ciascun indagato, pur avendo fatto
rinvio per relationem, per esigenze di sintesi alle risultanze delle indagini esposte
dal Pubblico Ministero nella propria richiesta di misura cautelare.
La motivazione del provvedimento impugnato sul punto è, pertanto,
certamente esistente ed è, peraltro, tutt’altro che illegittima o incongrua.
La previsione di “autonoma valutazione” dei presupposti delle misure
cautelari reali, ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone, tuttavia, al
giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte ad altri
atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non
implica, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi o delle
circostanze rilevanti ai fini della adozione della misura.
L’aggettivo “autonoma” è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e
non all’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a
quest’ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio – per relationem o per
incorporazione – alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall’atto, dovrà
emergere l’apprezzamento critico del giudice sulle ragioni che giustificano
l’applicazione della misura cautelare.
La norma, del resto, non mira ad introdurre un vuoto formalismo, che
imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, bensì
sancisce, a pena di nullità, l’obbligo per il giudice di manifestare all’esterno in
modo percepibile il proprio convincimento; tale obbligo è, peraltro, correlato ai
principi di terzietà ed imparzialità che sovrintendono alla funzione giudicante e
che nella specie costituiscono la espressione della riserva di giurisdizione in tema
di adozione delle misure cautelari.
L’assolvimento di tale obbligo è, dunque, compatibile con il ricorso alla
tecnica redazionale della motivazione per relationem, sempre che dal contenuto

4

costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa

complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa
cognizione dei contenuti dimostrativi dell’atto richiamato o incorporato ed i
medesimi siano stati autonomamente rapportati ai parametri normativi di
riferimento (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, n. 5787, Calandrino, Rv. 265983).
Nessuna nullità è, pertanto, ravvisabile, come ha correttamente rilevato il
Tribunale di Rieti, quando la autonoma valutazione sia presente, ancorché in
termini succinti, e la stessa si fondi, nella parte espositiva degli elementi
indiziari, su un più ampio richiamo o anche sulla incorporazione delle risultanze

formulata dal pubblico ministero.

5. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e della falsa
applicazione dell’art. 125, comma 3, e 649 cod. proc. pen., in relazione all’art.
606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.
Il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del
Tribunale di Rieti, che era stato annullato dalla Sesta Sezione Penale della Corte
di Cassazione, con sentenza n. 54762 emessa in data 29 novembre 2016, aveva,
infatti, per oggetto lo stesso quadro fattuale e, pertanto, doveva ritenersi nella
specie violato il principio del bis in idem.
Se, del resto, il medesimo compendio probatorio era risultato inidoneo a
fondare l’adozione di un sequestro probatorio, non poteva certamente legittimare
l’applicazione di un sequestro preventivo.

6.

Anche tale doglianza deve essere disattesa in quanto si rivela

manifestamente infondata.
La preclusione invocata dalla parte ricorrente non rinviene alcun
fondamento legale, stante la radicale diversità dei presupposti tipizzati dal
legislatore per il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo e la diversa
competenza ad adottare tali provvedimenti reali.
È, del resto, ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a
sequestro preventivo, qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti
normativi di entrambi gli istituti, in quanto il vincolo di indisponibilità derivante
dall’adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato
con l’emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell’uno
rimanga intero l’effetto dell’altro (ex plurimis: Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016,
Riccardi, Rv. 268057; Sez. 2, n. 5967 del 08/01/2014, Piccirillo, Rv. 258271).
In tema di c.d. giudicato cautelare, del resto, la preclusione derivante da
una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni
esplicitamente o implicitamente trattate

5

(ex plurimis:

Sez. 2, n. 49188 del

investigative mutuate dalla richiesta di applicazione della misura cautelare

09/09/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, Femia, Rv.
261724) e non anche quelle deducibili e non dedotte e, pertanto, non può che
avere ad oggetto la medesima regiudicanda cautelare e non già misure cautelari
diverse (Sez. 6 n. 54045 del 27/09/2017, Cao, Rv. 271734).
Il principio del ne bis in idem cautelare non è, pertanto, ostativo alla
adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca su beni in relazione ai
quali il vincolo reale sia stato già disposto a fini probatori e caducato.
Nella specie, peraltro, l’annullamento del decreto di sequestro probatorio

motivazione, e, quindi, tale statuizioni avrebbe consentito anche la rinnovata
adozione della medesima cautelare reale annullata (ex plurimis: Sez. 2, n. 2276
del 06/10/2015, Gaeta, Rv. 265772).

7. Con il terzo motivo il Provaroni lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell’art. 268, commi 3, 4 e 5, in
relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen. e la illogicità, la
mancanza e la contraddittorietà della motivazione, in quanto i decreti
autorizzativi delle intercettazioni non erano stati motivati adeguatamente in
punto di sussistenza dei gravi indizi di reato e di indispensabilità per la
prosecuzione delle indagini, carente era la motivazione autorizzativa del c.d.
ritardato deposito e le operazioni di intercettazione erano state eseguite
mediante impianti presenti presso i locali della Guardia di Finanza di Rieti e non
già presso il locali della Procura.

8. Anche tale censura si rivela inammissibile, in quanto si limita a
riproporre le deduzioni svolte innanzi al Tribunale del riesame e disattese,
peraltro congruamente in tale sede.
Il sindacato di legittimità sui sequestri preventivi è, del resto, limitato alla
violazione di legge e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della
decisione, a meno che questo sia del tutto assente (ex plurimis: Sez. 6, n. 35044
del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277) e, pertanto, non può essere dedotta come
vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti
difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che,
comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato.

9. Da ultimo, il ricorrente, con il quarto motivo, censura la violazione e
falsa applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416, 322
ter e 640-bis cod. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod.

6

era stato disposto per motivi meramente formali, relativi alla carenza di

proc. pen. e la illogicità, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione,
essendo lacunosa ed illogica la motivazione quanto al fumus commissi delicti.

10. Il Tribunale di Rieti, infatti, richiamandosi alla valutazioni espresse dal
Giudice per le indagini preliminari nel titolo genetico, ha rilevato “la eccezionale
abbondanza di delibere (ben trentasette commesse, finalizzate al conferimento di
lavori nei confronti della ACMM, che in diciannove casi si costituiva in ATI con la
Provaroni Costruzioni) avvalendosi di una asserita urgenza contraddetta in molti

La Provaroni Costruzioni, inoltre, nella valutazione del Tribunale di Rieti,
era abitualmente associata alla ACMM e, pertanto, le sistematiche condotte di
corruzione di pubblici funzionati “a libro paga”, poste in essere dai rappresentanti
di questa impresa, erano, in realtà, state adottate nell’interesse comune delle
imprese associate, come, peraltro, era confermato anche da alcune
conversazioni telefoniche.
Ritiene, pertanto, il Collegio che il Tribunale di Rieti, nei limiti delibatori
propri della sede cautelare, abbia fatto corretto governo dei principi che regolano
l’applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca e della fattispecie
incriminatrice di cui all’art. 640-bis cod. pen., atteso che le valutazioni espresse
nella ordinanza impugnata non integrano una motivazione carente o anche solo
meramente apparente e, pertanto, si sottraggono al sindacato di questa Corte.
Inammissibili si rivelano, inoltre, le censure svolte dal ricorrente
relativamente alla contestazione di associazione a delinquere di cui al capo A), in
quanto la stessa non è stata posta a fondamento del sequestro preventivo di cui
si controverte in tale sede.

11. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle
ammende.

7

casi dalla natura stessa dei lavori”.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fabrizio D’Arcangelo

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