Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19524 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19524 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Mancini Antonio, nato a Borbona il 28/08/1951

nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso la ordinanza del 27/06/2017 del Tribunale di Rieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Rieti ha rigettato la richiesta di
riesame ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla

Data Udienza: 23/01/2018

confisca ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., emesso dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Rieti in data 25 maggio 2017 nei confronti di Antonio
Mancini sino alla concorrenza del valore di euro 25.650,00, quale profitto del
delitto di cui agli art. 81, secondo comma, 319 e 321 cod. pen. al medesimo
contestato al capo A13) della imputazione cautelare.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il Mancini, in qualità di responsabile
dell’Ufficio Progettazioni dell’U.T.P. dell’ASL di Rieti, nonché di direttore dei lavori
in alcuni appalti affidati da tale ente all’ATI ACMM S.r.l./Provaroni costruzioni,

ricompresi nell’elenco di cui al capo Al), aveva ricevuto per sé e per i propri
familiari danaro o altre utilità, in Rieti dal 2009 al 2014.

2. L’avv. Fabrizio Di Paolo, nell’interesse di Antonio Mancini, ricorre avverso
tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo con unico motivo la
violazione di legge sub specie di mancanza della motivazione, segnatamente, in
relazione alla insussistenza del

fumus commissi delicti ed alla intervenuta

prescrizione delle condotte illecite contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per
motivi diversi da quello consentito dall’art. 325 cod. proc. pen. e, comunque,
manifestamente infondati.

2. Il ricorrente, con unico motivo, censura la violazione di legge sub specie
di mancanza della motivazione sotto plurimi profili.
Carente era, infatti, la contestazione, in quanto né nella imputazione, né
nella motivazione del provvedimento impugnato era precisato quali fossero gli
atti illegittimi asseritannente posti in essere dall’indagato.
Su tale specifico punto il Tribunale di Rieti aveva omesso ogni risposta,
limitandosi a rilevare che il Mancini, in ragione dello specifico ruolo rivestito,
aveva un potere di impulso ed interferenza con il corretto esercizio della funzione
pubblica.
Tale affermazione non era, tuttavia, attinente con la doglianza formulata,
in quanto il Tribunale aveva confuso la possibilità astratta di commissione del
reato con gli indizi di commissione del reato medesimo.

2

per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, in relazione ai lavori

Dagli elementi probatori acquisiti non era, peraltro, stata ravvisata alcuna
irregolarità posta in essere dal Mancini nell’ambito delle direzioni dei lavori al
medesimo affidate.
Parimenti il Tribunale di Rieti non aveva motivato in ordine alla ulteriore
censura proposta relativamente alla carenza della prova della corresponsione di
danaro al Mancini ed alla correlazione tra tali dazioni e gli ipotizzati atti illeciti.
Secondo il Giudice per le indagini preliminari, infatti, il Mancini aveva
ricevuto, quale ricompensa degli atti illeciti commessi, le somme risultanti dal file

ritenere che tali somme fossero state effettivamente versate al ricorrente;
nessun accertamento bancario era, inoltre, stato svolto sui conti correnti
sequestrati al Mancini.
Deduceva, da ultimo, il ricorrente, che essendo stato il predetto file creato
nel mese di marzo del 2008, le asserite dazioni dovevano essere anteriori a tale
epoca e, pertanto, i contestati delitti di corruzione erano ormai prescritti.
La motivazione del Tribunale di Rieti, pertanto, nel ritenere che la
prescrizione dovesse decorrere dall’ultima rata della prestazione economica
ricevuta, si rivelava contraddittoria con quanto statuito dal Giudice per le
indagini preliminari, che, invece, aveva ritenuto non configurabile il delitto di
corruzione contestato al Fiorenza al capo D) in ragione della distanza temporale
tra il pagamento e l’atto illecito, tra vantaggio economico e la controprestazione
del pubblico agente.
La affermazione del Tribunale di Rieti, pertanto, rendeva non ipotizzabile la
connessione tra gli atti asseritamente compiuti dal Mancini in violazione dei
doveri di ufficio e le corresponsioni di utilità indebite e, comunque, comportava la
declaratoria della prescrizione dei reati contestati al capo A13), per i quali
l’ultima utilità, il telefono cellulare, era stata, comunque, conferita in data 14
ottobre 2009.

3. Il motivo è inammissibile in quanto volto a sollecitare una diversa, e più
favorevole, valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo è, tuttavia, ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi
della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932

3

denominato “nota spese Franco”, ma non vi era alcun elemento che inducesse a

del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli,
Rv. 269656).
Il sindacato di legittimità sui sequestri preventivi è, dunque, limitato alla
violazione di legge e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della
decisione, a meno che questo sia del tutto assente (ex plurimis: Sez. 6, n. 35044
del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277) e, pertanto, non può essere dedotta come
vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti
difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che,

provvedimento impugnato.

4. Manifestamente infondate si rivelano, peraltro, le censure svolte dal
ricorrente.
L’ordinanza impugnata ha rilevato, peraltro, non certo incongruamente,
come non fosse ravvisabile la denunciata carenza della contestazione cautelare,
in quanto, ancorché non fosse riferibile direttamente al Mancini l’adozione
dell’atto amministrativo finale, che costituiva il frutto dell’illecito, all’indagato
doveva pur sempre essere riconosciuto un potere di impulso e di interferenza
con il corretto esercizio della funzione pubblica, in ragione del ruolo ricoperto
nell’organigramma dell’A.S.L. di Rieti.
Quanto al fumus commissi delicti, l’ordinanza impugnata, richiamandosi
agli elementi probatori valorizzati nel titolo genetico, ha ritenuto sussistente il
nesso tra le utilità indebitamente percepite dall’indagato e gli atti adottati dal
Mancini in specifici appalti nei quali il medesimo aveva svolto ruoli decisionali.
Ritiene, pertanto, il Collegio che l’ordinanza impugnata, nei limiti delibatori
propri della sede cautelare, risulti immune dalla censure articolate dal ricorrente.

5. Anche la censura relativa alla intervenuta prescrizione dei delitti
contestati si rivela manifestamente infondata, in quanto l’ordinanza impugnata
esibisce una motivazione, tutt’altro che apparente, e che, non risultando
violativa della legge, esula dai limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti
cautelari reali.
Il Tribunale di Rieti ha, infatti, rilevato, dall’esame del c.d. “file Franco”,
fosse emerso una serie di elargizioni in favore del Mancini, che non rinvenivano
giustificazione alcuna se non in ragione dello stabile asservimento delle funzioni
pubbliche ricoperte agli interessi degli imprenditori aggiudicatati delle varie
commesse.
Pertanto, nella valutazione del Tribunale di Rieti, non si era in presenza di
plurime dazioni di utilità economiche, destinate alla remunerazione di singoli ed

4

comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del

identificati atti contrari al dovere di ufficio, ma ad una più generale disponibilità
del pubblico ufficiale a favorire, in ogni occasione possibile, il soggetto privato
mediante l’adozione di atti non previamente pattuiti.
In tale contesto le singole utilità venivano a costituire i segmenti di un
medesimo approvvigionamento economico, idoneo a determinare solo
progressivamente, nel beneficiario, l’effetto sperato e, pertanto, il delitto di
corruzione contestato doveva essere ritenuto unitario e permanente.
Tale interpretazione, peraltro, non risulta violare la previsione della

a duplice schema e, pertanto, si perfeziona alternativamente con l’accettazione
della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell’utilità, e tuttavia, ove alla
promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che,
approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208
del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, n. 33435,
Battistella, Rv. 234360); pertanto, quando alla promessa segue l’effettiva
dazione del denaro, il termine di prescrizione decorrere da tale momento (Sez. 6,
n. 4105 del 01/12/2016, Ferroni, Rv. 269501; Sez. 6, n. 50078 del 28/11/2014,
Cicero, Rv. 261540).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal
quale non vi è ragione per discostarsi, tuttavia, a fronte di plurime dazioni nei
confronti del pubblico ufficiale o, per converso, di plurimi atti contrari ai doveri di
ufficio, la unicità o la pluralità dei reati va stabilita in funzione della unitarietà o
meno dell’accordo tra il privato ed il pubblico agente (Sez. 6, n. 33453 del
04/05/2006, Battistella, Rv. 234358; Sez. 6, n. 47191 del 28/10/2004,
Lacatena, Rv. 230465).
Il reato è, pertanto, unico quando le dazioni indebite trovano una comune
ragione giustificativa nell’asservimento della pubblica funzione.
Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi,
con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non
contrari a tali doveri, configura, infatti, l’unico reato, eventualmente
permanente, previsto dall’art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave
fattispecie di cui all’art. 318 stesso codice (Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016,
Giangreco, Rv. 267634; Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352;
Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, Lavitola, non massimata sul punto).
Pertanto, in tal caso, pur a fronte di plurimi pagamenti cadenzati nel
tempo, allorché i medesimi costituiscano adempimento di un unico accordo, il
momento consumativo del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di
ufficio coincide con la conclusione della complessiva prestazione o con la sua

5

fattispecie incriminatrice contestata, in quanto il delitto di corruzione è un reato

improvvisa cessazione (ad esempio dovuta all’arresto dal funzionario) (Sez. 6, n.
39542 del 22/03/2016, non massimata sul punto).
Ritiene, pertanto, il Collegio che, nei limiti delibatori propri della presente
sede cautelare, nessuna prescrizione sia intervenuta nella specie e, pertanto, la
doglianza la doglianza si riveli manifestamente infondata.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile.

proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
siano stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro, in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2018.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D’Arcangelo

Il Presidente
‘ cenzo Ro
Vin

i ( Ult’PP

ndo

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA