Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19523 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19523 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PESCARA
nei confronti di:
DI SANO AMERICO N. IL 11/10/1945
avverso l’ordinanza n. 72/2013 TRIB. LIBERTA’ di PESCARA, del
14/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
do
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
N

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a_k_ eszr< Data Udienza: 11/04/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2014, il Tribunale del riesame di Pescara - a seguito di ricorso per riesame presentato da Di Sano Americo - ha annullato il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Pescara del 5 dicembre 2013 - avente ad oggetto alcuni beni immobili assegnati a Di Sano Americo a seguito di divisione immobiliare -, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 485 e 388 cod. pen. ipotizzati a carico di Consorte Elianora e Di Sano Americo. fraudolentemente stipulato un atto pubblico di divisione dei beni immobili dopo avere convenuto lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale, annotando sugli appositi registri la separazione dei beni, all'asserito fine di vanificare la promuovenda espropriazione forzata immobiliare ai danni di Consorte da parte di alcuni creditori che agivano in forza della sentenza, emessa nei confronti della stessa, di condanna alla restituzione dei frutti e degli interessi conseguiti per l'illegittimo godimento di beni ricevuti in forza di un testamento olografo, redatto in favore della Consorte e dichiarato nullo. Premesso che la valutazione dei presupposti del provvedimento cautelare reale deve essere compiuta - giusta richiesta del P.M. - con esclusivo riguardo alla fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen., il Tribunale ha rilevato, quanto al fumus delicti, che per aversi atto fraudolento non è sufficiente l'elemento soggettivo dell'intentio fraudis, ma occorre una destinazione potenzialmente idonea a determinare la sottrazione della garanzia, sottrazione che nella specie non si è realizzata in quanto i creditori non hanno subito alcun pregiudizio dallo scioglimento della comunione legale e dalla divisione dei beni, avendo i coniugi solo anticipato quanto si sarebbe verificato in caso di esecuzione forzata e ripartito le quote in modo perfettamente paritario. D'altra parte, il Tribunale ha rilevato come, vista la non fraudolenza della divisione, non sia ravvisabile il pericolum in mora, riguardando il sequestro i soli beni di Di Sano, il quale ancorchè indagato - è terzo estraneo rispetto alla sentenza di condanna civile la cui inosservanza viene contestata. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica di Pescara, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 2, j

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