Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19522 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19522 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PESCARA
nei confronti di:
CONSORTE ELIANORA N. IL 03/02/1950
avverso l’ordinanza n. 71/2013 TRIB. LIBERTA’ di PESCARA, del
14/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
N

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 gennaio 2014, il Tribunale del riesame di Pescara ha annullato – a
seguito di ricorso per riesame presentato da Consorte Elianora – il decreto di sequestro
preventivo del G.I.P. del Tribunale di Pescara del 5 dicembre 2013, avente ad oggetto alcuni
beni immobili oggetto di divisione immobiliare del 14 ottobre 2013 assegnati a Di Sano
Americo, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 485 e 388 cod. pen. ipotizzati a carico di

In particolare, il Tribunale ha rilevato come gli indagati siano accusati di avere
fraudolentemente stipulato un atto pubblico di divisione dei beni immobili dopo avere
convenuto lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale, annotando sugli
appositi registri la separazione dei beni, all’asserito fine di vanificare la promuovenda
espropriazione forzata immobiliare ai danni di Consorte da parte di alcuni creditori che agivano
in forza della sentenza, emessa nei confronti della stessa, di condanna alla restituzione dei
frutti e degli interessi conseguiti per l’illegittimo godimento di beni ricevuti in forza di un
testamento olografo, redatto in favore della Consorte e dichiarato nullo.
Premesso che la valutazione dei presupposti del provvedimento cautelare reale deve
essere compiuta – giusta richiesta del P.M. – con esclusivo riguardo alla fattispecie di cui all’art.
388 cod. pen., il Tribunale ha rilevato, quanto al fumus delicti, che per aversi atto fraudolento
non è sufficiente l’elemento soggettivo dell’intendo fraudis,

ma occorre una destinazione

potenzialmente idonea a determinare la sottrazione della garanzia, sottrazione che nella specie
non si è realizzata in quanto i creditori non hanno subito alcun pregiudizio dallo scioglimento
della comunione legale e dalla divisione dei beni, avendo i coniugi solo anticipato quanto si
sarebbe verificato in caso di esecuzione forzata e ripartito le quote in modo perfettamente
paritario.
D’altra parte, il Tribunale ha rilevato come, vista la non fraudolenza della divisione, non
sia ravvisabile il pericolum in mora, riguardando il sequestro i soli beni di Di Sano, il quale ancorchè indagato – è terzo estraneo rispetto alla sentenza di condanna civile la cui
inosservanza viene contestata.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica di
Pescara, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
.1.2nosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio logico di motivazione,
2
atteso- diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale-› se la comunione fosse restata
integra e non dissolta con l’atto fraudolento, i creditori avrebbero potuto aggredire l’intera
proprietà degli immobili, sia pure dietro comminatoria di restituzione di una quota del ricavato,
con una prospettiva di vendita di gran lunga più favorevole – quanto a tempistica e ricavato di quella determinata dall’atto incriminato, che costringe i creditori a mettere in vendita la
metà della proprietà. L’operazione compiuta dagli indagati ha dunque i connotati oggettivi e
2

Consorte Elianora e Di Sano Americo.

soggettivi dell’atto fraudolento ai sensi dell’art. 388 comma 1 cod. pen., di tal che sussistono
tanto il fumus delicti, quanto il periculum in mora a sostegno del provvedimento di sequestro
preventivo.

3. Nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 611 cod. proc. pen., l’Avv. Sabatino
Ciprietti, difensore di Consorte Elianora, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
per le seguenti ragioni:

cod. proc. pen., consentito solo per violazione di legge, dunque solo in caso di mancanza
assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente.

3.2. Infondatezza del ricorso per mancanza del fumus boni iuris, stante l’impossibilità di
configurare nella specie il reato di cui all’articolo 388 cod. pen., mancando la fraudolenza e
l’ingiustizia del profitto, atteso che alcun bene è stato sottratto alla garanzia dei creditori
laddove Consorte Elianora, la quale disponeva di alcune proprietà al 50% con il marito Di Sano
Americo, è adesso intestataria di beni che possono essere aggrediti dai creditori per l’intero
100%. Lo scioglimento della comunione legale e la conseguente divisione dei beni da parte dei
coniugi sono stati dunque compiuti del tutto legittimamente nel rispetto delle norme di legge,
di tal che fanno difetto gli estremi del reato di cui all’articolo 388 cod. pen.

3.3. Infondatezza del ricorso per mancanza del fumus boni iuris, avendo il Tribunale
ravvisato soltanto il sospetto dell’intenzione fraudolenta degli indagati e, nel contempo,
riconosciuto in modo espresso la legittimità – e quindi la non fraudolenza – della divisione.

3.4. Infondatezza del ricorso per mancanza del periculum in mora, atteso che sono
passati dieci anni dall’inizio del contenzioso civile ed un anno dalla pronuncia della sentenza
senza che Consorte Elianora abbia compiuto alcun atto per sottrarsi all’adempimento degli
obblighi, laddove l’atto di divisione, comunque pienamente legittimo, ha agevolato l’esecuzione
forzata sui beni, ora di esclusiva proprietà dell’indagata.

4. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Secondo il chiaro disposto dell’articolo 325 comma 1 del codice di rito, il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale ha deciso il riesame ex art. 324
cod. proc. pen. avverso i provvedimenti di sequestro preventivo e conservativo può essere
proposto soltanto per violazione di legge.
Ne discende che, in sede di ricorso per cassazione (sia ordinario sia per saltum), non sono
proponibili questioni di merito attinenti alla verifica del fumus commissi delicti e del periculum
in mora del provvedimento ablatorio, che possono assumere rilievo soltanto se si traducano in

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3.1. Insussistenza dei presupposti per il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325

un vizio assoluto di motivazione, cioè allorquando la motivazione del provvedimento impugnato
sia su tali punti del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti
minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel
provvedimento impugnato (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
254893).
Ebbene, nel provvedimento impugnato il Tribunale ha argomentato, con motivazione
certamente non insussistente né meramente apparente, in ordine alla mancata integrazione

richiamati i consolidati principi espressi da questa Corte Civile, il giudice a quo ha evidenziato,
con motivazione logica e completa, come i beni in comunione legale siano liberamente
aggredibili dai creditori senza limiti ideali di quote, con conseguente diritto del coniuge non
debitore ad ottenere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita o dall’assegnazione del
bene aggredito. Il Tribunale è quindi correttamente giunto alla conclusione che lo scioglimento
della comunione e la divisione dei beni non hanno recato alcun pregiudizio ai creditori,
lasciando, fra l’altro, a disposizione dell’azione esecutiva di questi ultimi, beni di proprietà
indivisa della debitrice, in quanto tali vendibili con maggiore prospettive di realizzo sul
mercato.

2. Per il resto, le censure mosse dal ricorrente riguardano profili di puro merito e non
possono pertanto essere dedotti con il presente mezzo impugnatorio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2014

Il consigliere estensore

nella specie del reato ravvisato dal P.M. di cui all’articolo 388 cod. pen. In particolare,

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