Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19521 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19521 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da FOTI Francesco Martino, nato a Melito di Porto Salvo
(RC) il 11/11/1975, avverso l’ordinanza in data 19/04/2013 del Tribunale di Reggio
Calabria nella procedura incidentale di riesame di ordinanza cautelare carceraria;
esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Pietro Modaffari, che ha insistito per
l’accoglimento dell’impugnazione.

Motivi della decisione
1. Nel contesto di articolate indagini sviluppate nel corso di una operazione di p.g.
denominata “Ada”, scaturita da anteriori attività investigative concernenti la diffusa
ramificazione criminale nell’area ionica della provincia di Reggio Calabria dell’aggregato
criminoso ‘ndranghetista facente capo alle famiglie Iamonte e Paviglianiti, il g.i.p. del
Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza emessa il 28.1.2013 ha applicato a Francesco
Martino Foti, denominato Ciccio Billy, la misura cautelare degli arresti domiciliari,
contestandogli -in margine all’operatività di una associazione per delinquere dedita al
traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana attiva in collegamento con
la cosca Iamonte “controllante” il territorio di riferimento (associazione di cui il Foti non
è reputato partecipe)- due reati di illecita detenzione per fini di vendita di marijuana
(capo D-12 della rubrica: fatto del 27.10.2007) e di concorso in detenzione e cessione (al
coindagato Francesco Leone, che poi la rivende a tale Gianluca Serranò) di analoga
sostanza drogante (capo D-13 della rubrica: fatto del 13.1.2008).

Data Udienza: 31/10/2013

2. Adito dall’istanza di riesame dell’indagato, il Tribunale distrettuale di Reggio
Calabria con ordinanza del 19.4.2013 ha respinto il gravame e confermato il
provvedimento coercitivo domestico, condividendo -perché aderenti alle inferenze
valutative indotte dagli esiti delle indagini- le deduzioni formulate dal g.i.p. sulla
sussistenza di un quadro indiziario solido e grave e sul persistere delle ragioni
socialpreventive giustificanti l’applicata custodia cautelare.
In punto di gravità del paradigma indiziario i giudici del riesame hanno
diffusamente analizzato le conversazioni captate coinvolgenti la persona del Foti,
focalizzando l’attenzione: a) per l’episodio di cui al capo D-12) sulla conversazione
(registrata in “ambientale”) tra i coindagati Francesco Leone e Santoro Rosaci, recante
esplicito riferimento alla disponibilità da parte del Foti di marijuana di ottima qualità,
evenienza cui si sovrappone -del resto- l’esplicita chiamata in correità dello stesso Leone,
che ha ammesso di essersi rifornito in più occasioni, per rivenderla a terzi, di marijuana
proprio presso Foti; b) per l’episodio di cui al capo D-13) sulla conversazione intercorsa
tra il citato Leone e tale Antonino Familiari, in cui il primo narra di una sua cessione di
marijuana a Gianluca Serranò (detto Mundizza) intermediata grazie alla fornitura della
sostanza offerta/venduta dal Foti.
Quanto alle concomitanti esigenze cautelari, i giudici del riesame ne hanno
confermato la persistenza, ritenendo gli arresti domiciliari la sola cautela adeguata al
pericolo di commissione di altri analoghi reati, avuto riguardo a modalità e gravità dei
fatti criminosi asseveranti la specifica capacità delinquenziale del Foti, gravato anche da
precedenti penali che accreditano la correttezza della sua identificazione col soprannome
di Ciccio Billy.
3. Avverso l’ordinanza del riesame cautelare ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di Francesco Martino Foti, lamentando le violazioni di legge e le carenze di
motivazione su gravità indiziaria ed esigenze cautelari di seguito illustrate.

In base alle emergenze investigative il giudice della cautela processuale ha
ritenuto il Foti raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati ascrittigli,
desunti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite durante le indagini (e
specificamente afferenti ai due contestati episodi criminosi) e dai riscontri, identificativi e
funzionali, che i dialoghi concernenti (al di là di dissimulati frasari di facile
decrittazione) i traffici di droga hanno consentito alla p.g. di raccogliere in rapporto alle
dinamiche comportamentali dei conversanti. Gravi indizi sorretti da speculari esigenze
cautelari, connesse al pericolo di recidiva criminosa, utilmente fronteggiabili con la sola
applicata misura inframurale domiciliare.

3.1. Violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e difetto o insufficienza di motivazione.

Il provvedimento del riesame non elide i coefficienti di genericità probatoria sulle
condotte criminose attribuite al prevenuto. Condotte che il Tribunale giudica dimostrate
alla stregua di talune dichiarazioni eteroaccusatorie (tratte da captazioni foniche),
valutate “autosufficienti” e munite di intrinseca pregnanza rappresentativa. Ma non è così
perché le due conversazioni ambientali attinenti ai due reati contestati al Foti non
offrono, al di là della vaghezza dei loro riferimenti personali, elementi di certezza sulla
stessa identificazione del prevenuto, individuato come Ciccio Billy, appellativo che è
riferibile ad almeno altri due soggetti dimoranti nell’area di Melito Porto Salvo. Per altro
la conversazione Leone-Familiari, relativa all’episodio di cui al capo D-13, appare i
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alludere alla residenza del “fornitore” in località Prunella, località in cui certamente non
abita il Foti.
3.2. Violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e illogicità della motivazione.

4. L’impugnazione di Francesco Martino Foti va rigettata per infondatezza dei

delineati motivi di doglianza, una volta espuntine i riferimenti ad una rilettura
meramente fattuale delle fonti probatorie estranea al giudizio di legittimità.
4.1. Destituite di pregio debbono stimarsi le censure formulate sulla saldezza della

piattaforma indiziaria sottesa alla posizione processuale del Foti. La gravità e la
convergenza degli indizi di colpevolezza attinenti ai due reati di illecita detenzione di
marijuana per finalità di vendita sono poste in discussione con argomenti sommari che
non scalfiscono la logicità e la coerenza delle valutazioni enunciate dal Tribunale del
riesame in punto di univocità e gravità degli indizi avvolgenti la condotta del prevenuto.
Premesso che (come si riconosce nel ricorso) lo stesso indagato ha ammesso di essere
talora chiamato con il soprannome di Ciccio Billy, appare in vero arduo -a fronte della
precisione con cui il coindagato Leone lo ha indicato come suo ripetuto fornitore di
stupefacente (marijuana)- rivenire elementi critici nell’analisi delle conversazioni captate
svolta dai giudici del riesame. Analisi che non lascia spazio ad incertezze sulla corretta
identificazione del Foti, atteso che il Tribunale si è fatto carico di chiarire il riferimento
alla località Prunella presente nel dialogo Leone-Familiari, evidenziando (pp. 14-15
ordinanza) come -quando Leone allude al fatto che Foti avrebbe dovuto andare a
prendere la droga a Prunella- non intenda affatto riferirsi al luogo di residenza dello
stesso Foti, ma unicamente al luogo in cui costui custodiva la droga (ed è superfluo, al
riguardo, ripercorrere la puntuale disamina lessicale della conversazione sviluppata dal
Tribunale del riesame).
4.2. Non sottacendosi l’apoditticità di maggior parte degli argomenti censori

enunciati con il ricorso in ordine ad adeguatezza e proporzionalità della confermata
misura cautelare domiciliare, parimenti infondate si profilano le ragioni di doglianza in
tema di erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.
Le valutazioni in proposito espresse dal Tribunale si rivelano immuni da censure
apprezzabili in sede di legittimità. L’impugnata ordinanza del riesame, nel ribadire la
persistenza del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte dell’indagato,
connesso alle “specifiche modalità e circostanze” dei fatti reato attribuitigli, osserva con
fondamento che -con riguardo al tempo trascorso dalla commissione dei reati- la
attualità del fatto illecito è nozione certamente distinta dall’attualità delle esigenze
cautelari. Ciò perché, per gli effetti di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., il pericolo di
reiterazione di condotte criminose è riferito non solo alle concrete modalità esecutive dei
reati accertati, ma anche alla personalità dell’indagato desunta da contegni e atti concreti
ovvero dai suoi precedenti penali. Con la logica conseguenza che il giudizio sulla
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Il giudizio di pericolosità sociale formulato dai giudici del riesame nei riguardi del
Foti ed in virtù del quale è stata confermata -come la sola efficace- la misura cautelare
domestica è incongruo, poiché ignora una serie di elementi favorevoli all’indagato e tali
da contraddire il presunto rischio di ulteriori condotte illecite, anche in ragione del
tempo trascorso dai fatti oggetto di imputazione. A ciò dovendosi aggiungere che il
ricorrente non è gravato da precedenti penali specifici, ma da una sola condanna per
ingiurie risalente nel tempo.

Il rigetto dell’impugnazione impone la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 31 ottobre 2013

ricorrenza delle esigenze di cautela processuale deve effettuarsi in base a parametri
valutativi eterogenei, che non si esauriscono nel fatto illecito realizzato, investendo nel
loro insieme anche l’indole e la capacità a delinquere dell’indagato, sì da potersi
esprimere in una prognosi comportamentale correlata alle “possibilità attuali e concrete
dell’indagato di reiterare i delitti previsti dalla disposizione codicistica (art. 274, lett. c, c.p.p.] ove
non raggiunto dalla misura cautelare”.
Criteri inferenziali giuridicamente corretti e di cui il Tribunale mostra di aver fatto
buon governo, rimarcando che la proclività a delinquere mostrata dall’imputato in
relazione ai fatti reato contestatigli ed il particolare impegno nel traffico di stupefacenti
da tali fatti palesato (alla luce dei rapporti intrattenuti con il Leone, personaggio di
spicco della consorteria criminosa x art. 74 L.S. che è al centro delle indagini) giustificano
ampiamente l’applicata misura degli arresti domiciliari.

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