Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19521 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19521 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Musicò Gaetano, nato a Palermo il 26/08/1979

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo il 22/06/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Paolo Canevelli, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta
di riesame, ha sostanzialmente confermato l’ordinanza con cui è stata disposta
nei confronti di Musicò Gaetano la misura della custodia cautelare in carcere,
perché gravemente indiziato del reato di concorso continuato nel reato previsto
dall’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
A Musicò è contestato di avere, in concorso con altri, ceduto, trasportato e,
comunque, detenuto sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina – in parte
custodita in un luogo denominato “ex convento”, in via Discesa dei Bianchi 9 a
Palermo, in cui il 2/04/2016 furono rinvenuti 8 gr. circa di cocaina, 535 gr. di
hashish (contenuti in 5 panetti), 578 gr. di marijuana, suddivisa in 323 involucri,
nonchè due bilancini e numerose bustine. (Fatti commessi tra settembre 2015
ed aprile 2016 – capo a della imputazione provvisoria)

Data Udienza: 21/11/2017

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato articolando
due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione:
l’ordinanza sarebbe viziata per non aver il Tribunale del riesame annullato il
titolo custodiale originario per mancanza di autonoma valutazione da parte del
Giudice per le indagini preliminari, che, si assume, avrebbe recepito
acriticamente la richiesta del Pubblico ministero; sotto altro profilo, si contesta il

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alle ravvisate esigenze cautelari e, in particolare, alla
omessa indicazione delle ragioni per le quali le esigenze non potrebbero essere
soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari accompagnata
dalla misura di controllo dei c.d. braccialetti elettronici.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e

aspecifico.

3. Quanto all’assunto secondo cui l’ordinanza impugnata sarebbe viziata per
non aver annullato il titolo cautelare genetico per assenza di autonoma
valutazione, il motivo è manifestamente infondato.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione “il legislatore del 2015 ha
chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (gli artt. 292,
comma 2, lett. c e 292, comma 2, lett. c-bis), di considerare fra gli obiettivi
connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico
recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell’Ufficio richiedente, così da
rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione
prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della
specifica valutazione dell’organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti
la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall’ intervento
surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello
stesso comma 9 ” (Così, Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.
266789).
Il tratto innovativo della riforma introdotta non riguarda tanto la previsione
del rafforzamento dell’obbligo di motivazione del giudice nella parte in cui si
richiede l’idoneità del provvedimento impositivo a soddisfare la necessità di una

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giudizio di gravità indiziaria.

chiara intelligibilità dell’iter logico-argomentativo posto a fondamento del
provvedimento coercitivo al fine di evitare motivazioni apparenti non
sostanzialmente riferibili ad un giudice terzo, quanto, piuttosto, nella modifica
dei poteri attribuiti, in fase decisoria, al tribunale del riesame, con la previsione
di cui al comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen.
Al Tribunale è infatti attribuito il potere di annullamento dell’ordinanza che
non contenga l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292 cod. proc. pen.,
delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione
“radicalmente assente o meramente apparente”, o “mancante in senso grafico” o
consistente in mere “clausole di stile” di consistenza argonnentativa nulla),
mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti,
parzialmente carenti o contraddittorie.
3.1. La questione attiene alla verifica delle condizioni minime in presenza delle
quali è possibile affermare che il giudice della cautela abbia compiuto un effettivo
ed autonomo giudizio valutativo. In maniera condivisibile si è osservato in
dottrina che l’incertezza sulla reale estensione dei poteri del giudice del riesame
è strettamente connessa alla ineliminabile dose di discrezionalità interpretativa
del giudice emittente e dei giudici dell’impugnazione nella valutazione del
quantum (e del quomodo) di motivazione adeguata.
La Corte di cassazione ha spiegato che la prescrizione della necessaria
autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza,
contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato
dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata quando l’ordinanza cautelare
operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione
che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio
degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate,
spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e
delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di
posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità
“seriali”, non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio
alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè,
dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della
misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati
per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).
In particolare, è stato puntualizzato che, al fine dell’autonoma valutazione non
rileva un’analisi puramente strutturale delle proposizioni che compongono la
trama motivazionale, la lunghezza dei periodi sintattici o l’uso – peraltro imposto

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La riforma impedisce dunque al giudice del riesame di integrare i

dal contenuto motivazionale del provvedimento giurisdizionale – di comuni e
ricorrenti incisi stilistici, ma è necessario e sufficiente verificare che siano stati
esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del
procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della
decisione, ossia le ragioni che giustificano l’emanazione del titolo cautelare (Così,
Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; nello stesso senso, tra le
altre, Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015 (dep. 2016), Belsito, Rv. 266428).
La previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi

pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni
per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato
coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura e
non implica, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi
indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari.
Né, ai fini della verifica in questione, il Tribunale è tenuto ad esaminare solo il
contenuto del paragrafo dell’ordinanza genetica formalmente dedicato alla
trattazione del singolo reato contestato, essendo invece necessario verificare se
dal complesso del provvedimento, al di là dell’analisi del tratto grafico, della
struttura formale dell’ordinanza, della suddivisione o meno in paragrafi e della
sintassi delle proposizioni che compongono la trama motivazionale del
provvedimento, il Gip abbia valutato e verificato autonomamente la esistenza dei
singoli reati contestati e la loro attribuibilità soggettiva.
È necessario in particolare evitare un modo di procedere inutilmente
parcellizzato, che si espone al rischio di giungere a risultati asimmetrici sulla
base di variabili stilistiche dei singoli magistrati e di modelli strutturali soggettivi
di articolazione dei provvedimenti; lo standard adempitivo di diligenza esigibile
dal Gip ed il contenuto della verifica della effettiva esistenza di una valutazione
autonoma non possono mutare a seconda che l’ordinanza sia suddivisa o meno
in paragrafi o sottoparagrafi o titoli, né può essere limitata a quanto indicato nel
singolo paragrafo che il Giudice decide formalmente di “dedicare” ad un dato
reato, perché è possibile che, nonostante la suddivisione per paragrafi del
provvedimento, l’esistenza della valutazione autonoma da parte del Giudice per
quel dato reato emerga dalla lettura di altre parti del provvedimento, magari
riferibili ad altri reati.
Un provvedimento disordinato nella sua struttura e nell’ordine espositivo può
nondimeno contenere una autonoma valutazione da parte del Giudice dei singoli
reati.
Il controllo da parte del Tribunale del riesame sull’adempimento da parte del
Gip dell’obbligo di motivare autonomamente rispetto al Pubblico Ministero in

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indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc.

ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non è formalmente limitato
al solo paragrafo in cui il Gip ha deciso di trattare il singolo reato per il quale si
eccepisce la inesistenza della “autonoma valutazione”, perché è possibile che: a)
l’ordinanza non sia suddivisa in paragrafi e, nondimeno, essa contenga
l’autonoma valutazione del giudice in ordine alle singole imputazioni; b)
l’ordinanza sia suddivisa in paragrafi dedicati ai singoli reati che, tuttavia, per
ragioni svariate, possono non contenere al loro interno una compiuta e completa
valutazione in ordine a quel dato reato da parte del giudicante che magari si è

L’annullamento dell’ordinanza cautelare consegue dalla mancata autonoma
valutazione da parte del giudice non dalla circostanza che la valutazione non vi
sia nel paragrafo dedicato al reato di cui si tratta.
3.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, chiarendo
come la motivazione del Giudice per le indagini preliminari, pur sintetica,
sussista e presenti caratteri di autonomia.
Si tratta di una affermazione immune da vizi, avendo il GIP, alle pagg. 74 e
117 del titolo cautelare genetico, indicato sul piano fattuale gli elementi da cui
sarebbero stati tratti i gravi indizi di colpevolezza, spiegato il senso delle
condotte accertate, qualificato giuridicamente i fatti, chiarito il ruolo ricoperto
dall’indagato nell’ambito dell’attività illecita oggetto di indagine.

4. Il primo motivo di ricorso, inoltre, è inammissibile perché generico, quanto
all’assunto secondo cui l’ordinanza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni
per le quali sarebbe configurabile nei confronti dell’indagato un quadro di gravità
indiziaria in ordine al reato contestato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti

di

sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di
Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne di rivalutazione
delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed
alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel
compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto
all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni
giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2,
n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del
25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L’erronea valutazione in ordine ai
gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari

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soffermato sul punto anche in altre parti del provvedimento.

di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione
soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda
ne’ la ricostruzione di fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui
non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la
motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle

Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv.
265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

5. In applicazione dei principi indicati, il provvedimento impugnato è immune
da vizi.
Il Tribunale ha valorizzato gli esiti dell’attività di intercettazione e le risultanze
dei servizi di osservazione con video -riprese compiuti dalla polizia giudiziaria.
È stato spiegato come l’indagato: a) sia stato visto fare continuamene la spola
con il suo mezzo di trasporto dal luogo denominato “Convento”, cioè dal luogo in
cui la droga veniva depositata, preparata e smistata; b) sia stato direttamente
osservato dalla polizia mentre cedeva sostanza stupefacente il 27 marzo (un
panetto di hascisc) al coindagato Di Giovanni Andrea, nascondendo
nell’occasione altra sostanza stupefacente all’interno dei pantaloni; c) sia stato
direttamente osservato nell’atto di cedere sostanza stupefacente anche il 29
marzo 2016.
È stato chiarito, facendo riferimento al contenuto delle annotazioni di polizia
giudiziaria, il senso e la portata del rapporto illecito che legava Musicò con i
soggetti che avrebbero organizzato l’attività di spaccio di droga (Augello ed
Abbate), si è sottolineata l’assenza, anche solo sul piano della mera
prospettazione, di ricostruzioni alternative logiche per spiegare le ragioni per cui
l’indagato dovesse continuamente fare la spola con il luogo in cui fu rinvenuta la
droga; non diversamente, si è individuato ed argomentato in maniera logica sul
significato probatorio e sulla connessione fra quell’attività di collegamento,
reiterata e priva di apparente lecita giustificazione con il “Convento” e l’attività
di detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente.

6. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe dato risposta ai rilievi
difensivi secondo cui: 1) con riferimento alla annotazione di polizia giudiziaria
del 27/02/2016, relativa ad uno degli episodi in cui l’indagato sarebbe stato visto
cedere droga, non essendo stata effettuata una perquisizione dei soggetti con cui

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circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015,

l’indagato si incontrò, non vi sarebbe la prova dell’avvenuta cessione della
sostanza stupefacente; né, si è argomentato, sarebbe stato al riguardo
valorizzabile in chiave accusatoria il mero fatto che il 2/04/2016 fosse stata
sequestrata droga proprio all’interno del luogo “da e verso” il quale l’indagato
faceva la spola; 2) con riferimento alle annotazioni del 29/03/2016 e
dell’11/11/2015, non potrebbe evincersi, diversamente dagli assunti accusatori,
la contestata cessione di droga.
Si tratta di doglianze inammissibili in quanto generiche, che sollecitano una

indiziari, sulla base di ipotetici atti, una perquisizione, che, in astratto, avrebbero
potuto essere compiuti, ma la cui mancanza, tuttavia, non inficia la portata
accusatoria degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato.
Non è chiaro perché, secondo gli assunti difensivi, la mancanza di una
perquisizione renderebbe priva di valenza gravemente indiziante l’attività di
osservazione della polizia giudiziaria, che ha materialmente attestato di aver
direttamente osservato l’indagato cedere sostanza stupefacente.
Sotto altro profilo, il motivo di ricorso è strutturalmente articolato su ragioni
in fatto: si cerca di inficiare l’attendibilità, la credibilità, lo spessore della valenza
probatoria del singolo elemento indiziario, senza tuttavia confrontarsi con la
motivazione del provvedimento impugnato.
La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il
confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del
provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad
affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto
e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta
mera riproduzione il provvedimento formalmente “attaccato”, lungi dall’essere
destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Ne discende l’inammissibilità del motivo di impugnazione.

7. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne il
secondo motivo di ricorso.

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differente comparazione dei significati probatori da attribuire ai diversi elementi

Il Tribunale con motivazione logica e coerente ha spiegato come il giudizio
prognostico sfavorevole, quanto al pericolo di recidivanza, si fondi sui numerosi e
specifici precedenti penali, sulla continuità e sulla valenza dell’attività illecita
attribuita all’indagato nel procedimento, sui suoi rapporti con soggetti inseriti
nell’ambito di una strutturata e non occasionale attività di spaccio di sostanze
stupefacenti, sulla quantità di droga commercializzate e sulla logistica con cui
l’attività criminale sarebbe stata compiuta.
Nell’ambito di una trama argomentativa lineare, si è evidenziato come, in

domiciliari, anche attraverso l’ausilio del c.d. braccialetto elettronico, non
sarebbe, sul piano dell’adeguatezza, in grado di neutralizzare il pericolo che
Musicò, gravato anche da precedenti condanne per evasione, possa continuare a
tessere rapporti illeciti con altre persone e, quindi, compiere ulteriori condotte
analoghe.
A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale non
avrebbe indicato le ragioni per cui nel caso di specie, non sarebbe adeguata la
misura degli arresti domiciliari, cioè articola ancora una volta un motivo che non
si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

8. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00
(duemila) Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

ragione dei rapporti costruiti nel tempo, la misura meno afflittiva degli arresti

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