Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19521 del 04/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19521 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cacciato Salvatore, nato a Nicosia il 04/12/1966

avverso l’ordinanza in data 02/05/2012 del Tribunale di Enna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Gianfranco D’Alessandro, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

L Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Enna ha confermato il decreto
di sequestro preventivo di un campo di calcio in erba, di un campo di calcio in
erba sintetica, di un campo di calcio in sabbia cilicia e di una struttura in legno
emesso dal C.I.P. del Tribunale di Nicosia in data 29/03/2012 nei confronti di
Cacciato Salvatore, indagato del reato di cui all’art. 44 lett. b) del DPR
380/2001.

ti.

Data Udienza: 04/04/2013

Il Tribunale ha affermato che le strutture oggetto di sequestro dovevano
essere assentite mediante il permesso di costruire, essendo stato, peraltro,
realizzato l’impianto sportivo in zona agricola.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato tramite il difensore.
Il ricorrente osserva che la giurisprudenza di questa Corte richiamata
nell’impugnata ordinanza si riferisce da un centro sportivo di tipo professionale
con fine di lucro. L’art. 4 del D.L. 4 dicembre 1993 n. 398, come modificato dalla

recinzioni, i muri di cinta e le cancellate, nonché le aree sportive senza creazione
di volumetria, mentre l’art. 13 della L. 21. dicembre 2001 n. 443 stabilisce che
l’esecuzione di opere in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività
comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria con esclusione delle sanzioni
previste dall’art. 20 della L. n. 47/1985.
L’art. 22 del T.U. per l’edilizia, che abroga l’art. 4, comma 7 lett. c), della L.
n. 493/1993, include tra le opere soggette a denuncia di inizio attività, in via
residuale, le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie.
In ogni caso l’intervento edilizio di cui alla contestazione è consentito in zona
agricola dall’art. 60, punto 3, della variante normativa al PRG del comune di
Nicosia.
L’art. 6 del DPR n. 380/2001, concernente l’attività edilizia libera, include
alla lett. e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
In base alla legislazione nazionale, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 10/1977,
che è stato recepito dal T.U. per l’edilizia, sono soggette a controllo le attività
comportanti trasformazioni urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
Nel caso in esame dalla consulenza di parte, in atti, emerge che non è stata
modificata la morfologia del territorio, non sono stati realizzati nuovi volumi, non
risultano realizzate opere dl scavo e/0 sbancamento, ma esclusivamente attività
di livellamento del terreno.
Il provvedimento del G.I.P. contiene affermazioni che non trovano riscontro
in punto di fatto, quali l’esistenza di un aggravamento del carico urbanistico o
l’affermazione secondo la quale la libera disponibilità del bene consentirebbe agli
indagati di eseguire nuovi lavori, in quanto non è stata verificata alcuna attività
edilizia ulteriore.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la realizzazione di
Impianti sportivi, che non creano volumetria, sia soggetta al permesso di
costruire. Analoghe affermazioni si rinvengono nella giurisprudenza dei Tribunali
amministrativi Solo per la realizzazione del manufatto in legno i funzionari del

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L. n. 493 del 1993, subordina a denuncia di inizio attività, tra gli altri, le

Genio civile hanno ravvisato la violazione della L n. 64/1974, mentre per tutte le
altre opere non è stata ravvisata la violazione della normativa antisismica.
Con memoria trasmessa l’11/03/2013 la difesa del ricorrente ha ribadito le
precedenti deduzioni, allegando un parere dell’Ufficio tecnico comunale, secondo
il quale le opere oggetto di sequestro sono soggette ad autorizzazione edilizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ stato già affermato da questa Suprema Corte che la realizzazione di un
impianto sportivo in zona agricola configura la violazione dell’art. 44 lett. b),
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che la disposizione di cui all’art. 4 della
legge n. 493 del 1993, (ai sensi della quale gli interventi su aree destinate ad
attività sportiva senza creazione di volumetria sono subordinati alla semplice
denuncia di inizio attività) trova applicazione su aree già destinate ad attività
sportive. (Sez. 3, Sentenza n. 8414 del 14/01/2005, Forleo, Rv. 230975).
Va, poi, rilevato in punto di diritto che l’art. 4 del D.L. n. 398/1993,
convertito dalla L. n. 493/1993, è stato abrogato dall’art. 136, comma 2 lett. h),
del DPR n. 380/2001. Anche l’art. 1 della L. n. 10/1977 è stato abrogato dal
comma 1 lett. c) dell’art. 136 del predetto DPR, per cui tutta la materia è
esclusivamente regolata dal T.U. per l’edilizia.
Quanto all’attività edilizia libera prevista dall’art. 6 del DPR n. 380/2001 la
stessa deve sempre avvenire nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (comma
Infine, la previsione della compatibilità di piccole strutture non agonistiche
con la destinazione agricola del territorio stabilita dall’art. 60 delle NTA del
Comune di Nicosia non prevale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR n.
380/2001, sulle previsioni del Testo Unico per l’edilizia in ordine alla
individuazione del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’intervento.
Orbene, nel caso in esame, secondo le risultanze dell’ordinanza, le opere
realizzate costituiscono un complesso sportivo unitario che include la
realizzazione di tre campi di calcio, nonché la realizzazione di un manufatto in
legno adibito a chiosco, che di per sé rientra nella nozione di nuova costruzione,
sicché detto complesso, secondo il provvedimento genetico della misura, si
palesa idoneo a determinare un mutamento della destinazione d’uso dell’area e
doveva, pertanto, essere autorizzato mediante il rilascio del permesso di
costruire.
E’ appena il caso di osservare, infine, che le diverse valutazioni della
amministrazione locale non possono incidere sull’autonomo sindacato della

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1. Il ricorso non è fondato.

autorità giudiziaria in ordine alla legittimità delle opere realizzate in assenza del
titolo abilitativo ritenuto da quest’ultima necessario.
3. Quanto alle esigenze cautelar’, la motivazione del decreto del C.I.P.,
citata in ricorso, correttamente ha fatto riferimento all’aggravio del carico
urbanistico, in zona agricola, determinato dall’utilizzazione degli impianti, con
valutazione di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 04/04/2013.

P.Q.M.

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