Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19520 del 13/04/2018
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19520 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: SCALIA LAURA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PERSIO FABRIZIO nato il 08/03/1988 a ROMA
avverso la sentenza del 01/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA ZARDIA
che ha concluso per
If–Prac7G–en-Geftchiche=pleir l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito-U-4~e
L’avvocato STADERINI CLAUDIO del foro di ROMA, quale sostituto p -ocessuale
dell’avvocato GALLINARO ENRICO MARIA del foro di ROMA difensore di DI
PERSIO FABRIZIO si riporta ai motivi di ricorso.
Data Udienza: 13/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata,
decidendo in sede di rinvio da annullamento pronunciato dalla Corte di
cassazione, in riforma di quella di primo grado, adottata all’esito di
abbreviato dal Tribunale di Roma, riconosciuta all’imputato, Di Persio
Fabrizio, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., relativamente ad una
delle rapine al medesimo contestate e ritenute in continuazione, ha ridotto il
fronte dell’originaria e cassata misura di un anno e due mesi di reclusione ed
euro cento di multa, nella diversa misura di undici mesi e quaranta euro di
multa, rideterminando la pena complessivamente irrogata in tre anni e dieci
mesi di reclusione ed euro cinquecentosessanta di multa.
2. Ricorre in cassazione avverso l’indicata sentenza il difensore di
fiducia dell’imputato con due motivi di annullamento.
2.1. Con il primo si fa valere la violazione dell’art. 69, terzo comma,
cod. pen.
La Corte di appello avrebbe ridotto l’aumento per la continuazione
rispetto all’episodio di rapina ascritto al capo A) della rubrica (rapina ai
danni della farmacia Ateneo) in contrasto con la previsione di cui al terzo
comma dell’art. 69 cod. pen. che nel caso, riconosciuto nella specie, di
giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti avrebbe
imposto alla Corte di merito di non operare nessun tipo di aumento o
diminuzione per detti aggravanti, tra le quali quella riconosciuta.
I giudici di appello avrebbero dovuto altrimenti ritenere la prevalenza
delle attenuanti sulle contestate aggravanti o comunque operare una
diminuzione del precedente aumento di pena senza invocare a sostegno la
presenza dell’attenuante del risarcimento del danno, la cui efficacia sarebbe
stata annullata dalla presenza delle aggravanti dichiarate equivalenti.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 69, primo
comma, cod. pen.
La Corte di appello avrebbe desunto, con argomento illogico,
l’equivalenza delle circostanze attenuanti ed aggravanti dal fatto che gli
episodi criminosi si erano verificati in tempi ravvicinati là dove il carattere
ravvicinato avrebbe delle contestate condotte rappresentato invece il
sintomo di una minore pericolosità.
relativo aumento nei termini di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., a
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile perché ne sono oggetto questioni
manifestamente infondate.
2. La Corte di appello uniformandosi al principio di diritto segnato dalla
pronuncia di annullamento di questa Corte del 3 febbraio 2017 ha ridotto ai
sensi dell’art. 62 n. 6 cod. pen. l’aumento di pena per il reato satellite di cui
determinato la pena base per il reato più grave facendo nel computo della
stessa confluire il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti
riconosciute.
Nel fissare l’aumento per il reato satellite sub A) oggetto di
annullamento, la Corte di merito ha comunque riaperto il giudizio di valenza
per scrutinare se l’incidenza del risarcimento del danno per siffatto reato
riconosciuta potesse in qualche modo incidere sul giudizio di valenza ex art.
69, terzo comma, cod. pen. e lo ha escluso con motivazione che non si
presta a scrutinio in questa sede.
3. Null’altro residuava a definizione dell’accertamento rimesso alla Corte
territoriale e la censura con cui, confondendo i piani, il ricorrente vorrebbe
far valere anche la disciplina di cui all’art. 69, primo e terzo comma, cod.
pen., per il giudizio di equivalenza o prevalenza ivi previsto tra attenuanti ed
aggravanti, resta estraneo ed eccentrico rispetto al giudizio di rinvio,
segnato dal decisum di annullamento.
4.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa
somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 13/04/2018
Il Consigliere estensore
Laura Scalia
Il Presidente
Vi cenzo
I
R tundo
al capo B) della rubrica (rapina ai danni della farmacia “Ateneo”) dopo aver