Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1952 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1952 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROMANO ANTONIO N. IL 19/01/1962
avverso la sentenza n. 5826/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Romano Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado
per evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità, nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla pena
inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato
su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del
giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di
specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono
pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e
della correttezza logica.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della
decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove —
come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai canoni
di cui all’art. 133 cp. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero
fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur
adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la
mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato semplicemente enunciati,
senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammpnde.
Cos’ deciso in Ro • :1 in data 29-11-12.
onsigliere Este

R.G. n. 26185-12

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